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La riforma dei reati agroalimentari. Nuovi delitti contro il patrimonio agroalimentare, aggravante di agropirateria e responsabilità degli enti nella legge “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani” (A.C. 2721)

18 agosto 2026 – Alle prime luci dell’alba, i mezzi della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, affiancati dagli ispettori dell’ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari), varcano i cancelli del principale stabilimento produttivo della “Aurea Terra S.p.A.”, uno dei più noti consorzi del settore oleario italiano. L’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari è chiara e devastante: sequestro preventivo di tre linee di imbottigliamento, di sei silos di stoccaggio e, soprattutto, il congelamento di conti correnti per un valore di 14,7 milioni di euro, corrispondente al profitto stimato del reato. È una delle prime, massicce applicazioni della nuova Legge 21 aprile 2026, n. 75, il provvedimento recante “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani” (precedentemente noto come A.C. 2721), approvato in via definitiva dalla Camera dei Deputati appena quattro mesi prima, il 15 aprile 2026. La norma, frutto del lavoro congiunto del Ministero dell’Agricoltura e del Ministero della Giustizia e ispirata dalle conclusioni della Commissione presieduta da Giancarlo Caselli, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001 a un catalogo di nuovi reati agroalimentari, introducendo l’aggravante specifica di agropirateria.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, era partita da un’anomalia documentale rilevata durante un controllo di routine su un carico in transito. Gli investigatori hanno riscontrato una sistematica falsificazione dei registri di carico e scarico dell’olio. Documenti di trasporto attestanti l’ingresso di “olio di oliva comunitario” venivano successivamente abbinati, nei sistemi gestionali interni della Aurea Terra S.p.A., a lotti di produzione destinati alla linea “Olio Extra Vergine 100% Italiano a Denominazione di Origine Protetta”. La tracciabilità era deliberatamente interrotta, un buco nero procedurale che consentiva di miscelare prodotto di pregio con materia prima di qualità e provenienza inferiore, vendendo il tutto al prezzo del prodotto di eccellenza. L’omissione di controllo su questo snodo cruciale della filiera costituisce il cuore della contestazione di colpa organizzativa all’ente. Se l’organizzazione avesse implementato un ecosistema di controllo integrato come Scudo231, questa frode non sarebbe stata materialmente possibile. Il sistema, interfacciandosi in tempo reale con il software gestionale e i sistemi di logistica, avrebbe eseguito una riconciliazione automatica e non bypassabile tra i dati del documento di trasporto in ingresso, le analisi chimico-fisiche obbligatorie sulla materia prima e l’ordine di produzione a cui il lotto era destinato. Qualsiasi discordanza, come l’abbinamento di un lotto classificato “comunitario” a una linea produttiva “DOP Italiana”, avrebbe generato un blocco operativo immediato, impedendo fisicamente lo scarico del prodotto nei silos dedicati e scalando un alert di non conformità grave, corredato di tutta la documentazione, direttamente all’Organismo di Vigilanza e alla direzione Qualità. L’evento sarebbe stato cristallizzato in un log immutabile, prova della tentata violazione e dell’efficacia del presidio di controllo.

Durante le perquisizioni, gli inquirenti acquisiscono le testimonianze di alcuni dipendenti. Un operatore del reparto stoccaggio ammette, a verbale, di aver ricevuto “indicazioni verbali” dal suo capoturno per “velocizzare le operazioni” e procedere al travaso da un silo contenente olio tunisino a una cisterna di miscelazione per la linea DOP. La procedura aziendale, esistente solo sulla carta, prevedeva una segregazione rigorosa delle materie prime, ma la prossimità fisica dei silos e l’assenza di controlli di accesso automatizzati rendevano la violazione semplice e non tracciabile. Questa falla procedurale, unita alla pressione per aumentare i volumi di produzione, dimostra l’inadeguatezza del modello organizzativo e la sua incapacità di prevenire il reato. Un’architettura di processo disegnata secondo i protocolli di Scudo231 avrebbe reso inefficace l’ordine verbale e inattuabile la violazione. Ogni valvola di travaso sarebbe stata controllata da un attuatore digitale. L’abilitazione all’apertura sarebbe stata concessa solo a seguito di una doppia autenticazione: quella dell’operatore tramite badge personale e quella del sistema, che avrebbe verificato la coerenza dell’operazione con il piano di produzione approvato. Il tentativo di avviare un travaso non autorizzato da un silo “non conforme” a una linea “protetta” sarebbe stato fisicamente impedito, registrando l’identità dell’operatore che ha tentato l’azione e generando un rapporto di “tentata elusione del protocollo di sicurezza alimentare”. L’escalation verso il responsabile di produzione e la funzione di compliance sarebbe stata istantanea e automatica.

