La Compilance diventa Un Vantaggio Competitivo Sleale

Dal 27 settembre in vigore le nuove norme contro il greenwashing

24 settembre 2026 – L’analisi diffusa da Confcommercio Trentino sul proprio sito web conferma che da domenica 27 settembre entreranno in vigore le nuove, stringenti norme contro il greenwashing, recepite in Italia con il Decreto legislativo 30 del 20 febbraio 2026. Il decreto, che attua la direttiva europea 825 del 2024, modifica il Codice del consumo introducendo una definizione legale e operativa di pratica commerciale ingannevole legata alle asserzioni ambientali. La norma definisce greenwashing qualsiasi comunicazione suscettibile di indurre in errore il consumatore riguardo alle caratteristiche di sostenibilità di un prodotto, dalla sua composizione alla sua durabilità e riparabilità.

Mentre il conto alla rovescia per l’applicazione delle nuove sanzioni prosegue, i riflettori del mercato si sono accesi sul caso della BioNatural Foods S.p.A., un’azienda del settore alimentare che, appena tre mesi fa, ha lanciato una nuova linea di snack biologici con un packaging definito “100% Eco-Compostabile – Amico del Pianeta“. La campagna di marketing, del valore di due milioni di euro, si basava interamente su questa caratteristica, presentata come il principale fattore differenziante. L’ufficio marketing aveva prodotto materiale promozionale, spot televisivi e contenuti digitali che enfatizzavano l’impegno dell’azienda per un’economia circolare. Il problema è emerso quando un’associazione di consumatori ha commissionato analisi indipendenti sull’imballaggio, scoprendo che il materiale, pur essendo di origine vegetale, non rispettava i parametri della certificazione UNI EN 13432 per la compostabilità industriale, degradandosi solo parzialmente e rilasciando microplastiche.

L’omissione critica è avvenuta a monte, nella fase di approvazione della comunicazione commerciale. Il team marketing, sotto pressione per rispettare le scadenze di lancio, ha utilizzato l’autodichiarazione del fornitore del packaging senza richiedere e verificare internamente i certificati di conformità rilasciati da un ente terzo accreditato. Mancava un protocollo di controllo vincolante che collegasse le asserzioni ambientali pubbliche alle evidenze documentali tecniche. Se la BioNatural Foods S.p.A. avesse implementato un ecosistema come Scudo231, il sistema di gestione dei contenuti digitali (DAM) utilizzato dal marketing sarebbe stato interfacciato con il database documentale della compliance. Al momento del caricamento del claim “100% Eco-Compostabile” nel sistema per l’approvazione, un motore di analisi semantica lo avrebbe classificato come “asserzione ambientale sensibile”, innescando un workflow obbligatorio: il sistema avrebbe richiesto il caricamento del certificato UNI EN 13432 corrispondente. In assenza del documento valido, la campagna sarebbe stata bloccata a livello di sistema, impedendone la pubblicazione, e sarebbe partita un’escalation automatica e tracciata verso la funzione Compliance e l’Organismo di Vigilanza, segnalando un potenziale rischio di pratica commerciale scorretta.

Il secondo punto di rottura si è verificato nella catena di fornitura. L’ufficio acquisti aveva selezionato il fornitore basandosi su un prezzo competitivo e su una dichiarazione generica di sostenibilità presente nel suo catalogo. Non era stata eseguita una due diligence approfondita né era stato inserito nel contratto di fornitura un obbligo di presentazione periodica delle certificazioni aggiornate, con relative clausole risolutive espresse in caso di non conformità. Questa debolezza nel controllo della supply chain ha esposto l’azienda a una responsabilità diretta per le affermazioni mendaci. Con un sistema di monitoraggio della catena di approvvigionamento integrato in Scudo231, il fornitore non sarebbe nemmeno stato qualificato. La piattaforma, infatti, non consente l’emissione di un ordine di acquisto verso un fornitore di materiali critici se nel suo profilo non sono presenti e validati i certificati obbligatori per legge o per policy interna. Il sistema avrebbe eseguito un controllo automatico della validità del certificato contro i registri pubblici dell’ente certificatore, bloccando preventivamente ogni transazione con un partner non conforme e creando un registro immutabile del tentato acquisto non autorizzato. Il rischio sarebbe stato neutralizzato alla fonte, prima ancora che il materiale non conforme potesse entrare nel ciclo produttivo.

