La Compilance diventa Un Vantaggio Competitivo Sleale

Guadagnava ‘in nero’ su Onlyfans e percepiva la Naspi, denunciata dalla Gdf

Composizione astratta con forme viola, rosa e azzurre che si intrecciano in un vortice luminoso dal forte ritmo visivo.

13 luglio 2026 – La notifica di conclusione delle indagini preliminari emessa dalla Procura di Rovigo cristallizza i contorni di una vicenda che intreccia l’economia digitale con la frode ai danni dello Stato. Per l’influencer operante nell’alto Polesine, l’atto segna il passaggio da un’indagine economico-finanziaria a un probabile rinvio a giudizio per reati che vanno dall’evasione fiscale all’indebita percezione di erogazioni pubbliche. I fatti, ricostruiti meticolosamente dalla Guardia di Finanza di Lendinara, partono dal 2021, anno in cui la giovane donna inizia a monetizzare la propria attività sulla piattaforma OnlyFans, omettendo sistematicamente di dichiarare al fisco i proventi derivanti dagli abbonamenti dei suoi follower. In parallelo, risulta percettrice dell’indennità di disoccupazione Naspi, un sussidio incompatibile con la produzione di reddito da lavoro autonomo.

Il primo flusso di denaro non dichiarato, transitato nel 2021, costituisce il punto di origine dell’illecito. Si tratta di un evento che, all’interno di un’organizzazione strutturata, avrebbe dovuto generare un segnale d’allarme immediato. Se l’attività fosse stata gestita, come spesso accade in questo settore, tramite una società a responsabilità limitata o un’agenzia di management dotata di un’architettura di controllo avanzata, la discrepanza tra i flussi finanziari in entrata e l’assenza di una corrispondente documentazione fiscale avrebbe attivato un protocollo di verifica automatico. Un ecosistema come Scudo231, infatti, non opera su campioni ma esegue un monitoraggio massivo e in tempo reale di tutte le transazioni. L’accredito di somme provenienti da una piattaforma estera, privo di una fattura elettronica emessa contestualmente e registrata nel sistema di contabilità, sarebbe stato classificato come un’anomalia di primo livello, generando un alert destinato alla funzione amministrativa per una riconciliazione immediata. L’inerzia di fronte a tale segnalazione avrebbe provocato, entro 48 ore, un’escalation automatica all’Organismo di Vigilanza, documentando l’evento in un registro immodificabile.

L’attività illecita, invece, prosegue indisturbata per tre anni, dal 2021 al 2023. Il fatturato occultato al fisco lievita fino a superare la soglia dei 270.000 euro. Questa continuità temporale trasforma una singola omissione in un comportamento sistematico, aggravando la posizione fiscale e penale della responsabile e, ipoteticamente, dell’ente attraverso cui avesse operato. La mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA per tre periodi d’imposta consecutivi integra fattispecie penalmente rilevanti, superando ampiamente le soglie di punibilità previste dal Decreto Legislativo 74/2000. In questo scenario, la responsabilità non è più solo dell’individuo, ma si estende all’ente, qualora si configuri un interesse o vantaggio per quest’ultimo, come un risparmio di imposta che ne aumenta la liquidità o la marginalità. Un sistema di controllo preventivo avrebbe interrotto questa catena causale sul nascere. Il monitoraggio ciclico di Scudo231 avrebbe rilevato non solo la prima anomalia, ma la sua persistenza nel tempo, trasformandola da semplice alert operativo a indicatore di rischio strategico. Il sistema avrebbe incrociato i dati dei conti correnti aziendali con i registri IVA e le dichiarazioni fiscali, evidenziando un disallineamento patrimoniale e reddituale crescente. Questa analisi predittiva avrebbe attivato una procedura di audit interno forzato, bloccando preventivamente la capacità operativa del soggetto agente fino alla regolarizzazione. L’ente avrebbe così potuto dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie, neutralizzando la propria responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il secondo, e forse più grave, profilo di illiceità è la percezione dell’indennità di disoccupazione Naspi per un importo complessivo di circa 16.000 euro. Questo comportamento integra il reato di cui all’articolo 316-ter del Codice Penale, ovvero l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Si tratta di un reato-presupposto che chiama in causa direttamente la responsabilità amministrativa dell’ente secondo l’articolo 24 del D.Lgs. 231/2001. Per la Procura di Rovigo, la prova del dolo è evidente: la donna, mentre incassava decine di migliaia di euro, continuava a riscuotere un sussidio destinato a chi è privo di occupazione. Se questa attività fosse stata schermata da una persona giuridica, l’intero importo percepito indebitamente, sommato al profitto derivante dall’evasione fiscale, sarebbe stato considerato profitto del reato e, come tale, aggredibile tramite sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, sui beni dell’ente.

