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Pos, le multe alla cassa e il rischio di chiusura

28 febbraio 2026 – Le porte a vetri del punto vendita di punta della GlobalMarket Italia S.p.A. si aprono alle 09:00 in punto, ma non per i clienti. Sono gli uomini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza a varcare la soglia, con in mano un decreto di perquisizione e sequestro firmato dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica. L’operazione “Ghost POS” è scattata simultaneamente in 14 negozi della catena, distribuiti tra Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Sotto gli occhi increduli dei dipendenti del turno mattutino, i finanzieri si dirigono con precisione verso le postazioni di cassa. Cercano qualcosa di specifico: un secondo terminale di pagamento, non collegato alla contabilità ufficiale dell’azienda. Lo trovano, in 11 dei 14 punti vendita ispezionati, abilmente occultato sotto il bancone o in un cassetto adiacente.

L’indagine era partita mesi prima da una segnalazione di operazioni sospette trasmessa dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia. Flussi anomali di denaro, frazionati e ricorrenti, confluivano su conti correnti esteri intestati a società di comodo. La traccia conduceva a un network di terminali POS attivati tramite un intermediario finanziario con sede a Cipro, terminali che ufficialmente non dovevano esistere all’interno della rete commerciale di GlobalMarket. Il meccanismo della frode, ricostruito dagli inquirenti, era tanto semplice quanto devastante. I cassieri, istruiti dal loro responsabile di area, Marco Verrone, utilizzavano il POS ufficiale per la maggior parte delle transazioni con carta. Tuttavia, per pagamenti di importo rilevante o quando il cliente non richiedeva esplicitamente la fattura, veniva impiegato il terminale “fantasma”. L’incasso finiva direttamente sui conti esteri, generando un’imponente evasione fiscale e, secondo l’ipotesi accusatoria, integrando il delitto di autoriciclaggio, poiché quei fondi venivano poi reimmessi nel circuito economico attraverso le società estere.

La prima e più evidente falla organizzativa risiedeva nell’assenza di un censimento e di un controllo stringente sull’hardware operativo. La presenza fisica di un dispositivo non autorizzato e connesso alla rete elettrica è passata inosservata per oltre 18 mesi. Se l’azienda avesse adottato un ecosistema come Scudo231, l’installazione stessa di quel terminale avrebbe generato un allarme istantaneo. I protocolli di monitoraggio massivo dell’infrastruttura avrebbero rilevato un nuovo dispositivo hardware non registrato nel registro cespiti e non autorizzato dalla funzione IT Security; il suo indirizzo MAC non sarebbe stato presente nella whitelist aziendale, innescando un’immediata notifica di anomalia fisica all’Organismo di Vigilanza e al responsabile della sicurezza. L’alert non sarebbe stato un semplice log tecnico, ma un evento qualificato come “rischio reato”, imponendo un’ispezione fisica entro 24 ore e bloccando di fatto la frode sul nascere.

L’inchiesta penale ha immediatamente coinvolto non solo le persone fisiche – Verrone e una decina di cassieri sono indagati per associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale e all’autoriciclaggio – ma anche l’ente. La Procura ha notificato a GlobalMarket Italia S.p.A. l’informazione di garanzia per la responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. I reati contestati, in particolare l’articolo 25-quinquiesdecies (Reati tributari) e l’articolo 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio), espongono la società a sanzioni pecuniarie potenzialmente milionarie, calcolate in quote sul fatturato, e a sanzioni interdittive gravissime, come la sospensione dell’attività o il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Il Pubblico Ministero ha agito con rapidità anche sul fronte patrimoniale. È stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per un importo di 15,7 milioni di euro, corrispondente al profitto del reato stimato dagli inquirenti. Il provvedimento ha congelato i conti correnti della società, bloccando di fatto la sua operatività finanziaria, dal pagamento dei fornitori al versamento degli stipendi per gli oltre 800 dipendenti non coinvolti nella frode. La difesa dell’azienda, che ha prodotto un Modello di Organizzazione e Gestione preesistente, si è rivelata inefficace in questa fase cautelare. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha ritenuto il modello meramente “cartaceo” e “carente di presidi operativi concreti”, sottolineando come l’assenza di flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza (ODV) ne dimostrasse la palese inadeguatezza. L’ODV, infatti, non aveva mai ricevuto alcuna segnalazione di anomalie gestionali o finanziarie dai punti vendita coinvolti.

