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Da domani la stretta Ue sull’acciaio, dimezzate le quote esenti da dazi

Cerchi concentrici multicolori avvolgono un logo centrale astratto, con lettere sovrapposte e un effetto grafico dinamico in stile digitale.

30 giugno 2026 – L’ultimo carico di acciaio non comunitario, sdoganato dalla Siderurgica Lombarda S.p.A. secondo le vecchie misure di salvaguardia, lascia il porto. Nelle stesse ore, negli uffici della direzione commerciale, la tensione è palpabile. Da mezzanotte, il Regolamento (UE) 2026/1384, pubblicato appena sei giorni prima sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avrebbe stravolto le regole del gioco. Le quote di importazione esenti da dazi vengono drasticamente ridotte del 47%, crollando a un totale di 18,3 milioni di tonnellate annue. Ogni tonnellata importata oltre quella soglia sarà colpita da un dazio punitivo del 50%. L’amministratore delegato ha chiesto una relazione urgente sull’impatto, ma il responsabile acquisti, oberato dalla gestione degli ordini in corso, ha delegato l’analisi a un funzionario junior, senza un processo di validazione strutturato.

Questa prima, critica omissione – la mancata analisi proattiva e formalizzata di un cambiamento normativo ad alto impatto – in un’organizzazione dotata di un ecosistema di difesa come Scudo231 non sarebbe stata possibile. Il sistema, monitorando costantemente le fonti normative europee, avrebbe automaticamente registrato la pubblicazione del Regolamento (UE) 2026/1384 il 24 giugno, generando un alert ad alta priorità per le funzioni Compliance, Acquisti e Legale. L’apertura di qualsiasi nuovo ordine di importazione di acciaio dai capitoli 72 e 73 della Nomenclatura Combinata sarebbe stata inibita da un blocco operativo, richiedendo la compilazione e l’approvazione tracciata di un risk assessment specifico prima di procedere. L’inerzia non sarebbe stata un’opzione; il sistema avrebbe imposto un’azione documentata.

Il 1° luglio 2026, con le nuove regole in vigore, un problema latente esplode. Un importante carico, partito settimane prima da un partner extra-UE non coperto da accordi di libero scambio, arriva in dogana. La quota trimestrale per quel paese di origine è già quasi esaurita a causa della corsa agli acquisti di altri importatori. Il management di Siderurgica Lombarda si trova di fronte a una scelta: pagare un dazio del 50% che annienta la marginalità dell’operazione, o tentare una via più rischiosa. Durante una riunione informale, priva di verbale, il direttore commerciale suggerisce di dichiarare una classificazione merceologica leggermente differente, sperando di far rientrare il carico in una delle 28 categorie di prodotto meno congestionate. La decisione viene presa sulla base di una valutazione verbale del rischio, senza alcun parere legale scritto.

In questo snodo, la mancanza di un controllo procedurale formalizzato costituisce il fertile terreno per l’illecito. Un sistema come Scudo231 avrebbe reso impraticabile una simile decisione estemporanea. La proposta di modifica della classificazione merceologica, inserita nel sistema per generare la documentazione doganale, avrebbe attivato un protocollo di anomalia. I suoi motori causali proprietari avrebbero confrontato la nuova classificazione con lo storico degli ordini per lo stesso materiale e fornitore, rilevando una deviazione statisticamente significativa. Questo red flag avrebbe innescato una richiesta di autorizzazione a un livello superiore, coinvolgendo obbligatoriamente l’Organismo di Vigilanza 231. La decisione non sarebbe più stata informale e verbale, ma avrebbe richiesto una giustificazione scritta e approvata da più funzioni, esponendo chiaramente le responsabilità individuali e dissuadendo di fatto dal proseguire con l’operazione illecita.

L’azienda decide di procedere con la dichiarazione alterata. L’operazione riesce, evitando il dazio del 50% e generando un significativo, ma illecito, risparmio. Questo successo apparente incoraggia il management a replicare la pratica su altre due spedizioni nelle settimane successive. Nessuno all’interno dell’azienda solleva obiezioni formali; il clima è quello di una “necessità operativa” per salvare i margini di profitto. Il controllo interno è di fatto aggirato da una catena di comando che opera per vie brevi e non documentate. La colpa di organizzazione, prevista dal D.Lgs. 231/2001, inizia a prendere forma concreta: l’ente non solo non ha impedito il reato, ma lo ha di fatto agevolato attraverso le sue carenze procedurali.