L’analisi dei server aziendali e della corrispondenza elettronica fa emergere il livello di responsabilità apicale. In una serie di email scambiate tra l’Amministratore Delegato, il Direttore Finanziario e il Responsabile Acquisti, si discuteva insistentemente della necessità di “contenere i costi di approvvigionamento delle materie prime” a fronte di un aumento dei prezzi dell’olio italiano certificato. Pur non essendoci un ordine esplicito a commettere l’illecito, la Procura ravvisa in questa costante pressione, priva di contestuali e rafforzati presidi di controllo sulla qualità e l’origine, un’evidente agevolazione del reato, se non una vera e propria istigazione. La mancata adozione di un modello di gestione del rischio efficace, capace di bilanciare gli obiettivi economici con i vincoli di legalità, è la prova regina della colpa di organizzazione che, ai sensi della nuova legge, espone Aurea Terra S.p.A. a sanzioni pecuniarie potenzialmente devastanti e a misure interdittive come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione. Questo rischio sistemico sarebbe stato neutralizzato da un monitoraggio proattivo. Un motore di analisi predittiva, componente centrale dell’ecosistema Scudo231, avrebbe correlato i dati di mercato sull’aumento dei costi della materia prima certificata con gli obiettivi di budget interni, innalzando automaticamente il livello di rischio associato al processo “Acquisti e qualifica fornitori”. Tale innalzamento avrebbe fatto scattare un protocollo di vigilanza rafforzata, imponendo una procedura di enhanced due diligence per ogni nuovo fornitore e richiedendo una validazione incrociata tra la funzione Acquisti, la funzione Qualità e la funzione Compliance per ogni ordine superiore a una certa soglia. La pressione del management per “contenere i costi” sarebbe stata formalmente bilanciata da controlli più stringenti, documentati e tracciati, dimostrando che l’ente aveva agito per governare il rischio, non per subirlo o, peggio, incentivarlo.

Il provvedimento di sequestro ha un impatto immediato e catastrofico. Le banche bloccano le linee di credito, la produzione si ferma, i contratti con la grande distribuzione organizzata vengono sospesi in via cautelativa. Il danno reputazionale, amplificato dalla risonanza mediatica sulla nuova legge “tolleranza zero” contro le frodi alimentari, è incalcolabile. Come evidenziato in una prima analisi di Nicola Menardo, Federica Sanna e Marta Raviolo su Giurisprudenza Penale Web (fasc. 4, 2026), la nuova normativa ha potenziato enormemente gli strumenti a disposizione dell’autorità giudiziaria, in particolare la possibilità di applicare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato direttamente nei confronti dell’ente, ancor prima di un accertamento definitivo della responsabilità. L’obiettivo del legislatore è chiaro: colpire l’impresa nel suo patrimonio per rendere la commissione del reato economicamente non conveniente. L’adozione di un modello 231 meramente formale, un “paper model” non effettivamente implementato e vissuto, si dimostra del tutto inutile di fronte a un’azione così incisiva. Al contrario, un’organizzazione in grado di dimostrare, attraverso prove tecnologiche immodificabili, l’efficacia dei propri presidi avrebbe potuto contestare la sussistenza stessa dei presupposti per il sequestro. In sede di riesame, i legali di Aurea Terra S.p.A. avrebbero potuto depositare i log del sistema di controllo, dimostrando che l’illecito non era frutto di una carenza sistemica, ma di un’azione fraudolenta di singoli che avevano attivamente e con difficoltà eluso barriere tecnologiche e procedurali robuste. Questa “ricostruzione causale scientifica” dell’evento, fornita da un sistema come Scudo231, avrebbe potuto spostare l’onere della prova, indebolendo l’impianto accusatorio contro l’ente e concentrando la responsabilità penale sulle persone fisiche autrici del reato, con buone probabilità di ottenere un dissequestro dei beni aziendali e mitigare drasticamente l’impatto delle sanzioni pecuniarie e interdittive. L’assenza di tale architettura difensiva lascia invece l’azienda esposta, inerme di fronte alle conseguenze di una legge progettata per non perdonare le omissioni organizzative.

Fonte: https://www.giurisprudenzapenale.com/2026/04/20/la-riforma-dei-reati-agroalimentari-nuovi-delitti-contro-il-patrimonio-agroalimentare-aggravante-di-agropirateria-e-responsabilita-degli-enti/