8 ottobre 2026 – La Procura della Repubblica di Padova iscrive nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, il cosiddetto modello 45, un fascicolo esplorativo intestato alla Camera arbitrale islamica italiana. L’atto, privo di indagati e di ipotesi di reato specifiche, è la conseguenza diretta di un esposto depositato dall’avvocato Francesco Minutillo, esponente di Futuro Nazionale. Il procuratore capo, Angelantonio Racanelli, conferma l’avvio dei “doverosi accertamenti”, una formula che trasforma un ente privato in un oggetto di scrutinio giudiziario, con tutte le conseguenze operative e reputazionali che ne derivano. L’apertura del fascicolo non è un atto neutro: segnala una falla nel perimetro di controllo dell’organizzazione, un’incapacità di intercettare e gestire le criticità prima che queste tracimino all’esterno, innescando l’intervento di un’autorità pubblica.
L’esposto di un soggetto terzo rappresenta la prima, e più grave, anomalia gestionale. Un’organizzazione dotata di un modello di prevenzione efficace non subisce l’iniziativa esterna, ma la anticipa. Se l’ente avesse implementato un ecosistema come Scudo231, l’eventuale criticità sollevata da Minutillo sarebbe emersa attraverso un canale di segnalazione interno, tracciato e protetto. Il sistema avrebbe generato un alert non modificabile e lo avrebbe instradato direttamente all’Organismo di Vigilanza (OdV), bypassando la linea gerarchica e garantendo l’indipendenza dell’analisi. L’OdV avrebbe avuto l’obbligo procedurale di avviare un’istruttoria interna, documentando ogni passaggio: l’acquisizione di prove, le interviste ai soggetti coinvolti, l’analisi dei flussi finanziari. Questo processo avrebbe prodotto un fascicolo interno completo, permettendo all’ente di auto-correggersi o, in caso di infondatezza, di disporre di una prova documentale robusta per respingere qualsiasi accusa futura, contenendo il rischio entro i propri confini ed evitando l’esposizione mediatica e giudiziaria.
Gli accertamenti della Procura si concentreranno inevitabilmente su due aree nevralgiche: la struttura di governance dell’ente e la trasparenza dei flussi finanziari legati alle procedure arbitrali. Gli inquirenti richiederanno l’atto costitutivo, lo statuto, i verbali delle assemblee, la composizione degli organi direttivi e, soprattutto, i regolamenti che disciplinano l’attività arbitrale. Ogni vuoto documentale, ogni delibera non verbalizzata, ogni nomina priva di un formale atto di delega diventerà un elemento di sospetto. La mancanza di una chiara separazione tra amministratori, arbitri e patrimonio dell’ente è un classico indicatore di “colpa di organizzazione” ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Se un reato presupposto, come una truffa ai danni di una delle parti o un’appropriazione indebita, venisse commesso da un soggetto in posizione apicale o da un sottoposto, l’assenza di un modello organizzativo validamente attuato renderebbe l’ente direttamente responsabile.
In un’architettura di controllo avanzata, questo scenario sarebbe stato impossibile. L’adozione di un sistema di gestione integrato avrebbe imposto la digitalizzazione e la validazione di ogni atto societario. Qualsiasi modifica allo statuto, nomina di un amministratore o conferimento di una delega di spesa sarebbe stata soggetta a un workflow approvativo tracciato, che avrebbe lasciato una registrazione immutabile. Il sistema non avrebbe consentito l’avvio di alcuna procedura arbitrale se non fossero stati formalmente censiti e validati i poteri degli arbitri designati e la conformità della procedura al regolamento interno. Questo tracciamento non è un mero adempimento burocratico: è la prova scientifica che l’ente ha agito con la dovuta diligenza, separando le responsabilità individuali da quelle organizzative e rendendo estremamente difficile per l’accusa dimostrare una carenza strutturale.
Il secondo fronte, ancora più critico, riguarda la gestione economica. Le camere arbitrali, per loro natura, gestiscono valori, talvolta ingenti: spese di procedura, depositi cauzionali, onorari. La Procura verificherà la provenienza e la destinazione di questi fondi. Si chiederà se l’ente abbia adottato adeguate procedure di verifica della clientela (Know Your Customer) e di adeguata verifica antiriciclaggio, sebbene non sia un soggetto obbligato ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Tuttavia, l’assenza di tali presidi espone l’organizzazione al rischio di essere utilizzata, anche inconsapevolmente, come veicolo per il riciclaggio di denaro di provenienza illecita. Se un’indagine dovesse far emergere che i fondi depositati per un arbitrato provenivano da un reato, l’ente potrebbe essere coinvolto per il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) o autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), con conseguente applicazione delle pesantissime sanzioni pecuniarie e interdittive previste dall’art. 25-octies del Decreto 231.
