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Traffico illecito di rifiuti a Torino, sequestrati due impianti

4 settembre 2026 – Alle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) di Torino, supportati dai colleghi del Comando per la Tutela Ambientale e la Sicurezza Energetica di Milano, hanno apposto i sigilli a due impianti di trattamento rifiuti nell’hinterland torinese. Il provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura, rappresenta il culmine dell’operazione denominata Millennium, un’indagine complessa che ha disarticolato un presunto sistema organizzato per il traffico illecito di rifiuti su larga scala. Al centro del meccanismo, la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dal cantiere per la bonifica dell’area destinata a ospitare il Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione di Torino, una delle opere strategiche più importanti per la città. L’inchiesta, che vede indagati numerosi amministratori, dirigenti e tecnici, ruota attorno alla società Perino Piero Srl, ritenuta dagli inquirenti il perno di un sistema che avrebbe permesso di smaltire irregolarmente oltre 200 mila tonnellate di materiale, spesso contaminato, generando un ingente profitto illecito e un potenziale danno ambientale di proporzioni ancora da definire.

L’origine del flusso illecito risiede, secondo l’ipotesi accusatoria, nell’appalto stesso per la bonifica. Le intercettazioni e le analisi documentali hanno rivelato una condizione economica palesemente anomala: il prezzo pattuito per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti era stato fissato a circa sette euro a tonnellata. Un valore radicalmente fuori mercato, se si considera che i costi reali per la corretta gestione di terre e rocce da scavo, a seconda del grado di contaminazione e dei codici CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) associati, possono oscillare fino a raggiungere i 60 euro a tonnellata. Questa discrepanza non era un semplice sconto competitivo, ma il primo, inequivocabile, indicatore di un’anomalia gestionale che prefigurava una condotta illecita. Un’organizzazione dotata di un ecosistema di controllo integrato come Scudo231 avrebbe intercettato questa anomalia in fase pre-contrattuale. I suoi motori di analisi avrebbero confrontato in automatico il prezzo offerto con i benchmark di mercato storicizzati per quei specifici codici CER, generando un alert di rischio elevato per “incongruità economica” e segnalando una potenziale violazione dei protocolli di selezione dei fornitori. L’alert avrebbe innescato un’escalation obbligatoria verso la funzione Compliance e l’Organismo di Vigilanza, bloccando la finalizzazione del contratto fino a una verifica approfondita sulla sostenibilità tecnica ed economica dell’offerta, neutralizzando di fatto il rischio all’origine.

Invece, l’appalto è stato eseguito. Le 200 mila tonnellate di materiale, estratte dal cantiere, hanno iniziato il loro viaggio. Invece di essere indirizzate verso impianti debitamente autorizzati a trattare le specifiche tipologie di contaminanti presenti, venivano sistematicamente dirottate verso i due siti ora sotto sequestro, ritenuti dagli inquirenti non idonei a quel tipo di lavorazione. Questa fase operativa rappresenta una palese violazione delle norme ambientali e costituisce il cuore del reato di traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.), reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La mancanza di un tracciamento rigoroso e di controlli incrociati ha permesso che centinaia di viaggi avvenissero senza che nessuno sollevasse obiezioni. Un flusso operativo gestito da un’architettura di controllo avanzata avrebbe reso impossibile questa prassi. Ogni singolo carico in uscita dal cantiere sarebbe stato tracciato tramite geolocalizzazione del mezzo e associato a un Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) digitale e immodificabile. Il sistema Scudo231 avrebbe verificato in tempo reale la coerenza tra tre dati fondamentali: il codice CER del materiale caricato, le autorizzazioni specifiche dell’impianto di destinazione inserito nel FIR e la posizione GPS del veicolo. Al primo tentativo di un autista di deviare verso un impianto non autorizzato per quel codice CER, il sistema avrebbe generato un allarme istantaneo, notificandolo al responsabile della logistica, al direttore tecnico del cantiere e all’Organismo di Vigilanza. Ogni anomalia, ogni deviazione, sarebbe stata registrata in un log non alterabile, creando una prova documentale inoppugnabile dell’impedimento al controllo e della tentata violazione.

