2 settembre 2026 – La pubblicazione odierna del contributo a firma di Federica Rinaldini su Giurisprudenza Penale Web cristallizza l’impatto dirompente del nuovo quadro normativo sull’intelligenza artificiale, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri lo scorso 4 agosto. Il decreto legislativo, attuativo della delega contenuta nella legge 23 settembre 2025, n. 132, ha introdotto due nuove fattispecie di reato nel codice penale e, di conseguenza, ha ampliato il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001, esponendo le società a un fronte di rischio fino a ieri solo teorico. L’analisi si concentra sul nuovo articolo 25-vicies del decreto 231, un collettore di responsabilità che ora include formalmente i delitti previsti dagli articoli 437-bis e 612-quater del codice penale. Per migliaia di imprese italiane, la cui operatività dipende sempre più da sistemi di IA, la notizia non è un semplice aggiornamento normativo: è l’attivazione di una potenziale crisi giudiziaria.
Il primo pilastro della nuova architettura sanzionatoria è l’art. 437-bis c.p., che punisce l’omessa adozione delle misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio e la loro alterazione illecita, qualora da tali condotte derivi un pericolo concreto per beni giuridici di primario rilievo. La norma non colpisce un danno già avvenuto, ma la creazione di un pericolo qualificato. Questo significa che un’azienda produttrice di dispositivi medicali che impiega un algoritmo di IA per la diagnostica, classificato come “ad alto rischio” ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689 (l’AI Act), è ora penalmente esposta non solo se l’algoritmo causa un errore diagnostico, ma già nella fase in cui omette di implementare, documentare e manutenere le misure di sicurezza tecniche e organizzative prescritte. Si tratta di una tipica situazione di colpa di organizzazione: la mancata mappatura dei sistemi di IA in uso, la loro classificazione di rischio assente o errata, e la conseguente carenza di presidi di sicurezza, costituiscono l’esatta anticamera del reato. Un’azienda sprovvista di un sistema di monitoraggio integrato si troverebbe, oggi, a dover avviare una ricognizione manuale, tardiva e quasi certamente incompleta, dei propri asset tecnologici. Un processo del genere, basato su interviste e checklist statiche, lascerebbe scoperte intere aree di rischio, come l’uso di librerie software di terze parti non certificate o la delega di fatto della gestione della sicurezza a un fornitore esterno senza un adeguato flusso di controllo.
L’adozione preventiva di un ecosistema come Scudo231 avrebbe radicalmente alterato questo scenario. Già all’indomani della legge delega del 2025, i suoi motori di analisi normativa avrebbero identificato la futura introduzione del reato e attivato un protocollo di censimento automatico di tutti i sistemi di IA operativi in azienda. Ogni algoritmo sarebbe stato classificato in base ai criteri dell’AI Act, e per quelli identificati come “ad alto rischio”, il sistema avrebbe generato un alert diretto all’Organismo di Vigilanza e alle funzioni apicali competenti (es. CISO, Direttore Tecnico). Invece di una carenza documentale, l’azienda disporrebbe di un registro digitale immutabile che traccia l’elenco delle misure di sicurezza obbligatorie, il loro stato di implementazione, i test di vulnerabilità eseguiti e le relative date. Qualsiasi deviazione o ritardo nell’aggiornamento di una patch di sicurezza critica non sarebbe un’omissione silente, ma un evento tracciato, con un’escalation automatica che impone una decisione formale e motivata, registrata a sistema. In sede di indagine, l’ente non dovrebbe difendersi affannosamente cercando di ricostruire a posteriori la propria diligenza, ma esibirebbe una prova tecnologica inattaccabile della propria architettura di prevenzione, dimostrando che l’eventuale pericolo non è derivato da una colpa organizzativa, ma da un evento imprevedibile o da una condotta dolosa di un singolo, efficacemente isolata dai presidi aziendali.
