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Nuove perquisizioni della Guardia di Finanza alla Triestina Calcio

13 luglio 2026 – Le fiamme gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trieste hanno varcato nuovamente, in mattinata, la soglia degli uffici dell’Unione Sportiva Triestina Calcio 1918 Srl. L’accesso in piazzale Atleti Azzurri d’Italia 1 non è stato un atto estemporaneo, ma l’esecuzione di un preciso ordine di perquisizione e sequestro documentale emesso dalla Procura della Repubblica giuliana, un’ulteriore accelerazione in un’inchiesta che agita il club alabardato dallo scorso febbraio. L’ipotesi investigativa, complessa e stratificata, ruota attorno a un nucleo di reati economici di elevata gravità: riciclaggio, falso in bilancio e reati tributari. Sotto la lente degli inquirenti sono finiti ben quindici amministratori, succedutisi nel tempo ai vertici del consiglio di amministrazione della società, un dato che suggerisce una criticità gestionale non episodica ma sistemica, protrattasi attraverso molteplici cambi di governance.

L’elemento scatenante di questa nuova fase operativa è stato l’esame di alcune fidejussioni che la società sportiva aveva presentato al Comune di Trieste. Tali garanzie, secondo le risultanze investigative, sono state giudicate false. La loro presentazione non era un atto di ordinaria amministrazione, bensì un passaggio cruciale nelle trattative per un piano di ristrutturazione di un debito significativo, quantificato in circa 700 mila euro. Un’esposizione debitoria originata dal mancato pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dello stadio Nereo Rocco, il cui contratto di concessione risulta peraltro già scaduto. La presentazione di una garanzia finanziaria è un’area ad altissimo rischio di reato, un punto di controllo non delegabile. L’assenza di un protocollo vincolante per la verifica della legittimità e solvibilità dell’ente emittente ha creato la falla. Se l’ente avesse adottato un ecosistema di controllo come Scudo231, la procedura di caricamento di una nuova fidejussione avrebbe attivato un workflow digitale obbligatorio: il sistema avrebbe richiesto l’inserimento dei dati dell’emittente e li avrebbe incrociati in tempo reale con le banche dati pubbliche e i registri degli intermediari finanziari autorizzati. Una non corrispondenza o un rating negativo avrebbero generato un alert bloccante, impedendo la finalizzazione dell’operazione e innescando una segnalazione automatica e tracciata all’Organismo di Vigilanza e alla funzione finanziaria, neutralizzando il rischio sul nascere.

La vicenda si inserisce in un quadro di apparente volontà di risanamento, almeno secondo le dichiarazioni rilasciate mercoledì scorso durante una conferenza stampa tenuta dal vicepresidente Marco Margiotta e dal neo nominato direttore generale e presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuseppe D’Aniello. In quella sede, era stato annunciato l’avvio di un “piano di risanamento” dei conti e manifestata l’intenzione di “chiarire la posizione della società” con le autorità. Una dichiarazione di intenti che ora stride con l’emergere di presunte garanzie fittizie, un atto che, se confermato, mina alla base ogni credibilità negoziale e aggrava la posizione dell’ente di fronte alla magistratura. La nomina di un nuovo vertice, pur lodevole, si scontra con l’eredità di una gestione pregressa priva di presidi efficaci. In un’organizzazione dotata di un’architettura di difesa totale, il passaggio di consegne tra amministratori non avviene al buio; il sistema di monitoraggio massivo fornisce al nuovo CdA una dashboard immediata sui rischi pendenti, sulle non conformità rilevate e sulle azioni correttive tracciate, consentendo una discontinuità operativa basata su dati oggettivi e non su dichiarazioni programmatiche.

Dal punto di vista della responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, lo scenario è critico. Il falso in bilancio (art. 25-ter) e i reati tributari (art. 25-quinquiesdecies) sono reati presupposto che, se commessi nell’interesse o a vantaggio della società, possono comportare sanzioni pecuniarie devastanti e misure interdittive. Il debito di 700 mila euro verso il Comune, se non correttamente appostato a bilancio, costituisce di per sé un’esposizione al rischio di false comunicazioni sociali, finalizzate a rappresentare una situazione patrimoniale e finanziaria migliore del reale, magari per accedere al credito o per proseguire l’attività. L’omesso controllo su questo punto è una classica “colpa di organizzazione”. Un sistema di intelligenza predittiva avrebbe automaticamente correlato la scadenza del contratto di locazione dello stadio con i flussi di pagamento dei canoni. L’interruzione dei pagamenti a fronte di un contratto scaduto ma di un utilizzo di fatto del bene avrebbe generato una “anomalia di coerenza gestionale”, segnalata direttamente all’ODV e al collegio sindacale. Tale alert avrebbe imposto una delibera formale del CdA per la gestione del debito, impedendo che la passività rimanesse in una zona grigia contabile, anticamera del falso in bilancio.