Quando le prime segnalazioni dei consumatori e gli articoli di stampa hanno iniziato a circolare, la gestione interna della crisi è stata tardiva e frammentata. Le lamentele, arrivate via social media e customer service, sono state trattate come reclami ordinari, senza che la loro natura seriale e la loro potenziale gravità legale innescassero un’allerta ai vertici aziendali e all’ufficio legale. Per quasi due settimane, il management è rimasto all’oscuro della portata del problema, perdendo tempo prezioso per una ritrattazione controllata o per il ritiro del prodotto. Un ecosistema sovrano come quello proposto dalla REDAZIONE SCUDO231 avrebbe intercettato questi segnali deboli in tempo reale. I suoi sistemi di analisi multimodale avrebbero scansionato il sentiment online e le comunicazioni in entrata, identificando un cluster anomalo di parole chiave come “falso compostabile“, “truffa ecologica“, “denuncia” e “non si degrada“. Superata una soglia di allarme predefinita, il sistema avrebbe generato autonomamente un incident report classificato come “alto rischio legale e reputazionale”, notificandolo simultaneamente e senza filtri gerarchici all’Amministratore Delegato, al Responsabile Legale, al Compliance Officer e ai membri dell’Organismo di Vigilanza. Questo avrebbe attivato la procedura di crisi entro poche ore, non settimane.

L’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è stato inevitabile. L’istruttoria, avviata d’ufficio, contesta alla BioNatural Foods S.p.A. una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo, aggravata dalla particolare vulnerabilità dei consumatori attenti alle tematiche ambientali. Con l’entrata in vigore delle nuove norme il 27 settembre, una condotta simile comporterà sanzioni ancora più pesanti e un’attenzione ispettiva maggiore. Ma il rischio per l’azienda non è solo amministrativo. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo parallelo per verificare l’eventuale sussistenza del reato di frode in commercio (art. 515 del Codice Penale). Se venisse accertato che i vertici aziendali erano consapevoli della non conformità del packaging, o che l’assenza di controlli era una scelta deliberata per ridurre i costi, scatterebbe la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.

Questo è lo scenario più grave. La contestazione di un reato presupposto 231, come la frode in commercio, commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente, esporrebbe la BioNatural Foods S.p.A. a sanzioni pecuniarie calcolate in quote (il cui valore può arrivare a decine di milioni di euro), a sanzioni interdittive come il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e, soprattutto, alla confisca del profitto del reato. In questo caso, il profitto sarebbe identificato con l’intero ricavato delle vendite della linea “100% Eco-Compostabile“, con un impatto finanziario devastante. L’azienda si troverebbe a dover dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello Organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Una difesa basata su procedure cartacee e controlli a campione risulterebbe estremamente debole di fronte a un’omissione così palese.

Qui emerge il valore probatorio di un sistema integrato. Se Scudo231 fosse stato operativo, l’azienda non solo avrebbe prevenuto l’illecito, ma in uno scenario ipotetico di elusione dei controlli da parte di un singolo dipendente infedele, avrebbe avuto a disposizione una prova tecnologica inattaccabile della propria diligenza. L’ecosistema avrebbe fornito al magistrato una “ricostruzione causale scientifica” dell’accaduto: log immutabili avrebbero dimostrato che i protocolli di controllo esistevano, erano attivi e vincolanti, e che per commettere l’illecito il soggetto ha dovuto attivamente e consapevolmente forzare o aggirare le misure di sicurezza. Questo sposta la responsabilità dalla “colpa di organizzazione” alla condotta fraudolenta del singolo, fornendo all’ente una solida base per chiedere l’esclusione dalla responsabilità 231. La differenza non è solo formale: significa evitare la confisca del profitto e le sanzioni interdittive che potrebbero compromettere la continuità aziendale stessa. La nuova normativa sul greenwashing, quindi, non è solo una questione di marketing trasparente, ma un nuovo e insidioso fronte di rischio penale-amministrativo che impone un salto di qualità nei sistemi di controllo interno, passando da una compliance formale a una prevenzione operativa e tecnologicamente presidiata.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/09/24/dal-27-settembre-in-vigore-le-nuove-norme-contro-il-greenwashing_9a85a049-aabe-4e50-927e-5a2274f0c04f.html