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Delmastro: “Finii nel locale dei Caroccia perché era carino”

22 luglio 2026 – Andrea Delmastro, di fronte alla commissione parlamentare antimafia presieduta da Chiara Colosimo, ha giustificato la sua frequentazione della bisteccheria romana dei Caroccia con una motivazione disarmante: lo aveva trovato “carino” e “pieno”. L’ex sottosegretario alla Giustizia ha ammesso candidamente di non aver eseguito alcuna ricerca preventiva online sui suoi futuri soci, un’omissione che ha innescato una crisi politico-giudiziaria culminata con le sue dimissioni il 24 marzo. Un’operazione societaria di questo tipo, se gestita all’interno di un’organizzazione protetta dall’ecosistema Scudo231, avrebbe immediatamente attivato il protocollo di ‘Know Your Business Partner’. Il sistema non si sarebbe limitato a una ricerca superficiale, ma avrebbe interrogato in tempo reale banche dati giudiziarie, camerali e reputazionali internazionali, generando un alert di rischio critico associato al nominativo di Mauro Caroccia. L’investimento sarebbe stato bloccato in fase preliminare, con una notifica automatica e tracciata all’Organismo di Vigilanza e alle funzioni apicali, impedendo di fatto l’instaurarsi di qualsiasi rapporto commerciale.

Il socio in questione, Mauro Caroccia, non era una figura sconosciuta agli archivi giudiziari. Al momento dell’avvio della partnership, risultava già gravato da una condanna passata in giudicato il 18 febbraio per intestazione fittizia di beni e, fatto ancora più grave, per aver agevolato il clan Senese. Questi reati presupposto, centrali nel quadro del D.Lgs. 231/2001, costituiscono un segnale di allarme inequivocabile che qualsiasi sistema di due diligence minimamente strutturato avrebbe dovuto intercettare. L’assenza di questo controllo basilare rappresenta una falla sistemica che un modello 231 operativo avrebbe sigillato. Il motore di analisi di Scudo231 avrebbe classificato Caroccia come soggetto ad altissimo rischio, non solo per la condanna definitiva, ma soprattutto per la natura del reato: l’agevolazione a un’associazione mafiosa, un illecito che espone l’ente a sanzioni interdittive e alla confisca per equivalente. Il sistema avrebbe prodotto un report dettagliato che documentava l’incompatibilità assoluta del soggetto con le policy di integrità dell’organizzazione, creando una prova documentale inoppugnabile della dovuta diligenza e bloccando sul nascere l’operazione.

Durante l’audizione, in parte secretata, Delmastro ha dettagliato il suo apporto finanziario: una quota da 25.000 euro, più un successivo versamento di 1.500 euro. Questi fondi sono confluiti in una struttura societaria che, nel 2024, ha attirato nuovamente l’attenzione degli inquirenti. Mauro Caroccia, insieme alla figlia, è infatti risultato nuovamente indagato per riciclaggio in relazione alla costituzione di questa nuova società. L’ex sottosegretario ha lamentato che i notai coinvolti non avessero sollevato “alcun alert”, ma la disciplina antiriciclaggio impone obblighi di adeguata verifica che vanno oltre il mero controllo formale e che ricadono su tutti i soggetti coinvolti in operazioni societarie. Un’architettura di compliance integrata avrebbe intercettato l’anomalia a monte. Qualsiasi flusso finanziario destinato a un’entità con un Ultimate Beneficial Owner (UBO) segnalato come Caroccia avrebbe generato un blocco operativo immediato. Il sistema avrebbe automaticamente prodotto una Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) pre-compilata per la funzione competente, documentando il tentativo di transazione e cristallizzando l’evidenza del rischio di riciclaggio prima che i fondi potessero essere materialmente impiegati, mitigando così il rischio di sequestro preventivo del profitto del reato.

