9 agosto 2026 – I sigilli apposti dagli ispettori dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sui server e sulle postazioni di lavoro nelle sedi di Glovoapp23 S.r.l., Foodinho S.r.l. e Glovo Infrastructure Services Italy S.r.l., insieme a quelle di Deliveroo Italy S.r.l., non rappresentano un fulmine a ciel sereno, ma l’inevitabile epilogo di una falla sistemica nella governance aziendale. L’avvio formale delle due distinte istruttorie, datato 6 maggio 2026, ha come epicentro una contestazione tanto precisa quanto devastante: la presunta diffusione di informazioni ingannevoli riguardo all’impegno etico e alla responsabilità sociale delle piattaforme nei confronti della loro flotta di rider. Un’accusa che va a colpire non il prodotto, ma l’anima stessa del brand, la sua promessa di valore sociale, trasformandola in un potenziale reato.
L’indagine dell’AGCM si concentra sulla discrepanza tra la narrazione pubblica, veicolata attraverso campagne di marketing, sezioni dedicate dei siti web e report di sostenibilità, e la realtà operativa della gestione dei rider. Le comunicazioni aziendali, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbero dipinto un quadro di tutele, equità e supporto che non trova riscontro nelle condizioni contrattuali e nelle prassi algoritmiche quotidiane. Questa è la prima, macroscopica, omissione di controllo. In un’organizzazione dotata di un ecosistema di difesa come Scudo231, la pubblicazione di qualsiasi comunicazione esterna contenente parole chiave sensibili come “etico”, “sostenibile”, “responsabilità” o “equo” avrebbe innescato un protocollo di validazione non aggirabile. Il sistema avrebbe automaticamente bloccato la diffusione del messaggio, generando un alert per l’Organismo di Vigilanza e la funzione Compliance, richiedendo il caricamento di prove documentali a supporto delle affermazioni: report anonimizzati sugli effettivi guadagni orari medi dei rider, statistiche sui tempi di attesa non retribuiti, audit di non discriminazione degli algoritmi di assegnazione. In assenza di tale riscontro oggettivo, la comunicazione non avrebbe mai raggiunto il pubblico, neutralizzando il rischio all’origine.
Gli inquirenti stanno ora acquisendo e analizzando un’enorme mole di dati: email interne, verbali di riunioni dei team marketing e comunicazione, direttive manageriali e, soprattutto, le policy che governano gli algoritmi di dispatching, valutazione e sospensione dei rider. L’obiettivo è dimostrare che la condotta non è stata un errore isolato, ma una strategia deliberata, attuata nell’interesse e a vantaggio dell’ente, come richiesto dal D.Lgs. 231/2001 per configurare la responsabilità amministrativa della società. L’interesse è palese: attrarre una clientela sempre più sensibile ai temi etici e, al contempo, presentarsi come un partner affidabile per i rider, in un mercato del lavoro altamente competitivo. Il vantaggio è economico e diretto. Qui emerge il secondo livello di criticità: la mancata tracciabilità dei processi decisionali che hanno portato all’approvazione di tali campagne. La catena di comando appare nebulosa, le responsabilità diluite. Con un modello di controllo avanzato, ogni singola fase del processo approvativo sarebbe stata registrata in un log immutabile. L’ecosistema Scudo231 avrebbe mappato i ruoli di fatto, andando oltre l’organigramma formale, e documentato chi ha visionato, modificato e approvato il contenuto, correlando l’azione alla policy aziendale di riferimento. Qualsiasi approvazione priva del preventivo vaglio di conformità legale e di veridicità dei dati sarebbe stata segnalata come un’anomalia grave, facendo scattare un’escalation immediata ai vertici e all’OdV, che avrebbe avuto l’obbligo di intervenire.
Il perimetro dell’indagine non si limita alla mera pratica commerciale scorretta, ma sconfina in aree che attivano la presunzione di reati presupposto ai sensi del Decreto 231. In particolare, si profilano i delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001), come la frode in commercio, qualora si dimostri che il “servizio etico” fosse un attributo mendace del servizio offerto. Le conseguenze per le società coinvolte, in caso di accertamento della responsabilità, sarebbero gravissime e andrebbero ben oltre la sanzione pecuniaria dell’Antitrust. Si aprirebbe la strada a sanzioni pecuniarie 231, calcolate in quote il cui valore è commisurato alle condizioni economiche dell’ente, e a sanzioni interdittive, come il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione o la sospensione dell’attività. Soprattutto, il Pubblico Ministero potrebbe disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, quantificato nel maggior valore economico derivato dalla condotta illecita.
