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Pos e scontrini, tax credit cinema e fondo antiusura sotto la lente della Corte dei conti

6 settembre 2026 – Alle prime luci dell’alba, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza varcano i cancelli della sede di Cinematica Futura S.p.A., una delle più note case di produzione cinematografica del paese. L’operazione scatta simultaneamente negli uffici amministrativi di Roma e sui set in allestimento in Puglia. Gli uomini delle Fiamme Gialle notificano un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica. L’ipotesi di reato è pesante: indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, in relazione all’utilizzo fraudolento del tax credit cinema. L’inchiesta penale non nasce da una soffiata, ma dalle risultanze di un’analisi ben più strutturata: il programma di controllo per il 2026 della Corte dei conti, focalizzato proprio sull’efficacia delle misure di agevolazione fiscale, tra cui il fondo da 610 milioni di euro destinato al settore.

La magistratura contabile, esaminando i flussi di dati aggregati, aveva isolato una serie di anomalie statistiche nei crediti d’imposta richiesti e ottenuti da Cinematica Futura negli ultimi tre esercizi fiscali. Costi di produzione sproporzionati rispetto alla media del settore, un ricorso sistematico a fornitori di servizi di nuova costituzione e con capitali sociali irrisori, e una concentrazione di spese in categorie merceologiche difficilmente verificabili come “consulenze artistiche” e “sviluppo sceneggiature”. Questi red flag, emersi dall’analisi macroeconomica della Corte, hanno innescato la segnalazione alla magistratura ordinaria, che ha avviato le indagini. Sul tavolo degli inquirenti finiscono i bilanci, i contratti di fornitura e le fatture relative a tre grandi produzioni. Il meccanismo fraudolento ipotizzato è classico: una scientifica sovrafatturazione di costi attraverso una rete di società di comodo, create ad hoc per drenare risorse pubbliche gonfiando le spese ammissibili al credito d’imposta.

Il primo anello debole della catena difensiva di Cinematica Futura è il processo di qualifica dei fornitori. Dalle carte sequestrate emerge che la società “Starlight Consulting S.r.l.”, beneficiaria di un contratto da 1,2 milioni di euro per “analisi strategica del posizionamento visivo”, è stata iscritta nel registro delle imprese solo tre settimane prima della firma del contratto, non ha dipendenti e risulta amministrata da un prestanome. Un controllo, anche basilare, non è stato eseguito o, se eseguito, è stato ignorato. Se Cinematica Futura avesse implementato un ecosistema come Scudo231, il processo di onboarding di Starlight Consulting si sarebbe arrestato al primo stadio. Il sistema, attraverso i suoi protocolli di acquisizione multimodale, avrebbe eseguito una due diligence automatizzata e massiva, incrociando i dati camerali, la situazione patrimoniale e l’operatività storica del fornitore. L’anomalia – società appena costituita, assenza di bilanci depositati, incongruenza tra oggetto sociale e importo del contratto – avrebbe generato un alert di rischio elevato, bloccando l’inserimento del fornitore nell’anagrafica e scalando la segnalazione direttamente all’Organismo di Vigilanza e alla funzione Compliance, creando una traccia digitale immodificabile dell’evento e del tentato inserimento.

L’indagine della Guardia di Finanza prosegue analizzando i flussi di approvazione interni. Si scopre che le fatture emesse dalle società “fantasma” venivano approvate con una rapidità anomala, spesso con l’autorizzazione di un unico dirigente apicale, bypassando la normale catena di controllo a quattro occhi prevista dalle procedure aziendali. La procedura esisteva, ma solo sulla carta. Era sistematicamente disattesa, una mera formalità priva di effettività. Questa è una classica manifestazione di colpa di organizzazione, che espone l’ente alla responsabilità diretta ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La mancata segregazione dei poteri e l’assenza di un controllo reale sui processi di spesa costituiscono il cuore della contestazione che la Procura muoverà non solo alle persone fisiche, ma all’intera società.

