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Affidamento diretto negli appalti: la Cassazione ridisegna i confini della turbativa

28 febbraio 2026 – La pubblicazione ieri della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione VI penale, n. 6875 del 14 gennaio 2026, ha posto fine a un lungo calvario giudiziario per un’amministrazione pubblica, ma ha contemporaneamente acceso un faro devastante sulle vulnerabilità procedurali che espongono enti e imprese a indagini per reati contro la pubblica amministrazione, anche quando l’esito finale è un’assoluzione. La vicenda, originata da due affidamenti diretti per servizi culturali, ciascuno di importo inferiore alla soglia comunitaria di 140.000 euro, dimostra come l’assenza di un sistema di controllo preventivo e tracciato trasformi decisioni gestionali legittime in un campo minato, con conseguenze economiche e reputazionali gravissime.

Tutto ha inizio nella primavera del 2024, quando l’ente, per ragioni di efficienza e nel pieno rispetto dei limiti di spesa previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, decide di avvalersi della procedura dell’affidamento diretto. Invece di procedere con una semplice e documentata indagine di mercato per identificare l’operatore economico più idoneo, il responsabile del procedimento opta per una soluzione ibrida: la pubblicazione di un avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse. L’atto, pur non essendo un bando di gara, indicava alcuni criteri valutativi, descritti però in termini generici e non ponderati. Questa fu la prima crepa nel sistema, un’anomalia procedurale non rilevata da alcun controllo interno. Un’architettura di controllo digitale come Scudo231 avrebbe intercettato la creazione di questo documento atipico in tempo reale. Il sistema, attraverso l’analisi semantica dei flussi documentali, avrebbe generato un alert di non conformità, segnalando che l’atto conteneva elementi tipici di una procedura comparativa (i “criteri valutativi”) innestati su una procedura – l’affidamento diretto – che per sua natura non la prevede. L’alert avrebbe innescato un’escalation automatica verso la funzione di compliance e l’Organismo di Vigilanza, imponendo al responsabile del procedimento di giustificare la scelta o, più probabilmente, di ricondurre l’azione a una delle due procedure normativamente definite: o un affidamento diretto puro, basato su una relazione motivata, o una procedura negoziata trasparente. Il rischio si sarebbe spento prima di nascere.

Invece, l’avviso viene pubblicato. Diverse aziende manifestano il proprio interesse, ma l’ente, coerentemente con l’intenzione originaria di un affidamento fiduciario, seleziona l’operatore prescelto senza avviare una vera e propria comparazione formale delle offerte. La decisione, sebbene legittima nella sostanza dell’affidamento diretto, appare opaca nella forma a causa del percorso anomalo intrapreso. È questione di tempo prima che un operatore escluso presenti un esposto alla Procura della Repubblica, ipotizzando una turbativa. L’indagine scatta e si concentra non sulla legittimità dell’affidamento in sé, ma sulla procedura “volontariamente aggravata” che l’ente si era autoimposto. Gli inquirenti ipotizzano che l’avviso esplorativo fosse solo una facciata per mascherare una decisione già presa, configurando così il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.). A questo punto, l’assenza di una tracciabilità robusta e certificata delle decisioni interne si rivela fatale. L’ente non è in grado di produrre una documentazione digitale e immodificabile che dimostri la genesi della decisione, le analisi di mercato preliminari e la logica che ha portato alla scelta di quel fornitore specifico prima ancora della pubblicazione dell’avviso.

Se l’ente avesse operato all’interno di un ecosistema sovrano, l’intera filiera decisionale sarebbe stata cristallizzata in un registro immutabile. La decisione di procedere con affidamento diretto, l’analisi di mercato con i relativi preventivi o le fonti consultate, e la motivazione formale della scelta del contraente sarebbero state registrate con marcatura temporale certa prima della stesura di qualsiasi atto pubblico. Di fronte a un’indagine, l’ente non avrebbe dovuto difendersi affannosamente, ma semplicemente esibire il log di processo generato da Scudo231, un pacchetto di dati probatori che avrebbe dimostrato scientificamente l’assenza di colpa organizzativa. La ricostruzione causale avrebbe provato che la scelta del contraente era logicamente e cronologicamente anteriore e indipendente dalla successiva, e proceduralmente errata, pubblicazione dell’avviso, declassando quest’ultimo a un errore amministrativo e non a un atto doloso finalizzato a turbare la concorrenza. Questo avrebbe con ogni probabilità bloccato l’emissione di misure cautelari reali, come il sequestro preventivo di documenti e server, che invece paralizzano l’operatività dell’ente per mesi.