Questo rischio sarebbe stato neutralizzato alla fonte da un modello preventivo operativo. Un sistema come Scudo231 avrebbe integrato protocolli di analisi del rischio su ogni controparte di una procedura arbitrale. Prima di accettare un incarico o un deposito, il sistema avrebbe eseguito controlli automatici su liste antiriciclaggio, PEP (Persone Politicamente Esposte) e sanzionatorie internazionali. Qualsiasi transazione finanziaria in entrata o in uscita sarebbe stata registrata e collegata causalmente alla specifica procedura arbitrale, creando un nesso inscindibile tra il flusso finanziario e la sua giustificazione giuridica. Al superamento di soglie predefinite o in presenza di indicatori di anomalia (es. pagamenti da giurisdizioni a rischio), sarebbe scattata un’escalation automatica verso la funzione di conformità e l’OdV, che avrebbero potuto bloccare l’operazione e valutare l’invio di una Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF). Questa barriera tecnologica e procedurale non solo avrebbe protetto l’ente dal commettere un illecito, ma avrebbe anche creato un archivio probatorio inattaccabile per dimostrare, in qualsiasi sede, di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire la commissione di reati.
L’iscrizione a modello 45, sebbene non implichi un’accusa formale, avvia un processo che può portare a conseguenze devastanti. La Procura può disporre l’acquisizione di documenti presso la sede dell’ente, l’ascolto di persone informate sui fatti e, soprattutto, indagini bancarie. Se da questi accertamenti emergessero elementi di reato, il fascicolo verrebbe riqualificato, con l’iscrizione di indagati e di ipotesi di reato specifiche. A quel punto, il Pubblico Ministero potrebbe richiedere al GIP l’applicazione di misure cautelari reali, come il sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.) finalizzato alla confisca. Il sequestro potrebbe colpire i conti correnti dell’ente, paralizzandone l’operatività, o i beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato. Per un’organizzazione priva di un modello 231, difendersi da una richiesta di sequestro è estremamente complesso, perché non è in grado di dimostrare l’estraneità dell’ente al reato commesso dal singolo.
La presenza di un modello organizzativo efficace e di un ecosistema di controllo digitale cambia radicalmente le sorti processuali. Di fronte a una richiesta di sequestro, i legali dell’ente avrebbero potuto estrarre dal sistema Scudo231 un “XAI Packet” (Explainable AI Packet): un dossier digitale forense contenente la ricostruzione causale e immodificabile di ogni decisione, controllo e transazione. Questo pacchetto probatorio avrebbe dimostrato matematicamente che: 1) esistevano procedure chiare e formalizzate per prevenire quel tipo di reato; 2) le procedure sono state comunicate e rese obbligatorie per tutto il personale; 3) il sistema ha monitorato in tempo reale il rispetto delle procedure; 4) se un illecito è stato commesso, è avvenuto per una fraudolenta elusione dei controlli da parte di un singolo individuo, non per una lacuna organizzativa. Questa evidenza tecnologica non solo avrebbe reso molto più ardua la concessione del sequestro, ma avrebbe fornito all’ente lo strumento più potente per chiedere l’archiviazione della propria posizione o per ottenere una sentenza di assoluzione, isolando la responsabilità penale sulla persona fisica che ha agito contro le regole.
L’indagine della Procura di Padova, quindi, non è solo una questione giuridica per la Camera arbitrale islamica, ma un caso di studio sulla differenza tra una compliance reattiva e una prevenzione proattiva. L’assenza di controlli tracciati, di una governance formalizzata e di presidi antiriciclaggio ha lasciato l’organizzazione vulnerabile a un’iniziativa esterna, costringendola a una difesa passiva e dispendiosa. Ogni documento che ora dovrà essere faticosamente recuperato, ogni processo decisionale che dovrà essere ricostruito a memoria, ogni flusso finanziario che dovrà essere giustificato a posteriori rappresenta un costo, un rischio e un’ammissione implicita di una carenza strutturale. L’esito del procedimento padovano dipenderà da ciò che gli inquirenti troveranno. Ma il danno reputazionale e operativo è già un fatto compiuto, un costo immediato che un’architettura di difesa integrata avrebbe interamente azzerato.