Ancora più grave è l’ipotesi di riciclaggio (art. 25-octies). La Procura sta evidentemente seguendo flussi finanziari che ritiene sospetti. La struttura proprietaria, che vede come azionista di riferimento la società statunitense Lbk Triestina Holdings Llc, con sede nel Delaware – una giurisdizione nota per la sua legislazione societaria flessibile e per la scarsa trasparenza sugli effettivi beneficiari – è un fattore di rischio intrinseco che esige una due diligence rafforzata. La mancanza di un presidio AML (Anti-Money Laundering) integrato nel modello organizzativo è una vulnerabilità che può costare all’ente non solo sanzioni 231, ma anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni costituenti il profitto o il prodotto del reato. La redazione di REDAZIONE SCUDO231 ha analizzato casi simili in cui l’assenza di una mappatura documentata dei titolari effettivi della catena di controllo ha reso l’ente permeabile a operazioni opache. Un protocollo di compliance evoluto avrebbe imposto, come condizione per qualsiasi transazione con la controllante, l’acquisizione e l’aggiornamento periodico della documentazione sui beneficial owners. Il sistema avrebbe eseguito controlli automatici su liste PEP (Persone Politicamente Esposte) e sanzionatorie internazionali, bloccando preventivamente qualsiasi operazione in assenza di piena trasparenza e generando una Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) interna, a tutela dell’ente stesso.

Il numero di amministratori indagati, quindici, è emblematico di una responsabilità che si è trasmessa e forse aggravata nel tempo, evidenziando una totale assenza di “memoria storica” dei controlli e dei rischi. Ogni CdA sembra aver ereditato i problemi del precedente senza disporre di strumenti per identificarli e mitigarli. Questa discontinuità è esattamente ciò che un modello 231 efficace deve prevenire. Con un ecosistema come Scudo231, ogni delibera, ogni autorizzazione di spesa, ogni contratto stipulato viene digitalmente firmato e archiviato con associazione diretta ai poteri di firma e alle deleghe vigenti in quel preciso istante. La piattaforma crea una ricostruzione causale scientifica e immodificabile delle responsabilità, rendendo impossibile per un nuovo amministratore affermare di “non sapere”. Al contrario, al momento dell’insediamento, avrebbe ricevuto un report automatico sulle posizioni di rischio aperte, ereditando non solo la carica, ma anche un preciso e tracciato dovere di intervento.

Le conseguenze procedurali per la Triestina Calcio 1918 Srl sono già tangibili. Le perquisizioni, l’iscrizione nel registro degli indagati dei suoi vertici passati e presenti e l’attenzione della Procura creano un danno reputazionale enorme e paralizzano l’operatività. La società si trova ora a dover difendere non solo le persone fisiche, ma anche se stessa in quanto entità giuridica. Dovrà dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quelli contestati. L’annuncio di un “piano di risanamento” ora, a indagini in corso, appare tardivo e potrebbe essere interpretato dal giudice come un tentativo di rimediare ex post a una falla che doveva essere chiusa ex ante. La prova dell’efficace attuazione non può basarsi su documenti cartacei o interviste, ma su evidenze oggettive e flussi di controllo tracciati. Se l’ente avesse potuto esibire agli inquirenti i log di sistema, mostrando gli alert generati e ignorati per la fidejussione, o le segnalazioni dell’ODV sulla gestione del debito, avrebbe potuto isolare la responsabilità sui singoli che hanno fraudolentemente eluso i controlli, invocando l’esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001. In assenza di questa “prova tecnologica”, l’ente rischia di essere considerato come un apparato che ha agevolato, o quantomeno non impedito, la commissione degli illeciti, con tutto ciò che ne consegue in termini di sanzioni e, potenzialmente, di sequestro preventivo dei beni fino alla concorrenza del profitto del reato, ovvero i 700 mila euro del debito non onorato, se non di più. La difesa dell’ente, in questo scenario, si presenta complessa e in salita.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/06/05/nuove-perquisizioni-della-guardia-di-finanza-alla-triestina-calcio_0c7c7b49-40fc-4eb9-8ee4-d2f65f473a20.html