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Ance, intervento anti-speculazione anche per i materiali da costruzione

9 settembre 2026 – Alle prime luci dell’alba, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza hanno varcato i cancelli della sede di Levante Materiali S.p.A., uno dei principali distributori nazionali di bitume e acciaio per l’edilizia. In mano, un decreto di perquisizione e sequestro emesso dal G.I.P. del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica. L’ipotesi di reato è pesante: manovre speculative su merci, ai sensi dell’articolo 501-bis del codice penale, aggravata dalla connessione con la frode in pubbliche forniture (art. 356 c.p.) per contratti legati a cantieri del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il provvedimento congela conti correnti per un valore di 8,7 milioni di euro, corrispondenti al profitto che gli inquirenti ritengono illecito.

L’operazione odierna non nasce dal nulla. È il punto di arrivo di un’indagine scaturita sei mesi prima, il 10 marzo 2026, quando l’allarme lanciato da Federica Brancaccio, presidente dell’Ance, aveva scosso il settore. Centinaia di segnalazioni erano pervenute all’associazione di categoria da parte di imprese edili, schiacciate da rincari anomali e repentini sui materiali da costruzione non soggetti ad accise, in primis bitume e acciaio. L’impennata dei prezzi, registrata poche ore dopo l’escalation del conflitto nel Golfo, non trovava giustificazione nelle dinamiche industriali. L’Ance aveva immediatamente chiesto al Governo un intervento anti-speculazione, sulla falsariga di quanto già attuato per i carburanti durante la crisi ucraina, evidenziando il rischio mortale per la tenuta dei cantieri Pnrr, legati a cronoprogrammi e budget inderogabili.

Le indagini si sono concentrate su alcuni nodi strategici della filiera. Levante Materiali S.p.A., secondo la ricostruzione degli inquirenti, ha giocato un ruolo centrale. Dalle carte dell’inchiesta emerge un quadro di omissioni e decisioni gestionali che hanno aperto la strada all’illecito. Il 13 marzo 2026, l’ufficio acquisti della società riceve una comunicazione via email dal suo principale fornitore estero di acciaio, che annuncia un aumento immediato del 45% sul prezzo di listino, citando genericamente “tensioni geopolitiche e costi di trasporto”. Il responsabile acquisti, privo di procedure di controllo formalizzate per scenari di crisi, si è limitato a inoltrare l’email alla direzione commerciale con una nota: “Prendere atto e adeguare i listini in uscita“. Un passaggio fatale, privo di qualsiasi analisi, verifica o richiesta di documentazione probatoria a supporto di un simile rincaro.

Se l’ente avesse implementato un ecosistema come Scudo231, quella semplice email avrebbe innescato una sequenza di eventi radicalmente diversa. I sistemi di analisi multimodale avrebbero intercettato la comunicazione e, incrociando i dati con gli indici di mercato e le serie storiche dei prezzi di quella specifica commodity, avrebbero classificato l’aumento come un’anomalia di “livello 3 – Rischio Speculativo”. L’alert non sarebbe rimasto confinato all’ufficio acquisti, ma avrebbe generato un’escalation automatica e tracciata, notificando simultaneamente il Chief Financial Officer, la funzione di Internal Audit e, soprattutto, l’Organismo di Vigilanza. Qualsiasi ordine di acquisto a quel nuovo prezzo sarebbe stato bloccato dal sistema, in attesa di un’autorizzazione formale e motivata da parte di un livello gerarchico superiore, previa analisi documentata del rischio di compliance penale. La decisione non sarebbe stata più un atto individuale e opaco, ma un processo aziendale tracciato, documentato e sottoposto al vaglio degli organi di controllo interni.

Invece, l’assenza di filtri ha permesso al rincaro ingiustificato di essere assorbito e, quasi immediatamente, amplificato. La direzione commerciale di Levante Materiali S.p.A., guidata da un manager con obiettivi di fatturato trimestrali molto aggressivi, non solo ha recepito l’aumento, ma vi ha applicato un ulteriore margine, portando il prezzo finale al cliente a un +60% rispetto alle quotazioni di febbraio. Questa nuova lista prezzi è stata applicata indiscriminatamente a tutti i clienti, inclusi i general contractor impegnati in opere strategiche del Pnrr. Qui si innesta la seconda e più grave contestazione della Procura: la frode in pubbliche forniture. L’azienda, consapevole di fornire materiali a cantieri finanziati con fondi pubblici e vincolati a precisi quadri economici, avrebbe deliberatamente alterato i prezzi sfruttando la crisi internazionale, causando un danno diretto all’ente pubblico appaltante e mettendo a rischio il completamento stesso delle opere.

