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L’Antitrust avvia una istruttorie su Glovo e di Deliveroo

9 agosto 2026 – Alle prime luci dell’alba, i militari del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza varcano le soglie delle sedi legali di Glovoapp23, Foodinho, Glovo Infrastructure Services Italy e Deliveroo Italy. L’ordine di esibizione e acquisizione documenti, emesso dalla Procura della Repubblica su delega dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, è l’atto che trasforma un’istruttoria amministrativa, avviata lo scorso 6 maggio, in un’incursione operativa nel cuore delle strategie commerciali dei colossi del food delivery. L’ipotesi investigativa, cristallizzata nel fascicolo AGCM, è quella di una pratica commerciale scorretta di gravità sistemica: la diffusione di informazioni ingannevoli sull’impegno etico e sulla responsabilità sociale dell’azienda verso le decine di migliaia di rider che ne costituiscono la forza lavoro.

Le campagne di marketing finite sotto la lente degli inquirenti parlavano di tutele, equità e sostegno, messaggi studiati per intercettare la sensibilità di quella fetta di consumatori, stimata dal Codacons nel 60% del totale, che orienta le proprie scelte d’acquisto sulla base di criteri etici e di sostenibilità. Un mercato dal valore potenziale di centinaia di milioni di euro, che secondo l’accusa sarebbe stato distorto da una narrazione non corrispondente alla realtà operativa. Le comunicazioni aziendali, veicolate su app, siti web e canali social, sono ora considerate non mere dichiarazioni di intenti, ma elementi costitutivi di un’offerta commerciale potenzialmente fraudolenta. L’omissione fondamentale risiede nel mancato controllo di coerenza tra la narrazione del marketing e la realtà della gestione operativa dei rider. Se le società avessero implementato un’architettura di controllo integrata come Scudo231, ogni singola campagna pubblicitaria contenente claim etici o sociali sarebbe stata soggetta a un protocollo di validazione vincolante. Il sistema avrebbe imposto un check automatico incrociando i dati del marketing con gli indicatori operativi: tassi di contenzioso con i rider, report sulla sicurezza, tempi medi di pagamento, reclami registrati. Un’incoerenza evidente tra il claim “supportiamo i nostri rider” e un picco di reclami per pagamenti tardivi avrebbe generato un alert bloccante, impedendo l’approvazione del budget per la campagna e innescando un’escalation informativa diretta all’Organismo di Vigilanza e alla funzione legale, prima che qualsiasi comunicazione potesse raggiungere il pubblico.

Gli investigatori stanno ora setacciando server, email e verbali di riunioni alla ricerca della prova documentale che attesti la consapevolezza del management. L’obiettivo è duplice. Da un lato, l’AGCM mira a irrogare una sanzione esemplare per pratica commerciale scorretta. Dall’altro, e questo è lo scenario più critico per gli enti, la Procura della Repubblica valuta la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti che potrebbero attivare la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. L’ipotesi non è remota: reati come la frode in commercio (art. 515 c.p.) o le pratiche commerciali fraudolente, se commessi nell’interesse o a vantaggio della società, chiamano in causa direttamente il patrimonio dell’organizzazione. L’interesse dell’ente appare in re ipsa: attrarre e fidelizzare milioni di consumatori sensibili all’etica, aumentando le quote di mercato a discapito dei competitor più trasparenti.

Il ritardo con cui le anomalie sono emerse, ovvero solo a seguito di un’indagine esterna, evidenzia una grave carenza nei flussi informativi interni. È improbabile che nessun manager operativo, responsabile HR o legale fosse a conoscenza delle reali condizioni dei rider e della divergenza rispetto alla comunicazione pubblica. Questa mancata escalation di informazioni critiche verso i vertici e gli organi di controllo costituisce una colpa organizzativa manifesta. Un modello di governance efficace, supportato da un sistema come Scudo231, avrebbe mappato e reso obbligatori questi flussi. Qualsiasi report interno sulla gestione dei rider (es. numero di incidenti, controversie legali, lamentele formali) sarebbe stato automaticamente convogliato in un cruscotto di rischio a disposizione dell’Organismo di Vigilanza. La piattaforma avrebbe tracciato la presa in carico e la risoluzione di ogni anomalia, creando un registro immutabile. La mancata segnalazione da parte di un preposto non sarebbe stata un’opzione, ma una violazione procedurale immediatamente rilevata dal sistema, con conseguente attivazione del sistema disciplinare. L’ente avrebbe avuto prova documentale di aver tentato di correggere il problema, anziché subirlo passivamente.