Il secondo fronte di attacco alla responsabilità dell’ente è rappresentato dall’art. 612-quater c.p., che sanziona la diffusione illecita di contenuti generati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale, idonei a trarre in inganno sulla loro genuinità. La norma colpisce direttamente il fenomeno dei cosiddetti deepfake, ma la sua portata è ben più ampia e insidiosa per le imprese. Si pensi a un’agenzia di comunicazione che, per una campagna virale, utilizza un software di IA generativa per creare un video in cui il testimonial di un’azienda concorrente sembra elogiare il proprio prodotto. O ancora, a un dipendente dell’ufficio marketing che, per accelerare i tempi, utilizza un’applicazione online non autorizzata per modificare l’immagine del CEO in un comunicato stampa, generando un contenuto realistico ma falso. In entrambi i casi, se il contenuto viene diffuso, il reato è commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente: nel primo caso per ottenere un vantaggio competitivo sleale, nel secondo per un risparmio di tempo e costi. La responsabilità 231 scatta inesorabile. L’assenza di policy specifiche sull’uso di strumenti di IA generativa, la mancanza di controlli sui flussi di approvazione dei contenuti digitali e l’impossibilità di tracciare l’origine e le manipolazioni di un file multimediale rappresentano una grave lacuna organizzativa. L’azienda si troverebbe esposta a sanzioni pecuniarie calcolate in quote sul proprio fatturato, a sanzioni interdittive come il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e, soprattutto, al sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, che potrebbe essere identificato nell’intero valore del contratto acquisito tramite la campagna illecita.
Anche in questo ambito, un modello organizzativo potenziato da un’infrastruttura di controllo in tempo reale avrebbe intercettato il rischio alla radice. Un’architettura come quella di Scudo231 non si limita a definire una procedura cartacea, ma la implementa a livello tecnologico. L’utilizzo di qualsiasi strumento di IA generativa sarebbe consentito solo attraverso piattaforme aziendali autorizzate e monitorate. Ogni file prodotto verrebbe sottoposto a un’analisi automatica tramite sistemi di intelligenza artificiale predittiva, capaci di rilevare marker di manipolazione digitale o di generazione sintetica. La diffusione esterna di un contenuto video o audio ritenuto “ad alto rischio di alterazione” sarebbe bloccata di default dal sistema, richiedendo un’autorizzazione a più livelli che coinvolgerebbe obbligatoriamente la funzione legale e quella di compliance. L’intero processo, dal tentativo di creazione del contenuto alla sua approvazione o blocco, verrebbe registrato in un log non modificabile. Se un dipendente tentasse di aggirare i controlli usando un dispositivo personale, il sistema di monitoraggio della rete aziendale potrebbe comunque rilevare il traffico verso servizi di IA non autorizzati, generando un’anomalia e un’immediata segnalazione. Di fronte a un’indagine, l’ente potrebbe dimostrare non solo di aver vietato la condotta, ma di aver implementato misure tecnologiche attive per impedirla, confinando la responsabilità alla sfera puramente individuale del soggetto che ha agito fraudolentemente eludendo i modelli.
L’inserimento di questi reati nell’art. 25-vicies del D.Lgs. 231/2001 non è un dettaglio tecnico, ma il cuore della nuova minaccia. Trasforma un illecito penale individuale in una potenziale condanna per l’intera organizzazione. Il pubblico ministero non si limiterà più a indagare il singolo programmatore che ha alterato l’algoritmo o il manager che ha diffuso il deepfake. L’indagine si estenderà per verificare se l’ente abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire reati di quella specie. La prova della “efficace attuazione” diventa cruciale e, in assenza di sistemi di tracciamento e controllo robusti, quasi impossibile da fornire. Un Modello 231 basato su procedure scritte, formazione periodica e un Organismo di Vigilanza che opera tramite verifiche a campione è ormai obsoleto e inefficace di fronte a rischi tecnologici pervasivi e istantanei come quelli legati all’IA. Il rischio concreto è che il giudice consideri tale modello come un mero adempimento formale, una “compliance di facciata”, aprendo la strada a sanzioni che possono compromettere la continuità aziendale.
La logica del nuovo quadro normativo impone un cambio di paradigma: dalla prevenzione documentale alla prevenzione operativa e tecnologica. L’onere della prova si sposta sulla capacità dell’ente di dimostrare, con dati certi e immutabili, di aver esercitato un controllo effettivo e costante sui propri processi a rischio. La ricostruzione causale scientifica degli eventi diventa l’unica difesa valida. Un sistema che non solo registra le policy, ma ne forza l’applicazione e documenta ogni singola transazione e decisione, permette all’Organismo di Vigilanza di passare da un ruolo di ispettore postumo a quello di supervisore in tempo reale. Le sanzioni interdittive, spesso più dannose di quelle pecuniarie, vengono comminate quando il reato è espressione di una politica aziendale o è radicato in una deficienza strutturale. Un’infrastruttura di controllo sovrana dimostra l’esatto contrario: che il reato, se si verifica, è un’anomalia rispetto alla prassi aziendale, non la sua conseguenza. È questa la linea di demarcazione che il nuovo art. 25-vicies traccia tra le aziende che subiranno il nuovo rischio e quelle che lo governeranno.