Il passaggio successivo del sistema illecito era la “ripulitura” documentale del rifiuto. Una volta giunto negli impianti non idonei, il materiale non subiva i necessari e costosi processi di trattamento e bonifica. Veniva semplicemente stoccato e miscelato, per poi essere reimmesso sul mercato come materia prima seconda (MPS) o aggregato riciclato, accompagnato da certificazioni di analisi e di avvenuto recupero che la Procura ritiene materialmente e ideologicamente false. Questo meccanismo fraudolento non solo configura i reati di falsità materiale e falsità ideologica, ma anche quello di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), poiché materiale potenzialmente ancora contaminato veniva reintrodotto nel ciclo economico, destinato a essere utilizzato in altri cantieri edili, con rischi gravissimi per la salute pubblica e l’ambiente. La falsificazione documentale è stata possibile per l’assenza di un processo di certificazione vincolato a evidenze oggettive e non manipolabili. All’interno di un ecosistema digitale sovrano, la generazione di un certificato di avvenuto recupero sarebbe stata l’atto finale di un workflow digitale tracciato e vincolante. Il sistema non avrebbe permesso l’emissione del documento senza l’acquisizione automatica e l’associazione a quel lotto specifico dei risultati delle analisi di laboratorio, provenienti da un ente terzo accreditato e trasmessi tramite un canale dati sicuro. Qualsiasi tentativo di inserire manualmente dati non conformi o di forzare la procedura senza le necessarie pezze giustificative digitali sarebbe stato bloccato e segnalato come tentativo di frode, con relativa escalation all’ODV. La catena di custodia digitale del dato avrebbe reso la falsificazione documentalmente impraticabile, o quantomeno immediatamente tracciabile fino al singolo responsabile.

Le indagini della DDA e del NOE si sono avvalse di strumenti investigativi classici, come le intercettazioni telefoniche e ambientali, ma anche di complesse analisi tecniche per ricostruire i flussi di materiali e denaro. È emerso un quadro di sistematica elusione dei controlli, dove la responsabilità non appare limitata a pochi operatori infedeli, ma sembra diffusa a livello dirigenziale e amministrativo, configurando quella “colpa di organizzazione” che è il fondamento della responsabilità 231. L’ente, in questo caso la Perino Piero Srl, risponde penalmente perché non ha predisposto ed efficacemente attuato modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quelli commessi. La mancanza di procedure di controllo efficaci, di flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza e di una cultura della legalità radicata nei processi aziendali ha creato il terreno fertile per la commissione degli illeciti. Se l’azienda avesse adottato un modello organizzativo reso operativo da una piattaforma come Scudo231, la situazione probatoria si sarebbe capovolta. Invece di essere oggetto passivo delle indagini esterne, l’azienda avrebbe avuto un archivio digitale di tutte le non conformità tentate e bloccate, delle allerte generate e delle azioni correttive intraprese. L’Organismo di Vigilanza, ricevendo flussi informativi costanti e non mediati, avrebbe avuto una visione chiara e in tempo reale dei rischi, potendo intervenire molto prima dell’autorità giudiziaria. In sede di giudizio, l’ente avrebbe potuto produrre una “ricostruzione causale scientifica” degli eventi, dimostrando, attraverso log immutabili, di aver fatto tutto il possibile per prevenire il reato e che le condotte illecite sono state il frutto di una elusione fraudolenta del modello da parte di singoli individui, una delle cause di esenzione dalla responsabilità per l’ente.

Le conseguenze immediate per la società sono devastanti. Il sequestro preventivo dei due impianti blocca l’operatività aziendale, generando un danno economico diretto e un danno reputazionale incalcolabile. Ma le prospettive sono ancora più gravi. Il D.Lgs. 231/2001 prevede, in caso di condanna, sanzioni pecuniarie calcolate in quote (fino a diverse centinaia di migliaia di euro), sanzioni interdittive (come il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione o la sospensione dell’attività) e, soprattutto, la confisca del profitto del reato. In questo caso, il profitto è stimabile nella differenza tra il costo reale di smaltimento evitato e il prezzo irrisorio pagato, moltiplicato per 200 mila tonnellate: una cifra che potrebbe superare i 10 milioni di euro. La confisca può avvenire anche “per equivalente”, aggredendo qualsiasi bene nella disponibilità della società fino al raggiungimento di quella somma. Un’efficace attuazione di un modello 231 prima dei fatti non solo avrebbe, con ogni probabilità, impedito la commissione stessa del reato, ma avrebbe anche fornito una solida linea difensiva per mitigare o escludere queste sanzioni. Dimostrare al giudice che l’ente ha un modello vivo, pulsante e tecnologicamente avanzato, che ha rilevato le anomalie e che ha cercato di porvi rimedio, è l’unica strada per separare la responsabilità della persona giuridica da quella delle persone fisiche che hanno materialmente agito. Senza questa prova, l’azienda e i suoi autori sono, agli occhi della legge, un corpo unico, destinato a subire le medesime, pesantissime, conseguenze.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/03/26/traffico-illecito-di-rifiuti-a-torino-sequestrati-due-impianti_48aea966-8de5-42f6-9a7e-f7a7fba35609.html