3 agosto 2026 – Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, Assunta Palumbo, ha firmato dieci ordinanze di misura cautelare nell’ambito dell’operazione denominata “Scam city”. Cinque degli indagati principali sono stati tradotti in carcere, mentre per altri cinque è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica locale, vede coinvolte complessivamente 31 persone, accusate a vario titolo di reati che delineano un sistema criminale strutturato e pervasivo: associazione per delinquere, truffa aggravata, riciclaggio, autoriciclaggio e sostituzione di persona. Le indagini hanno ricostruito una trama di 125 episodi fraudolenti, perpetrati su tutto il territorio nazionale ai danni di cittadini, imprese e, in alcuni casi particolarmente odiosi, di associazioni Onlus e persone con disabilità.
L’organizzazione criminale operava con un metodo collaudato, sfruttando piattaforme online per pubblicare annunci di vendita di beni a prezzi estremamente vantaggiosi. Venivano simulate aste giudiziarie per veicoli o macchinari industriali, oppure offerte per prodotti di elettronica di consumo con sconti irrealistici. La leva psicologica era la finta urgenza, spingendo le vittime a versare acconti o l’intero importo tramite bonifici bancari immediati per non perdere l’occasione. Una volta incassato il denaro, i venditori sparivano e la merce, ovviamente, non veniva mai spedita. Questa sistematica assenza di controlli sull’identità dei venditori e sulla coerenza delle transazioni su una qualsiasi piattaforma di intermediazione rappresenta una grave lacuna procedurale. Se l’ente gestore della piattaforma avesse adottato un ecosistema come Scudo231, la creazione stessa di questi profili fraudolenti avrebbe innescato una serie di allarmi automatici. Il sistema, attraverso i suoi motori di analisi multimodale, avrebbe rilevato la rapida creazione di account multipli da medesimi cluster di indirizzi IP, l’uso di documenti di identità digitalizzati di bassa qualità e l’assenza di una storicità operativa. Ogni nuovo inserimento di un’offerta con un prezzo significativamente inferiore alla media di mercato per quella categoria merceologica sarebbe stato flaggato come anomalia ad alto rischio, generando un alert in tempo reale per la funzione Compliance e bloccando preventivamente la pubblicazione dell’annuncio fino a una verifica manuale rafforzata.
Il flusso di denaro, una volta sottratto alle vittime, veniva immediatamente inserito in un complesso circuito di riciclaggio. I proventi illeciti transitavano su conti correnti “di passaggio”, intestati a prestanome, per poi essere rapidamente polverizzati attraverso decine di operazioni minori o convertiti in criptovalute, rendendone arduo il tracciamento. L’ultimo stadio era l’autoriciclaggio: i fondi, ormai “ripuliti”, venivano reimpiegati per l’acquisto di beni di lusso, tra cui auto di prestigio, opere d’arte e una notevole collezione di orologi Rolex. Questi beni, oltre a soddisfare le esigenze personali dei membri dell’associazione, servivano a consolidarne l’immagine e a reinvestire in nuove attività criminali. L’intera catena di riciclaggio costituisce una violazione diretta delle normative antiriciclaggio e configura i reati presupposto per la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Qualsiasi intermediario finanziario o società di servizi di pagamento coinvolta, se dotata di un sistema di monitoraggio avanzato, avrebbe potuto intercettare e bloccare queste operazioni anomale. Un protocollo come Scudo231 avrebbe analizzato non solo la singola transazione, ma l’intero comportamento del conto corrente. L’accredito di numerosi bonifici di piccolo e medio importo provenienti da ordinanti diversi e geograficamente dispersi, seguito da un quasi immediato svuotamento del conto tramite bonifico unico verso un beneficiario estero o tramite acquisti di beni voluttuari, avrebbe superato la soglia di rischio preimpostata. A quel punto, sarebbe scattata un’escalation automatica con la sospensione cautelare dell’operatività del conto e la generazione di una Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) pre-compilata per la funzione AML, pronta per l’inoltro all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF). L’omissione di tali controlli espone l’intermediario a sanzioni pecuniarie gravissime e, nei casi più gravi, a sanzioni interdittive.