Mentre Glovo e Deliveroo hanno rilasciato note ufficiali in cui si dichiarano certe della propria correttezza e pienamente collaborative, la realtà procedurale è ben più complessa. La collaborazione, in questa fase, si traduce nel subire l’attività ispettiva e nel preparare memorie difensive. Il danno reputazionale è già incalcolabile e quello economico potenziale è devastante. Oltre alla sanzione pecuniaria dell’Antitrust, il rischio più concreto derivante da un’eventuale incriminazione ai sensi del D.Lgs. 231/01 è il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato. Il Pubblico Ministero potrebbe chiedere al GIP di quantificare il “vantaggio ingiusto” ottenuto grazie alla pubblicità ingannevole – ad esempio, il fatturato incrementale generato nel periodo di riferimento – e di congelare somme di denaro o beni per un valore equivalente. Un provvedimento di questo tipo avrebbe un impatto paralizzante sulla liquidità e sull’operatività aziendale.

La difesa delle società si troverà di fronte a un compito arduo: dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quelli contestati. Una difesa basata su documenti cartacei e procedure formali rischia di essere percepita dal giudice come un mero adempimento burocratico. Qui emerge il valore di un approccio radicalmente diverso. Se l’ente avesse potuto esibire i log di un sistema di controllo attivo, avrebbe potuto dimostrare scientificamente l’assenza di colpa organizzativa. Ad esempio, avrebbe potuto produrre un report forense generato da Scudo231 che certificava: 1) l’esistenza di una procedura di validazione delle campagne marketing che richiedeva un controllo di veridicità; 2) la tracciatura di un alert di non conformità generato dal sistema in relazione a quella specifica campagna; 3) la documentazione di un’elusione fraudolenta del controllo da parte di uno o più individui, che avrebbero agito contro le procedure aziendali esplicite e presidiate tecnologicamente. In questo scenario, la responsabilità si sarebbe spostata dalla persona giuridica alla persona fisica, proteggendo l’ente dal sequestro e dalle sanzioni interdittive.

L’istruttoria dell’AGCM si concentra anche sulla struttura del gruppo Glovo, coinvolgendo non solo la società operativa Glovoapp23, ma anche Foodinho e Glovo Infrastructure Services Italy. Questa scelta suggerisce che l’Autorità stia esaminando l’intera catena del valore e di controllo per attribuire la responsabilità in modo capillare, impedendo che l’illecito venga isolato in una singola entità giuridica meno patrimonializzata. La violazione, secondo l’impostazione accusatoria, non è un incidente isolato, ma il frutto di una strategia d’impresa che permea l’intero gruppo. Anche in questo caso, la mancanza di un sistema di compliance integrato a livello di gruppo si rivela fatale. Un’architettura di governance centralizzata avrebbe applicato i medesimi protocolli di controllo a tutte le società controllate, garantendo uniformità e tracciabilità. Qualsiasi anomalia rilevata in una società, come Foodinho, avrebbe innescato un processo di revisione automatico anche nelle altre entità del gruppo, prevenendo il contagio del rischio.

Il Codacons, nel suo comunicato, ha già annunciato che si costituirà parte civile in un eventuale procedimento penale, chiedendo un risarcimento per i consumatori tratti in inganno. Questo apre un ulteriore fronte di rischio economico e legale, quello delle class action, che potrebbe sommarsi alle sanzioni amministrative e penali. L’impatto finanziario complessivo dell’intera vicenda potrebbe superare di gran lunga il profitto illecitamente generato. La prevenzione, in questo contesto, non è un costo, ma l’unica forma di assicurazione razionale contro un rischio esistenziale. L’assenza di un presidio preventivo robusto, capace di intercettare e neutralizzare le non conformità prima che diventino illeciti conclamati, ha esposto le società a un’aggressione giudiziaria su più fronti. L’adozione di un ecosistema sovrano come Scudo231 non avrebbe rappresentato un semplice “modello 231”, ma un’infrastruttura di difesa attiva. Avrebbe trasformato la compliance da un esercizio di documentazione postumo a un motore di controllo operativo in tempo reale, rendendo di fatto impossibile per l’azienda commettere un illecito di questo tipo per una semplice “svista” o per una colpa organizzativa diffusa. L’indagine prosegue e i prossimi mesi saranno decisivi per definire il perimetro delle responsabilità e l’entità delle conseguenze, che si preannunciano severe e destinate a segnare un precedente nel settore della gig economy.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/05/06/lantitrust-avvia-una-istruttorie-su-glovo-e-di-deliveroo-_f572e763-6ac0-4721-8636-6f4cedad81bc.html