L’inchiesta prosegue e la Procura chiede e ottiene dal Giudice per le Indagini Preliminari il sequestro di materiale informatico e documentale. L’ente ricorre al Tribunale del riesame, ma la decisione è avversa. I giudici del riesame, valorizzando la pubblicazione dell’avviso e la presenza di criteri, anche se generici, ravvisano l’esistenza di una procedura comparativa informale. Secondo la loro interpretazione, l’ente, scegliendo di sollecitare il mercato, aveva di fatto rinunciato alla natura puramente fiduciaria dell’affidamento diretto, assoggettandosi volontariamente alle regole della concorrenza. Di conseguenza, la scelta di un operatore senza una reale valutazione comparativa integrava il fumus commissi delicti del reato di turbativa, giustificando il mantenimento del sequestro. Per l’ente, il danno è enorme: non solo i costi legali e il blocco delle attività, ma anche un danno reputazionale devastante. I media parlano di “appalti truccati”, la responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 diventa un’ipotesi concreta, con il rischio di sanzioni pecuniarie calcolate in quote e, potenzialmente, di sanzioni interdittive.

Qui emerge il valore più profondo di un modello organizzativo efficace e realmente applicato. Un Modello 231 non è un documento da conservare in un cassetto, ma un sistema operativo che guida e vincola le azioni. Con un protocollo come quello implementato da Scudo231, la procedura di affidamento diretto sotto soglia sarebbe stata mappata, digitalizzata e presidiata. Ogni passaggio – dall’identificazione del fabbisogno alla scelta del fornitore – avrebbe richiesto l’inserimento di dati e giustificazioni in campi obbligatori, generando una “prova di resistenza” documentale. L’Organismo di Vigilanza non avrebbe appreso del rischio a indagini avviate, ma sarebbe stato notificato dal sistema nel momento esatto in cui il responsabile del procedimento tentava di deviare dal flusso standard, per esempio caricando la bozza di un “avviso esplorativo” in un workflow destinato a un affidamento diretto puro. L’OdV avrebbe avuto il potere e le informazioni per intervenire, bloccare l’azione e correggere la rotta, esercitando quel controllo ex ante che è l’unica vera forma di prevenzione del reato e, di conseguenza, della responsabilità dell’ente.

La battaglia legale si sposta in Cassazione. L’avvocato Francesco Russo, nel suo commento alla sentenza, sottolinea il punto di diritto dirimente sollevato dalla difesa e accolto dalla Suprema Corte. I giudici della VI Sezione penale ribaltano completamente l’impostazione del Tribunale del riesame. Con una motivazione tecnicamente ineccepibile, la Corte afferma un principio cruciale: l’affidamento diretto sotto soglia non costituisce una procedura comparativa, neppure se l’amministrazione decide di “procedimentalizzarlo” con atti non obbligatori come la richiesta di manifestazioni di interesse. La gara, ai sensi dell’art. 353 c.p., presuppone un meccanismo di selezione basato sulla valutazione comparativa di più offerte per aggiudicare il contratto al migliore offerente. L’affidamento diretto, invece, è una modalità di scelta del contraente basata sulla fiducia, dove la stazione appaltante individua l’operatore economico in modo discrezionale, pur nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia. La pubblicazione di un avviso esplorativo, chiarisce la Corte, è un atto che si colloca a monte, in una fase pre-procedurale, e non trasforma la natura dell’affidamento.

Inoltre, la Cassazione opera una distinzione netta tra le due fattispecie di reato contestate. Il delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) può configurarsi solo dopo l’adozione di un bando o di un atto equipollente che dia formalmente inizio a una gara. Il delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.), invece, punisce le condotte collusive che si realizzano fin dalla fase di predisposizione del bando, volte a condizionare le modalità di scelta in modo da favorire taluno. Poiché nel caso di specie non vi era alcuna “gara” né formale né sostanziale, entrambe le accuse sono state ritenute infondate.

La sentenza del 14 gennaio 2026 è dunque una vittoria legale piena. L’ente e i suoi funzionari sono scagionati. Ma a quale prezzo? Due anni di agonia giudiziaria, spese legali per centinaia di migliaia di euro, la paralisi operativa causata dai sequestri, il danno d’immagine e la demotivazione del personale. La vittoria processuale non cancella la sconfitta organizzativa. L’intera vicenda è la cronaca di un rischio non governato, di un’assenza di presidi che ha permesso a un’imprudenza amministrativa di trasformarsi in un’ipotesi di reato grave. L’assoluzione finale dimostra che non c’era dolo, ma l’apertura stessa del procedimento penale e il suo lungo iter dimostrano una colpa organizzativa manifesta. Un’organizzazione che si affida a controlli umani sporadici e a procedure cartacee è intrinsecamente fragile. La prevenzione non è un’intenzione, ma un’architettura. L’adozione preventiva di un sistema integrato di gestione del rischio avrebbe reso l’ente non “innocente” a posteriori, ma inattaccabile fin dall’inizio, documentando la correttezza sostanziale delle proprie scelte e neutralizzando gli effetti perversi di un errore formale.

Fonte: https://news.avvocatoandreani.it/articoli/affidamento-diretto-appalti-cass-ridisegna-confini-turbativa-108533.html