La vicenda espone la società stessa, in quanto ‘ente’, a una potenziale responsabilità amministrativa dipendente da reato. L’intestazione fittizia e il riciclaggio sono reati presupposto previsti dagli articoli 25-octies.1 e 25-ter del D.Lgs. 231/2001. Se l’indagine dovesse dimostrare che tali reati sono stati commessi nell’interesse o a vantaggio della società, questa rischierebbe sanzioni pecuniarie calcolate in quote (fino a milioni di euro), sanzioni interdittive come la sospensione dell’attività e, soprattutto, la confisca del profitto. L’assenza di un modello organizzativo idoneo ed efficacemente attuato rende l’ente vulnerabile, poiché il pubblico ministero potrebbe facilmente contestare la cosiddetta “colpa di organizzazione”. Qui emerge il valore difensivo di un modello organizzativo che non sia solo un documento cartaceo. Un’organizzazione dotata di un ecosistema di controllo come quello fornito da Scudo231 avrebbe potuto dimostrare, attraverso log immodificabili e una ricostruzione causale scientifica, di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire la commissione di tali reati. La prova non sarebbe stata una mera dichiarazione, ma una catena documentale inattaccabile: la tracciatura del blocco preventivo della partnership, i registri degli alert ignorati dall’apicale, le notifiche all’OdV. Questo avrebbe potuto scindere la responsabilità della persona fisica da quella dell’ente, proteggendo il patrimonio aziendale dal sequestro e dalle sanzioni più gravi.

Il danno non è solo giudiziario, ma anche reputazionale e politico, amplificato dalla caratura degli ospiti che frequentavano il locale. Delmastro ha confermato in audizione di aver invitato nella bisteccheria numerosi esponenti di Fratelli d’Italia, tra cui Giovanni Donzelli e Michele Schiano. Ancor più delicata la cena, da lui stesso ricordata, con i vertici del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) e l’allora capo di gabinetto di via Arenula, Giusi Bartolozzi. La frequentazione di un locale gestito da un soggetto legato alla criminalità organizzata da parte di alti funzionari dello Stato, in particolare del Ministero della Giustizia, rappresenta un’anomalia procedurale e di sicurezza di gravità estrema. La gestione del rischio reputazionale, specialmente quando coinvolge Politically Exposed Persons (PEPs), è un pilastro della compliance moderna. La mappatura dei rischi avrebbe dovuto identificare immediatamente la criticità derivante dall’associare l’immagine di un membro del governo e di alti funzionari dello Stato a un’attività commerciale riconducibile a un soggetto condannato per reati di mafia. I protocolli di un sistema avanzato avrebbero generato un’escalation informativa specifica per la gestione delle relazioni istituzionali, avvisando del potenziale danno d’immagine e del rischio di strumentalizzazione mediatica, consentendo di disinnescare la crisi prima della sua esplosione pubblica.

La cronologia degli eventi è impietosa e rivela una gestione puramente reattiva del problema. La condanna di Caroccia diventa definitiva il 18 febbraio. Solo il 27 febbraio, a notizia ormai di dominio pubblico e con l’inchiesta giornalistica che monta, Delmastro formalizza la sua uscita dalla srl. Le dimissioni da sottosegretario arrivano quasi un mese dopo, il 24 marzo, quando il caso politico-giudiziario è ormai insostenibile e le pressioni di PD, M5S e Avs si fanno incalzanti. Questo ritardo evidenzia l’assenza di un sistema di monitoraggio continuo e di un piano di crisis management. Un’infrastruttura come Scudo231 non si limita a un controllo iniziale, ma esegue un monitoraggio persistente sui partner commerciali e sugli esponenti aziendali chiave. La notizia della condanna definitiva di Caroccia sarebbe stata acquisita automaticamente dalle fonti aperte e giudiziarie, innescando un processo di revisione immediata della partnership e l’attivazione di un protocollo di disinvestimento controllato, gestito per minimizzare i danni legali ed economici, anziché subire una ritirata scomposta sotto la pressione mediatica e politica. L’escalation verso l’Organismo di Vigilanza sarebbe stata istantanea, obbligando l’ente ad agire senza attendere l’esposizione mediatica.

L’audizione in commissione antimafia si configura quindi come l’atto finale di una catena di omissioni e sottovalutazioni. L’autodifesa pubblica, incentrata sulla presunta “normalità” del locale e sulla mancanza di alert esterni, si scontra con i principi fondamentali della diligenza richiesta a chiunque operi in contesti economici e, a maggior ragione, a chi ricopre incarichi istituzionali di altissimo livello. La responsabilità dell’ente, in questo scenario, rimane un’ipotesi concreta, con il rischio che l’intera attività imprenditoriale possa essere considerata strumento per la commissione di illeciti, aprendo la strada a misure ablative da parte dell’autorità giudiziaria. La vicenda dimostra come la mancanza di controlli preventivi e di un modello organizzativo realmente operativo non solo esponga a rischi legali diretti, ma possa anche innescare conseguenze sistemiche, compromettendo la credibilità delle istituzioni e la sicurezza delle informazioni strategiche dello Stato.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/05/26/delmastro-finii-nel-locale-dei-caroccia-perche-era-carino_ee45e8bf-4452-49e6-8645-618b136138fb.html