Anche in questo caso, il controfattuale operativo è netto. L’architettura di controllo di un’organizzazione protetta avrebbe reso impossibile la coesistenza di uno status di “dipendente in cassa integrazione” o “collaboratore con contratto sospeso” (condizioni che possono dare accesso alla Naspi) con la generazione di ricavi. I sistemi di gestione del capitale umano, integrati nell’ecosistema di monitoraggio, avrebbero immediatamente segnalato il conflitto. La richiesta di Naspi, o la sua mancata interruzione, da parte di un soggetto che il sistema finanziario registrava come produttore di reddito, avrebbe generato un blocco operativo e una segnalazione diretta non solo all’OdV ma anche alla funzione Risorse Umane. L’ente non solo avrebbe evitato la commissione del reato-presupposto, ma avrebbe creato un tracciato probatorio immodificabile, utilizzabile in qualsiasi sede per dimostrare la propria assoluta estraneità a qualsiasi disegno fraudolento, isolando la responsabilità penale esclusivamente sulla persona fisica che avesse agito in elusione fraudolenta dei protocolli. La REDAZIONE SCUDO231 ha analizzato casi simili in cui l’assenza di tale segregazione ha portato al sequestro di interi conti correnti aziendali, paralizzando l’operatività per mesi.

L’intervento della Guardia di Finanza di Lendinara è stato il risultato di un’attività di intelligence economico-finanziaria, basata sull’analisi dei flussi di denaro e sull’incrocio di banche dati. Gli investigatori hanno ricostruito i movimenti bancari, risalendo ai pagamenti effettuati dai follower sulla piattaforma OnlyFans e poi trasferiti sui conti correnti italiani dell’influencer. È un’attività ispettiva che, per sua natura, avviene ex post, quando il danno – sia per l’Erario che per l’ente previdenziale – si è già consolidato. L’esito è la contestazione formale delle violazioni, che ha portato al recupero a tassazione di 120.000 euro, frutto di una tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della donna nel tentativo di sanare parzialmente la propria posizione. A questo importo si aggiunge una sanzione di particolare rilievo: l’applicazione della cosiddetta “tassa etica”, un’addizionale del 25% sulle imposte sui redditi, introdotta nel 2006, per chi produce, distribuisce o vende materiale pornografico.

Questo scenario reattivo, basato sull’intervento esterno della polizia giudiziaria, è l’esatto opposto di un approccio preventivo e proattivo. Un’organizzazione che avesse implementato un modello di gestione del rischio evoluto non avrebbe mai raggiunto la fase dell’accertamento fiscale o dell’indagine penale per questi fatti. I controlli interni avrebbero intercettato l’anomalia al suo primo manifestarsi. La regolarizzazione fiscale sarebbe avvenuta tramite l’istituto del ravvedimento operoso, con sanzioni drasticamente ridotte e senza alcuna rilevanza penale, poiché attivato ben prima di qualsiasi attività ispettiva. L’addizionale del 25% sarebbe stata correttamente calcolata e versata fin dalla prima dichiarazione, evitando sanzioni e interessi di mora. L’azienda, invece di subire un’indagine, avrebbe avuto a disposizione una “ricostruzione causale scientifica” interna, un report generato dal sistema che documenta come e quando il rischio è stato identificato, gestito e risolto, fornendo una prova inattaccabile della propria diligenza e della propria efficacia organizzativa.

La denuncia alla Procura di Rovigo per l’indebita percezione della Naspi apre ora la porta a conseguenze penali significative per l’individuo e, in un contesto societario, a sanzioni pecuniarie e interdittive per l’ente. La sanzione pecuniaria per i reati contro la Pubblica Amministrazione può arrivare a centinaia di migliaia di euro, mentre le sanzioni interdittive, come il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione o l’esclusione da agevolazioni e finanziamenti, possono avere un impatto devastante sulla continuità aziendale. L’intero castello sanzionatorio poggia su un’unica premessa: l’assenza di un modello organizzativo idoneo ed efficacemente attuato. È proprio questa la “colpa di organizzazione” che il D.Lgs. 231/2001 intende colpire. Un’organizzazione che si affida a controlli manuali, a verifiche a campione o alla mera fiducia nei propri collaboratori si espone a un rischio esistenziale. La vicenda dell’alto Polesine dimostra come, nell’era dell’economia digitale, i rischi di non conformità siano diffusi, difficili da intercettare con metodi tradizionali e capaci di generare in breve tempo passività finanziarie e legali insostenibili. La prevenzione, documentata e automatizzata, non è più un’opzione, ma l’unica architettura difensiva in grado di garantire la sopravvivenza e la sovranità dell’impresa di fronte a un sistema di enforcement sempre più pervasivo ed efficace.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/06/05/guadagnava-in-nero-su-onlyfans-e-percepiva-la-naspi-denunciata-dalla-gdf_fa81cb70-2d0d-4ef8-8581-ee6497b49b0e.html