Questo è il punto in cui il controfattuale diventa drammaticamente concreto. Se le società avessero implementato un sistema di monitoraggio massivo e in tempo reale, il rischio di sequestro sarebbe stato radicalmente mitigato. Un’architettura come quella proposta dalla REDAZIONE SCUDO231 non si limita a controlli a campione, ma esegue un’analisi continua dei flussi di dati operativi. Avrebbe rilevato la divergenza statistica tra le performance medie dei rider (turnover, reclami, guadagni effettivi) e le metriche edulcorate presentate nei report di responsabilità sociale. Questo scostamento, un “segnale debole” di deriva organizzativa, avrebbe acceso un indicatore di rischio nel cruscotto dell’Organismo di Vigilanza molto prima che la comunicazione ingannevole fosse anche solo concepita. L’OdV, dotato di dati oggettivi e non di mere dichiarazioni, avrebbe avuto gli strumenti per imporre al management una revisione delle policy operative, documentando il proprio intervento e dimostrando così l’effettività del modello di controllo. In un eventuale procedimento, la società avrebbe potuto esibire una “prova tecnologica immodificabile” della sua azione preventiva, dimostrando di aver agito per elidere il rischio e non per occultarlo, un elemento decisivo per ottenere l’esenzione dalla responsabilità 231.
Il ritardo con cui le anomalie sono emerse è un altro fattore aggravante. È probabile che malumori e contestazioni da parte dei rider fossero presenti da tempo, ma che siano rimasti confinati a canali di comunicazione non strutturati o siano stati gestiti come singole problematiche operative, senza che nessuno avesse una visione d’insieme. È mancata una procedura di whistleblowing o di segnalazione interna che fosse non solo formalmente presente, ma percepita come efficace e sicura dai rider stessi. Un sistema integrato avrebbe aggregato e analizzato in forma anonima le segnalazioni provenienti da molteplici fonti (app interna, email dedicate, chatbot), identificando pattern ricorrenti. Un picco di segnalazioni relative a sospensioni ingiustificate o a un calo inspiegabile delle chiamate per determinati rider avrebbe generato un alert automatico, non per il team operativo, ma direttamente per una funzione di controllo terza (Internal Audit, OdV). Questa escalation automatizzata avrebbe bypassato eventuali filtri manageriali volti a minimizzare il problema, portando la criticità all’attenzione di chi ha il dovere di risolverla a livello di sistema, non di singolo caso.
L’impatto reputazionale dell’inchiesta è già tangibile. La fiducia dei consumatori e degli investitori è minata, e la capacità di attrarre talenti, sia tra i rider che tra il personale dipendente, è compromessa. Il danno economico non si limita alle future sanzioni, ma si manifesta oggi in una perdita di valore del marchio. Anche in questo caso, la prevenzione avrebbe avuto un ruolo causale. Un’organizzazione che può dimostrare, attraverso log di sistema, di aver bloccato internamente una campagna di marketing potenzialmente ingannevole, non solo evita la sanzione, ma rafforza la propria posizione. Avrebbe potuto comunicare proattivamente, non il fatto specifico, ma il proprio robusto framework di controlli etici, trasformando un rischio interno in un asset di comunicazione esterna credibile e verificabile. Invece, le società si trovano ora in una posizione difensiva, costrette a giustificare ex-post ciò che avrebbero dovuto prevenire ex-ante. L’assenza di un modello organizzativo efficace e realmente applicato, che vada oltre la mera documentazione cartacea, ha lasciato le porte aperte a condotte che ora rischiano di costare centinaia di milioni di euro tra sanzioni, confische e danni collaterali. Il fascicolo dell’AGCM, che presto potrebbe essere trasmesso alle Procure competenti, non è solo l’atto d’accusa contro una specifica pratica commerciale, ma il referto di un collasso dei presidi di legalità interni, un vuoto che nessun comunicato stampa riparatore potrà più colmare. La vicenda di Glovo e Deliveroo Italy diventerà un caso di studio su come la promessa etica, se non supportata da controlli tecnologici rigorosi e da una governance inflessibile come quella garantita da Scudo231, si trasforma nel più grande rischio per l’impresa stessa.