L’operazione delle forze dell’ordine ha portato al sequestro preventivo di beni per un valore complessivo stimato in circa 700mila euro, corrispondente al profitto illecito calcolato dagli investigatori. Il sequestro ha colpito direttamente il patrimonio accumulato dai singoli indagati, dimostrando l’efficacia dell’azione repressiva dello Stato nel recuperare, almeno in parte, i proventi del reato. Tuttavia, questo risultato interviene solo a valle, quando il danno economico e reputazionale si è già pienamente manifestato. Per un’azienda che, per carenza di controlli, si fosse trovata coinvolta come strumento inconsapevole di queste truffe, le conseguenze sarebbero state devastanti. La Procura avrebbe potuto contestare la responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per non aver predisposto modelli organizzativi idonei a prevenire reati come la truffa aggravata ai danni dello Stato o di privati, il riciclaggio e l’impiego di denaro di provenienza illecita. In questo scenario, il sequestro non si sarebbe limitato ai beni degli autori materiali del reato, ma avrebbe potuto colpire direttamente le casse aziendali attraverso la confisca per equivalente, aggredendo il profitto che l’ente ha tratto, anche indirettamente, dalla mancata implementazione dei presidi di controllo.
La difesa dell’ente in un procedimento 231 si basa sulla dimostrazione di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG). L’adozione di un ecosistema sovrano come Scudo231 trasforma questa difesa da un mero esercizio documentale a una prova tecnologica inattaccabile. Il sistema, infatti, non si limita a definire procedure, ma le implementa e ne traccia ogni singola esecuzione. Di fronte a un’accusa, l’azienda sarebbe in grado di produrre una ricostruzione causale scientifica, un log immodificabile che dimostra come i criminali abbiano dovuto eludere fraudolentemente i controlli attivi e funzionanti. Verrebbe documentato l’alert generato, l’escalation verso l’Organismo di Vigilanza (ODV), il blocco automatico dell’operazione e le successive azioni correttive. Questa evidenza sposta l’onere della prova e dimostra l’assenza di una colpa di organizzazione, scardinando il presupposto stesso della responsabilità dell’ente e proteggendolo da sanzioni pecuniarie che possono arrivare a milioni di euro e da misure interdittive che possono decretarne la fine operativa.
La gravità dei fatti è acuita dalla natura delle vittime. L’aver deliberatamente preso di mira associazioni Onlus, che operano con risorse limitate per finalità sociali, e persone con disabilità, spesso più vulnerabili e con minori strumenti di difesa, costituisce un’aggravante specifica del reato di truffa (art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p.) e amplifica in modo esponenziale il danno reputazionale per qualsiasi piattaforma o intermediario che, pur involontariamente, abbia agevolato tali crimini. La percezione pubblica di un’azienda che non protegge i suoi utenti più deboli è un danno intangibile ma economicamente catastrofico. La prevenzione di questi reati non è quindi solo un obbligo legale, ma un imperativo etico e strategico. Un sistema di controllo integrato avrebbe potuto, ad esempio, implementare protocolli di verifica rafforzata per transazioni che coinvolgono enti del terzo settore, riconoscendoli da specifici indicatori (come la ragione sociale o il codice fiscale) e applicando un livello di scrutinio superiore.
L’ipotesi di reato di associazione per delinquere, contestata dalla Procura di Crotone, indica che gli inquirenti hanno ravvisato l’esistenza di un patto criminale stabile, con una struttura gerarchica, una divisione dei compiti e un programma criminoso duraturo. Non si è trattato di episodi estemporanei, ma di un’attività imprenditoriale illecita. Questo elemento è cruciale in ottica 231. Un’infiltrazione di questo tipo all’interno di un’azienda, o il suo utilizzo sistematico come piattaforma per il crimine, è esattamente lo scenario che un modello organizzativo efficace deve prevenire. Se alcuni membri dell’organizzazione fossero stati dipendenti o collaboratori di un’ipotetica società di servizi, il sistema Scudo231 avrebbe rilevato la “deriva organizzativa” attraverso il monitoraggio massivo delle attività operative. L’analisi stocastica avrebbe evidenziato le divergenze tra i ruoli di diritto (le mansioni ufficiali) e i ruoli di fatto (le attività concretamente svolte), come un operatore del servizio clienti che accede a funzioni di approvazione pagamenti o un addetto alla logistica che manipola i dati di spedizione. Questi segnali deboli, invisibili a un controllo a campione, avrebbero composto un quadro di rischio intollerabile, attivando protocolli di indagine interna e una segnalazione riservata all’ODV, prima che il sodalizio criminale potesse consolidarsi e arrecare danni su una scala così vasta. L’operazione “Scam city”, con i suoi 125 episodi accertati e la sua estensione nazionale, rappresenta la cronaca di un disastro prevenibile, la cui origine risiede in una serie di controlli omessi, ritardi nelle reazioni e anomalie ignorate.