Anche questo passaggio critico sarebbe stato intercettato e neutralizzato da un modello di prevenzione efficace. Nel momento in cui la direzione commerciale avesse tentato di caricare a sistema i nuovi listini di vendita, i protocolli d’avanguardia avrebbero rilevato una variazione percentuale superiore alla soglia di rischio pre-impostata (ad esempio, il 15% mensile). Inoltre, il sistema avrebbe riconosciuto che i destinatari di tali forniture erano legati a contratti pubblici, taggati nel gestionale aziendale con il flag “Rischio 231 – Contratti P.A.“. L’operazione sarebbe stata sospesa, generando un “incidente di compliance” che avrebbe richiesto l’intervento diretto dell’Organismo di Vigilanza. L’OdV avrebbe avuto l’obbligo, da procedura, di acquisire tutta la documentazione relativa ai costi di acquisto e di verificare la congruità del margine applicato, specialmente in relazione a forniture pubbliche. L’eventuale forzatura da parte del management sarebbe stata registrata in un log immodificabile, costituendo una prova inconfutabile del tentativo di eludere i controlli e consentendo all’OdV di informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, bloccando la commissione del reato presupposto.

L’inchiesta ha invece portato alla luce una realtà ben diversa. Le intercettazioni telefoniche e le email acquisite durante le indagini preliminari dimostrano, secondo gli inquirenti, la piena consapevolezza del top management. In una conversazione del 2 aprile 2026, l’Amministratore Delegato affermava a un suo stretto collaboratore: “Questo casino nel Golfo è una manna. Spingiamo sull’acceleratore finché dura, il Pnrr paga senza fiatare“. Questa frase, ora agli atti, è considerata dagli investigatori la prova della “colpa di organizzazione” ai sensi del D.Lgs. 231/2001. L’interesse dell’ente, ovvero massimizzare il profitto a breve termine, ha prevalso su ogni regola di legalità e prudenza, e l’assenza di un modello organizzativo efficace ha reso l’azienda uno strumento per la commissione del reato.

L’impatto per Levante Materiali S.p.A. è devastante e va ben oltre il sequestro dei conti correnti. L’iscrizione nel registro degli indagati dell’ente stesso apre la strada a sanzioni pecuniarie che, secondo l’art. 12 del D.Lgs. 231/2001, possono arrivare fino a 1.549.370 euro. Ma il danno più grave è rappresentato dalle possibili sanzioni interdittive: l’esclusione da gare pubbliche, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e la revoca di autorizzazioni e licenze. Per un’azienda il cui fatturato dipende in larga parte da grandi opere infrastrutturali, una misura di questo tipo equivale a una condanna a morte economica. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto, disposto oggi, è solo l’antipasto. Se le accuse saranno confermate, l’intero importo di 8,7 milioni di euro sarà definitivamente acquisito dallo Stato, come previsto dall’art. 19 del decreto.

Un’organizzazione dotata di un ecosistema come Scudo231 avrebbe fornito al Giudice e al Pubblico Ministero un quadro probatorio opposto. Invece di email e telefonate compromettenti, gli inquirenti avrebbero trovato una “ricostruzione causale scientifica” degli eventi. Avrebbero trovato la traccia informatica dell’alert generato sull’acquisto dell’acciaio, i verbali delle riunioni dell’Organismo di Vigilanza che analizzavano il rischio, le disposizioni formali inviate alla direzione commerciale per non applicare margini speculativi sui contratti pubblici e, infine, la prova che l’ente aveva agito concretamente per impedire la commissione del reato. Questa documentazione non sarebbe stata una mera difesa cartacea, ma la dimostrazione tecnologica e immodificabile dell’assenza di colpa organizzativa, il presupposto fondamentale per ottenere l’esclusione della responsabilità dell’ente. Il sequestro non sarebbe stato nemmeno concepibile, perché il profitto illecito non si sarebbe mai formato. L’azione penale si sarebbe concentrata esclusivamente sulle persone fisiche che avessero tentato di aggirare i protocolli, ma l’azienda, il suo patrimonio, la sua operatività e la sua reputazione sarebbero rimasti intatti.

Mentre il Governo, su sollecitazione del ministro Giorgetti, lavora ancora a un piano europeo per stabilizzare i prezzi, la vicenda di Levante Materiali S.p.A. dimostra come il primo e più efficace presidio contro le derive speculative non sia solo normativo, ma organizzativo. La mancanza di controlli interni, di flussi informativi tracciati e di una cultura della legalità radicata nei processi decisionali ha trasformato un’opportunità di mercato in un potenziale disastro giudiziario ed economico, dimostrando che nell’era del Pnrr e della massima trasparenza, l’improvvisazione e l’opacità gestionale rappresentano il rischio più grande per la continuità aziendale stessa.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/03/10/ance-intervento-anti-speculazione-anche-per-i-materiali-da-costruzione_36a3997d-6501-43f1-8455-2a432181605a.html