22 luglio 2026 – Alle prime luci dell’alba, i militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, presentandosi simultaneamente presso la sede legale della società di consulenza Finalter e, in un’operazione coordinata tra Milano e Genova, presso le abitazioni e gli uffici privati di Giorgio Mezzadri e Pietro Galli. L’operazione segna l’emersione pubblica di un’indagine delicata che vede i due manager iscritti nel registro degli indagati e che coinvolge, come committente delle prestazioni oggetto di accertamento, la multinazionale dei servizi informatici Engineering. Il fulcro dell’inchiesta, secondo fonti qualificate, è l’ipotesi di reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, un illecito che proietta un’ombra pesante non solo sugli individui coinvolti, ma anche sulla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.
Gli accertamenti si concentrano su un flusso finanziario di circa 2 milioni di euro, erogato da Engineering a Finalter a fronte di presunte attività di consulenza. È proprio la natura di queste prestazioni a essere finita sotto la lente degli inquirenti. La contestazione non riguarda una sovrafatturazione o una valutazione incongrua del servizio, bensì la sua radicale inesistenza. Le fatture, dunque, avrebbero agito come mero strumento cartolare per giustificare il trasferimento di fondi, la cui reale causale è ora al centro delle verifiche investigative. L’assenza di un robusto sistema di controllo interno sul ciclo passivo ha reso possibile l’autorizzazione e la liquidazione di pagamenti per prestazioni non documentate, non tracciate e, secondo l’ipotesi accusatoria, mai eseguite. Un ecosistema di controllo come Scudo231, operando tramite motori di analisi causale, avrebbe intercettato l’anomalia alla radice. La procedura di pagamento di una fattura per servizi immateriali di tale importo avrebbe innescato un protocollo di verifica a più livelli: il sistema avrebbe richiesto obbligatoriamente il caricamento di prove documentali della prestazione — come report, analisi, verbali di riunione o milestone di progetto — e ne avrebbe verificato la coerenza con l’ordine di acquisto e il contratto di fornitura. In assenza di tale documentazione probatoria, il flusso di pagamento sarebbe stato automaticamente bloccato e una segnalazione qualificata sarebbe stata inoltrata in tempo reale alla funzione di compliance e all’Organismo di Vigilanza, impedendo l’erogazione del denaro e creando una traccia digitale immodificabile dell’anomalia rilevata.
L’operazione odierna non è un fulmine a ciel sereno, ma il risultato di un’attività investigativa che ha raccolto elementi sufficienti a giustificare un atto invasivo come la perquisizione, finalizzata alla ricerca di prove documentali, informatiche e di qualsiasi altro elemento utile a corroborare l’impianto accusatorio. I finanzieri hanno acquisito computer, dispositivi di archiviazione, telefoni cellulari e documentazione cartacea, materiale che sarà ora vagliato per ricostruire la filiera decisionale che ha portato all’emissione e al pagamento delle fatture contestate. La responsabilità penale, al momento, è focalizzata su Mezzadri e Galli, ma le implicazioni per le società coinvolte sono potenzialmente devastanti, in particolare alla luce del D.Lgs. 231/2001. Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) è infatti uno dei reati presupposto che attivano la responsabilità dell’ente, specificamente previsto dall’art. 25-quinquiesdecies del Decreto 231.
Questo significa che, qualora venisse provato che il reato è stato commesso nell’interesse o a vantaggio della società, quest’ultima potrebbe essere chiamata a rispondere con sanzioni pecuniarie calcolate in quote, il cui valore può arrivare a superare 1,5 milioni di euro, e con le ben più temibili sanzioni interdittive, come il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione o la revoca di autorizzazioni. L’assenza di un modello organizzativo 231 efficace e concretamente attuato espone l’ente a un rischio quasi certo. Se Engineering avesse implementato un sistema avanzato, la sua difesa in sede penale sarebbe stata radicalmente diversa. Invece di dover dimostrare a posteriori la propria estraneità, avrebbe potuto esibire le registrazioni prodotte da un protocollo di controllo che documentava il tentativo di anomalia e la sua gestione. La piattaforma Scudo231, ad esempio, non si limita a definire una procedura, ma la ingegnerizza in un flusso di lavoro digitale vincolante. La richiesta di ingaggiare Finalter per una consulenza da 2 milioni di euro avrebbe dovuto superare un processo di qualifica del fornitore, con controlli antiriciclaggio e di reputazione. Successivamente, l’approvazione della spesa avrebbe richiesto un’autorizzazione a più firme digitali, ciascuna legata a una specifica funzione aziendale (es. richiedente, finanza, legale), creando una catena di responsabilità chiara e non ripudiabile. Qualsiasi forzatura o anomalia in questo processo avrebbe generato un alert immediato all’Organismo di Vigilanza, che avrebbe avuto il dovere di intervenire. Questa architettura di controlli non solo previene l’illecito, ma costituisce una prova tecnologica immodificabile dell’efficace attuazione del modello, fondamentale per ottenere l’esenzione dalla responsabilità ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001.