Questo vuoto di comunicazione sarebbe stato incolmabile con un sistema di controllo integrato. I motori di analisi di Scudo231 avrebbero incrociato in tempo reale i dati di vendita provenienti dal software gestionale con i flussi finanziari registrati dai POS ufficiali. La divergenza sistematica tra il venduto (registrato tramite lettura dei codici a barre) e l’incassato tracciato elettronicamente avrebbe generato un indice di rischio anomalo per quei specifici punti vendita. Non si sarebbe trattato di un’analisi a campione, ma di un monitoraggio massivo e continuo. L’algoritmo avrebbe rilevato che, a parità di ore di apertura e di afflusso clienti, l’uso del POS ufficiale in quei negozi subiva cali inspiegabili e statisticamente significativi. Questa anomalia avrebbe automaticamente innescato un’escalation procedurale: la segnalazione non sarebbe stata inviata al responsabile di area – ovvero l’architetto della frode, Verrone – ma direttamente e simultaneamente alle funzioni di Internal Audit e all’Organismo di Vigilanza, bypassando la linea gerarchica compromessa. L’ODV avrebbe avuto sul proprio cruscotto un’evidenza oggettiva e non un sospetto, con l’obbligo di avviare una verifica ispettiva immediata. Il sequestro da 15,7 milioni di euro, che ora minaccia la sopravvivenza stessa dell’azienda, sarebbe stato evitato, poiché il danno economico sarebbe stato confinato a poche migliaia di euro e scoperto dopo pochi giorni, non dopo un anno e mezzo.

Durante gli interrogatori è emerso un altro dettaglio agghiacciante. Circa un anno prima dell’operazione della GdF, una cliente aveva inviato una PEC alla sede legale di GlobalMarket, lamentando di non aver ricevuto la ricevuta elettronica del pagamento per un acquisto di oltre 2.000 euro e di aver notato che il nome sull’estratto conto della carta non corrispondeva a “GlobalMarket Italia S.p.A.”. La segnalazione era stata gestita dal servizio clienti, che l’aveva inoltrata per competenza al responsabile di area, Marco Verrone. Quest’ultimo l’aveva liquidata come un “errore del circuito interbancario”, archiviando il caso senza darne ulteriore seguito. Un segnale debole, ma inequivocabile, era stato neutralizzato dalla stessa persona che aveva interesse a farlo.

Questa omissione di controllo rappresenta una violazione diretta dei principi di un efficace modello 231, che deve prevedere canali di segnalazione sicuri e una gestione delle stesse che garantisca terzietà. Con un protocollo di whistleblowing gestito da una piattaforma autonoma, la segnalazione della cliente sarebbe stata protocollata in un registro immodificabile, accessibile unicamente all’ODV e alla funzione Compliance. Verrone non solo non avrebbe potuto intercettarla, ma il sistema avrebbe tracciato ogni azione compiuta sul ticket. La mancata risoluzione della segnalazione entro i tempi previsti dalla procedura avrebbe generato un alert automatico all’apice dell’organizzazione. L’azienda avrebbe così avuto la prova documentale di aver messo in atto tutte le misure per far emergere l’illecito, potendo dimostrare in sede giudiziaria di aver subito essa stessa una frode orchestrata da un proprio dipendente infedele, e non di essere stata complice o negligente. Questa “ricostruzione causale scientifica” degli eventi avrebbe fornito al giudice una prova tecnologica decisiva per l’esclusione della responsabilità dell’ente, spostando l’intero onere penale e patrimoniale sugli individui.

Ora, GlobalMarket Italia S.p.A. affronta un percorso giudiziario complesso. Oltre al danno reputazionale, con la notizia che ha avuto ampia eco sui media nazionali, l’azienda deve gestire la paralisi finanziaria causata dal sequestro e l’incertezza legata a un processo che potrebbe concludersi con sanzioni interdittive letali per il business. La difesa sta tentando di negoziare un patteggiamento e l’adozione postuma di un modello organizzativo rafforzato, ma il danno è fatto. L’assenza di presidi tecnologici in grado di monitorare, rilevare e scalare le anomalie in tempo reale ha trasformato l’atto illecito di un gruppo di dipendenti in una crisi sistemica per l’intera organizzazione, dimostrando come, nel 2026, la compliance basata solo su procedure cartacee e controlli umani a campione non costituisca più una difesa sufficiente contro i rischi di reato economico. Il costo della prevenzione, che sarebbe stato una frazione minima del danno subito, appare ora in tutta la sua drammatica evidenza.

Fonte: https://www.ilsole24ore.com/art/pos-multe-cassa-e-rischio-chiusura-AInyFpeB