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Abuso d’ufficio, Busia (Anac) ‘ora l’Italia colmi il vuoto di tutela’

5 settembre 2026 – Alle prime luci dell’alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria varcano la soglia della sede di GeoCostruzioni S.p.A., una delle principali società nazionali nel settore delle grandi opere. L’ordine di perquisizione, firmato dal Pubblico Ministero, è dettagliato: acquisizione di documentazione contabile, server di posta elettronica e dispositivi in uso al Direttore Sviluppo e Gare, Marco Valenti. L’ipotesi di reato, formalizzata nel decreto, è quella di turbata libertà degli incanti aggravata dalla corruzione per l’esercizio della funzione, in relazione alla gara d’appalto da 450 milioni di euro per il “Progetto Metropolitano Futura”. L’indagine si concentra sui rapporti tra Valenti e un alto dirigente dell’Ente Regionale per lo Sviluppo Territoriale (ERST), l’ente appaltante.

L’operazione scatta dopo mesi di intercettazioni che hanno rivelato un flusso anomalo di informazioni riservate, passate dal dirigente pubblico a Valenti ben prima della pubblicazione ufficiale del bando. Specifiche tecniche, criteri di valutazione ponderati e soglie di offerta economicamente più vantaggiosa sono state modellate sulle capacità tecnologiche esclusive di GeoCostruzioni, di fatto escludendo ogni reale concorrenza. All’interno della società, nessuno aveva mai sollevato un dubbio. Il flusso di lavoro per la preparazione della gara era apparso formalmente corretto, ma privo di qualsiasi controllo sostanziale sulla provenienza delle informazioni strategiche che garantivano un vantaggio competitivo così marcato. Nessun sistema interno aveva tracciato gli incontri informali di Valenti, le cui note spese riportavano generici “pranzi di lavoro” senza una correlazione obbligatoria con l’agenda ufficiale o con i protocolli di relazione con la Pubblica Amministrazione. Se l’azienda avesse adottato un ecosistema come Scudo231, ogni nota spesa di un soggetto apicale in area a rischio-reato, se non collegata a un evento censito e autorizzato nel sistema di gestione delle relazioni istituzionali, avrebbe generato un alert immediato per la funzione Compliance e per l’Organismo di Vigilanza. Il motore di analisi multimodale avrebbe incrociato il dato della spesa con l’assenza di un verbale di riunione, l’assenza di altri partecipanti aziendali e la geolocalizzazione in prossimità di una sede della PA, segnalando una deviazione dal protocollo anticorruzione che avrebbe imposto una verifica immediata e documentata.

Gli inquirenti sequestrano il computer di Valenti e scoprono bozze dei documenti di gara ricevute via email da un indirizzo privato del dirigente ERST. Questi file, datati tre mesi prima della pubblicazione del bando, contengono metadati che ne provano l’origine interna all’ente pubblico. La difesa di GeoCostruzioni appare subito complessa. L’azienda, pur dotata di un Modello 231 cartaceo, non può dimostrare di aver esercitato un controllo effettivo per prevenire la commissione del reato. Il suo sistema di gestione documentale non prevedeva alcun monitoraggio proattivo sui flussi di dati in entrata e in uscita, né meccanismi di blocco o segnalazione per allegati provenienti da domini non certificati o contenenti parole chiave sensibili come “bozza riservata bando” o “criteri di aggiudicazione”. L’assenza di questi presidi tecnologici rende il Modello Organizzativo un mero adempimento formale, facilmente aggirabile e inefficace a prevenire il reato presupposto. L’implementazione di un protocollo di difesa come quello di Scudo231 avrebbe intercettato il tentativo stesso di Valenti di scaricare o salvare tali file sui sistemi aziendali. I suoi motori di ispezione del contenuto avrebbero rilevato le parole chiave critiche e la provenienza da un mittente non autorizzato, bloccando l’operazione e generando una segnalazione qualificata e tracciata all’ODV. La prova tecnologica immodificabile di questo tentativo di intrusione informativa avrebbe costituito un elemento fondamentale per dimostrare non solo l’efficacia del Modello, ma anche l’intento fraudolento del singolo di eluderlo, scindendo la sua responsabilità personale da quella dell’ente.

L’inchiesta si allarga e rivela un secondo livello di criticità. Per remunerare la “collaborazione” del dirigente pubblico, Valenti aveva autorizzato il pagamento di una consulenza da 180.000 euro a una società di ingegneria, la “TechSolutions S.r.l.”, apparentemente slegata dalla gara. La società, tuttavia, risulta essere di proprietà del cognato del dirigente. L’iter di approvazione della consulenza in GeoCostruzioni aveva seguito i passaggi formali: richiesta del manager, visto del suo superiore, approvazione della direzione. Ma il processo di due diligence sul fornitore era stato superficiale. La TechSolutions era stata inserita nell’albo fornitori senza una verifica approfondita sui titolari effettivi e sulle eventuali connessioni con pubblici ufficiali, un controllo che le procedure aziendali, scritte ma non automatizzate, demandavano alla diligenza del singolo proponente. Questa omissione di controllo sostanziale sul fornitore rappresenta una falla gravissima che espone l’ente al reato di corruzione e al conseguente sequestro preventivo per equivalente del profitto del reato. Un sistema integrato di gestione del rischio avrebbe reso impossibile questo scenario. La procedura di accreditamento di un nuovo fornitore, specialmente per una consulenza strategica legata a una gara pubblica, avrebbe imposto al sistema di interrogare automaticamente le banche dati antiriciclaggio e di eseguire un controllo incrociato sui legami di parentela con i funzionari delle stazioni appaltanti coinvolte. La scoperta di una “persona politicamente esposta” (PEP) o di un suo familiare come titolare effettivo avrebbe bloccato l’iter, generando un’escalation obbligatoria all’ODV e alla funzione AML, che avrebbero dovuto rilasciare un parere vincolante prima di procedere. L’intero processo, dal tentativo di inserimento alla decisione finale, sarebbe stato registrato in log immutabili.