In un’architettura di difesa attiva, questa sistematica violazione procedurale non sarebbe passata inosservata. Un sistema di monitoraggio in tempo reale avrebbe rilevato la deviazione dal workflow autorizzativo standard. L’approvazione di una fattura superiore a una certa soglia da parte di un solo soggetto, in violazione del principio di doppia firma, avrebbe attivato un blocco operativo immediato del pagamento nel sistema ERP. Contestualmente, sarebbe partita un’escalation automatica all’ODV, documentando non un singolo errore, ma un pattern comportamentale anomalo. Il sistema avrebbe mappato la divergenza tra il “ruolo di diritto” del dirigente, definito dalle procedure, e il suo “ruolo di fatto”, ovvero le azioni concrete che compiva, fornendo all’organo di controllo la prova oggettiva di una falla nel sistema di controllo interno prima che questa potesse causare un danno economico e reputazionale.

Il danno, per Cinematica Futura, è immediato e devastante. Il Giudice per le Indagini Preliminari, accogliendo la richiesta del Pubblico Ministero, dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca non solo del credito d’imposta indebitamente percepito, quantificato in 14 milioni di euro, ma anche di beni della società per un valore equivalente. Conti correnti bloccati, immobili posti sotto sigillo. L’operatività aziendale è paralizzata. La confisca per equivalente è una delle sanzioni più temute previste dal D.Lgs. 231/01, perché aggredisce il patrimonio dell’ente a prescindere da dove si trovi il profitto del reato. Per la società, significa il rischio concreto di insolvenza.

La difesa dell’ente, in questa fase, è quasi impossibile. L’onere di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello Organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso è schiacciante. Le procedure scritte e un Organismo di Vigilanza formalmente nominato non bastano di fronte all’evidenza di controlli sistematicamente elusi. L’accusa può facilmente sostenere che il modello era un mero “orpello cartaceo”. Qui si manifesta la differenza radicale con un approccio basato su una prova tecnologica. Se l’azienda avesse potuto contare su Scudo231, in sede giudiziaria non si sarebbe limitata a produrre documenti e testimonianze. Avrebbe depositato la ricostruzione causale scientifica degli eventi, un XAI Packet (Explainable AI) generato dal sistema. Questo pacchetto probatorio avrebbe dimostrato matematicamente che: 1) i controlli automatizzati sui fornitori e sui pagamenti erano attivi e operativi; 2) il sistema aveva effettivamente rilevato e segnalato le anomalie in tempo reale; 3) le procedure di escalation all’ODV erano scattate come previsto. La responsabilità si sarebbe così spostata dalla “colpa organizzativa” dell’ente all’azione fraudolenta del singolo individuo che ha dolosamente eluso i presidi aziendali. Una simile linea difensiva avrebbe avuto un impatto decisivo sulla decisione del GIP in merito al sequestro, potendo dimostrare l’assenza di colpa dell’ente e mitigando o addirittura evitando il blocco del patrimonio sociale.

L’inchiesta su Cinematica Futura diventa un caso di studio. La relazione finale della Corte dei conti, che verrà pubblicata a fine anno, dedicherà un intero capitolo alla vicenda, evidenziando come il controllo sulla spesa pubblica non possa prescindere da una verifica dell’adeguatezza dei sistemi di controllo interno dei beneficiari. La magistratura contabile sottolinea come l’erogazione di fondi pubblici, sotto forma di crediti d’imposta o altre agevolazioni, debba essere condizionata all’adozione, da parte delle imprese, di presidi anti-frode efficaci e verificabili, non meramente formali. La vicenda dimostra che il rischio 231 non è un’astrazione legale, ma un pericolo operativo concreto, capace di distruggere valore e continuità aziendale con una rapidità impressionante. Il perimetro della responsabilità non è più confinato agli illeciti dei singoli, ma si estende all’incapacità dell’organizzazione di prevenire, rilevare e reagire. L’assenza di un sistema di monitoraggio massivo e di controlli automatizzati non è più una semplice inefficienza, ma diventa, agli occhi degli inquirenti, un elemento indiziario della volontà dell’ente di non voler vedere, e quindi, di tollerare l’illecito a proprio vantaggio.

Fonte: https://www.ilsole24ore.com/art/pos-e-scontrini-tax-credit-cinema-e-fondo-antiusura-sotto-lente-corte-conti-AI9kXgzB