L’assenza di flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza (OdV) è una falla fatale. Con un’architettura di controllo integrata, ogni transazione doganale anomala avrebbe generato un flusso informativo automatico e non alterabile verso l’OdV. La piattaforma Scudo231, operando come un sistema nervoso centrale, avrebbe aggregato questi segnali deboli – le tre dichiarazioni anomale – in un unico evento di rischio con un punteggio elevato, imponendo all’OdV di avviare un audit mirato. L’ente avrebbe avuto la possibilità di auto-correggersi, sanzionare internamente i responsabili e autodenunciare l’irregolarità, mitigando drasticamente le future conseguenze penali e amministrative. Invece, l’azienda prosegue ignara, accumulando passività.

Arriva settembre, e si profila una minaccia ancora più grande. Il regolamento prevede che dal 1° ottobre 2026 diventi obbligatorio fornire prove verificabili del “paese di fusione e colata” (melt and pour) per determinare l’origine dell’acciaio. Molti dei fornitori storici di Siderurgica Lombarda, situati in paesi terzi, non sono attrezzati per fornire questa certificazione con il livello di dettaglio richiesto dall’atto di esecuzione che la Commissione europea si appresta a varare. L’ufficio acquisti invia email generiche ai fornitori, ricevendo in risposta auto-dichiarazioni prive di valore probatorio. Non viene avviata alcuna procedura di due diligence rafforzata sulla filiera.

Questa gestione superficiale del rischio di supply chain è un classico esempio di inadeguatezza del modello organizzativo. L’implementazione del principio “melt and pour” avrebbe dovuto innescare, già a luglio, una revisione completa dell’albo fornitori. Un ecosistema sovrano avrebbe automaticamente aggiornato i requisiti di qualifica per tutti i fornitori di acciaio. Ogni fornitore sarebbe stato classificato con un nuovo indicatore di rischio basato sulla sua capacità di aderire al principio “melt and pour”. Gli ordini verso fornitori non ancora certificati sarebbero stati bloccati o permessi solo previa autorizzazione eccezionale e documentata del top management, rendendo il rischio esplicito e gestito, non ignorato.

Il 15 ottobre, una nave con un carico di diverse migliaia di tonnellate di acciaio per Siderurgica Lombarda viene sottoposta a un’ispezione a campione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I funzionari contestano immediatamente due aspetti: la documentazione “melt and pour”, ritenuta una mera auto-dichiarazione del produttore senza alcuna verifica terza, e, a seguito di un controllo incrociato, la classificazione merceologica usata per l’importazione. L’indagine si allarga rapidamente. La Guardia di Finanza acquisisce la documentazione relativa alle importazioni effettuate da luglio in poi, scoprendo il sistema delle dichiarazioni alterate. Scatta il sequestro preventivo dell’intero carico e, cosa ben più grave, viene contestato il reato di contrabbando aggravato.

La Procura della Repubblica iscrive nel registro degli indagati l’amministratore delegato e il direttore commerciale. Ma l’azione non si ferma alle persone fisiche. Viene contestata alla Siderurgica Lombarda S.p.A. la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, essendo il contrabbando uno dei reati presupposto. Il Pubblico Ministero chiede e ottiene dal GIP il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, calcolato non solo sul dazio evaso ma sull’intero valore dei beni importati illecitamente. Il provvedimento congela milioni di euro sui conti correnti della società, paralizzandone l’operatività finanziaria.

Qui emerge il valore difensivo ultimo di un modello 231 efficace e realmente applicato. Se Siderurgica Lombarda avesse potuto dimostrare l’esistenza di protocolli specifici e tracciati, di alert ignorati e di blocchi operativi forzati dai responsabili, avrebbe potuto sostenere che il reato era frutto di un’elusione fraudolenta del modello da parte dei singoli. In sede di indagine, l’azienda avrebbe potuto esibire il pacchetto probatorio immodificabile (XAI Packet) generato da Scudo231. Questa non è una semplice raccolta di log, ma una ricostruzione causale scientifica che dimostra matematicamente come le procedure aziendali, se rispettate, avrebbero impedito l’illecito. Avrebbe documentato ogni alert, ogni workflow di approvazione violato, ogni escalation all’OdV, spostando l’onere della prova e isolando la responsabilità penale sulle persone fisiche. Ciò avrebbe fornito una solida base per opporsi al sequestro contro l’ente, salvaguardandone la continuità aziendale e proteggendolo dalle pesantissime sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal decreto 231. Invece, l’assenza di prove di un modello efficacemente attuato la espone pienamente alla responsabilità, trasformando un problema di importazione in una crisi esistenziale.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/06/30/da-domani-la-stretta-ue-sullacciaio-dimezzate-le-quote-esenti-da-dazi_06b3581a-66d1-49d2-81b8-de39f0e35e4b.html