Il Pubblico Ministero, forte di questi elementi, contesta a GeoCostruzioni la responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per il reato di corruzione (art. 25). La Procura chiede e ottiene dal GIP il sequestro preventivo di 1.8 milioni di euro, calcolati come profitto del reato (la tangente mascherata da consulenza più una stima del maggior profitto derivante dalla vittoria quasi certa dell’appalto). Peggio ancora, viene richiesta l’applicazione della misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per un anno. Per GeoCostruzioni, che basa il 90% del suo fatturato su appalti pubblici, è una condanna a morte operativa. Il management dell’azienda si trova a fronteggiare non solo un danno reputazionale devastante, ma la paralisi totale del business.

La vicenda si inserisce in un quadro normativo reso ancora più incerto dall’abrogazione del reato di abuso d’ufficio. Proprio su questo punto, il 26 marzo 2026, pochi mesi prima dell’operazione, il presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia, aveva lanciato un monito. Commentando il voto del Parlamento europeo sulla nuova direttiva Ue in materia di corruzione, Busia aveva sottolineato come il suo rapido recepimento fosse cruciale per “colmare i vuoti di tutela” aperti in Italia. La nuova direttiva, infatti, mira a stabilire fattispecie di reato comuni a livello europeo, includendo forme di favoritismo e di abuso della funzione pubblica che, in Italia, rischiavano di rimanere impunite. Il caso di GeoCostruzioni è l’esempio perfetto di tale vuoto: l’azione del dirigente pubblico, pur essendo chiaramente un abuso della sua posizione per favorire un privato, si collocava in una zona grigia che costringeva gli inquirenti a provare il più complesso reato di corruzione o di turbativa d’asta, anziché poter contestare la violazione dei doveri di imparzialità in sé.

La difesa di GeoCostruzioni in sede 231 si basa sull’affermazione che Valenti ha agito in autonomia, eludendo fraudolentemente un Modello esistente. Ma la Procura smonta facilmente questa tesi: come può un Modello definirsi “efficacemente attuato” se permette a un manager di incontrare funzionari pubblici senza tracciabilità, di ricevere documenti di gara riservati senza che scatti un allarme e di pagare consulenze a parti correlate di pubblici ufficiali senza un controllo adeguato sui fornitori? La mancanza di controlli automatizzati e di flussi informativi segregati e monitorati trasforma la “fraudolenta elusione” in una semplice “inosservanza” di procedure facilmente aggirabili. L’assenza di un sistema di monitoraggio in tempo reale, che operi non a campione ma sull’intera popolazione dei processi a rischio, rende l’ente corresponsabile. La colpa di organizzazione, in questo caso, non è un’ipotesi astratta, ma la conseguenza diretta di un’architettura di controllo obsoleta e passiva.

Se GeoCostruzioni avesse avuto in essere un ecosistema sovrano come Scudo231, la sua posizione processuale sarebbe stata radicalmente diversa. L’azienda avrebbe potuto presentare al Pubblico Ministero i log di sistema, dimostrando che: 1) il protocollo di contatto con la PA era attivo e aveva segnalato l’anomalia della spesa di Valenti; 2) il sistema di protezione dei dati aveva bloccato il file sospetto inviato dal dirigente pubblico, creando una registrazione dell’incidente; 3) la procedura di onboarding del fornitore TechSolutions era stata interrotta automaticamente dal sistema a causa della connessione con una PEP. Questi tre eventi, registrati in modo immodificabile, avrebbero costituito la prova scientifica che l’ente aveva adottato e attuato tutte le misure ragionevolmente esigibili per prevenire il reato. La condotta di Valenti, a quel punto, sarebbe stata qualificabile senza ombra di dubbio come “fraudolenta elusione” di presidi concreti e attivi, non di meri documenti. L’impatto sarebbe stato decisivo: la Procura avrebbe potuto concentrare l’azione penale sulla persona fisica, e la richiesta di misure cautelari reali e interdittive contro l’ente sarebbe stata molto probabilmente respinta dal GIP per assenza del fumus boni iuris relativo alla colpa organizzativa. Il danno economico e reputazionale sarebbe stato limitato alla gestione di un dipendente infedele, non esteso alla sopravvivenza stessa dell’intera azienda.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/03/26/abuso-dufficio-busia-anac-ora-litalia-colmi-il-vuoto-di-tutela_97533ccc-6579-47da-a88a-b384726adda5.html