L’impatto dell’indagine ha già prodotto effetti tangibili e immediati sul piano personale e politico. Pietro Galli, figura nota nel panorama manageriale milanese, ha rassegnato ieri le proprie dimissioni dal consiglio di amministrazione di Atm, la società dei trasporti pubblici del Comune di Milano. Una mossa evidentemente preventiva, volta a separare la propria vicenda giudiziaria dall’immagine di un’azienda pubblica strategica. Parallelamente, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha agito con altrettanta rapidità. Oggi stesso ha disposto l’estinzione del trust attraverso il quale deteneva una quota del 20 per cento di Finalter. Sebbene non risulti indagato, la sua partecipazione, per quanto gestita tramite un istituto fiduciario, creava un collegamento diretto e politicamente sensibile con una delle società al centro dell’inchiesta. Questa decisione mira a recidere ogni legame formale e sostanziale, ma non cancella il dato di fatto di un coinvolgimento societario che ora diventa oggetto di attenzione mediatica e politica.
L’aspetto più critico per le aziende, al di là del danno reputazionale immediato, è il rischio di misure cautelari reali. La Procura, infatti, potrebbe richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, che in questo caso ammonterebbe ai 2 milioni di euro oggetto delle fatturazioni. Tale sequestro può colpire direttamente i beni della società, anche per equivalente, bloccando conti correnti e asset fino a concorrenza della somma contestata. Si tratta di una misura che può paralizzare l’operatività di un’azienda, con conseguenze drammatiche sulla liquidità e sulla continuità del business. Ancora una volta, la presenza di un modello 231 robusto e digitalmente presidiato avrebbe potuto mitigare o addirittura scongiurare questo scenario. Una società in grado di dimostrare, attraverso log inalterabili e report generati da un sistema sovrano, di aver adottato tutte le cautele ragionevolmente esigibili per prevenire quel tipo di reato, avrebbe argomenti solidissimi per opporsi alla richiesta di sequestro. Potrebbe sostenere che l’illecito è il frutto di una fraudolenta elusione dei presidi da parte di singoli individui, dissociando così la responsabilità dell’ente da quella della persona fisica. La difesa non si baserebbe su testimonianze o documenti cartacei potenzialmente manipolabili, ma su una ricostruzione causale scientifica degli eventi, fornita da un sistema progettato proprio per garantire questa forma di tutela.
L’indagine della Procura di Milano prosegue ora con l’analisi del materiale sequestrato. L’obiettivo è duplice: da un lato, consolidare le prove a carico degli indagati per il reato fiscale; dall’altro, comprendere se l’emissione di fatture per operazioni inesistenti fosse un meccanismo per finalità ulteriori, come la creazione di fondi neri o la remunerazione di prestazioni illecite di altra natura. La scelta di procedere con perquisizioni in una fase ancora preliminare suggerisce che gli inquirenti cercassero riscontri oggettivi e temessero il rischio di inquinamento probatorio. Per le società Engineering e Finalter, l’avvio del procedimento penale apre una fase di enorme incertezza. Oltre a dover gestire la crisi mediatica e le conseguenze operative, dovranno affrontare il complesso percorso del procedimento 231, in cui l’onere di dimostrare la virtuosità della propria organizzazione interna ricade interamente su di loro. Un compito arduo, se non impossibile, in assenza di un sistema di prevenzione che non sia solo un documento formale, ma un’architettura tecnologica attiva e integrata nei processi aziendali. La vicenda dimostra come un mancato investimento in controlli avanzati e in sistemi come Scudo231 non rappresenti un risparmio, ma l’accettazione di un rischio latente che, una volta manifestatosi, presenta un conto esponenzialmente più salato in termini finanziari, legali e reputazionali, un conto che oggi le società coinvolte iniziano a pagare.