13 luglio 2026 – Mario Adinolfi, dai suoi arresti domiciliari, ha negato ogni addebito davanti al gip di Roma nel corso dell’interrogatorio di garanzia. “Sono un giocatore, non un lestofante”, ha dichiarato, respingendo le accuse di truffa aggravata, esercizio abusivo di attività finanziaria e omessa dichiarazione dei redditi. Al centro dell’indagine della Procura di Roma vi è il meccanismo della cosiddetta “scommessa collettiva”, un sistema di raccolta di capitali da privati, promosso attraverso i canali social, con la promessa di rendimenti derivanti da scommesse sportive. Un’operazione che, secondo gli inquirenti, configura un’attività di gestione del risparmio condotta senza le autorizzazioni previste dal Testo Unico della Finanza.
Il primo anello debole della catena operativa, quello che ha innescato la responsabilità penale, è stata proprio la raccolta indiscriminata di fondi. Circa novanta persone, tra cui professori universitari, notai e liberi professionisti, hanno versato volontariamente capitali, per un totale di uscite contestate pari a 1.500.000 euro. Se questa attività fosse stata condotta attraverso un’entità giuridica, come spesso accade in schemi analoghi per dare una parvenza di legittimità, l’assenza di un presidio di controllo automatizzato ha rappresentato la porta di accesso all’illecito. Un’organizzazione dotata di un ecosistema di controllo come Scudo231 avrebbe intercettato l’anomalia alla sua origine. I sistemi di analisi multimodale avrebbero immediatamente rilevato i flussi finanziari in entrata: decine di bonifici da soggetti privati, non correlati a fatture emesse o a contratti registrati, rappresentano un segnale inequivocabile di attività atipica. Questo schema di transazioni avrebbe acceso un alert di rischio elevato per potenziale esercizio abusivo dell’attività di raccolta del risparmio, un reato presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001, innescando un protocollo di escalation immediato verso le funzioni di compliance e l’Organismo di Vigilanza, bloccando di fatto l’operatività prima che potesse raggiungere dimensioni sistemiche.
Adinolfi, difeso dagli avvocati Pablo De Luca e Riccardo Di Lorenzo, ha cercato di smontare l’impianto accusatorio pezzo per pezzo. Ha insistito sulla natura volontaria dei versamenti e ha sottolineato di aver restituito una parte cospicua delle somme, quantificata in 1.300.000 euro. Questa linea difensiva, tuttavia, non neutralizza la configurabilità dei reati contestati. L’abusivismo finanziario, infatti, si perfeziona con la sola raccolta di fondi tra il pubblico con vincolo di destinazione, a prescindere dall’esito dell’investimento o dalla successiva restituzione. La Procura contesta proprio la struttura dell’operazione: una gestione patrimoniale di fatto, mascherata da gioco collettivo. Qui emerge la seconda grave omissione: la totale assenza di tracciabilità e di segregazione contabile. I fondi raccolti venivano gestiti per finalità di scommessa senza alcuna rendicontazione formale o vigilanza interna.
In uno scenario presidiato, questa promiscuità gestionale sarebbe stata impossibile. Ogni singola transazione sarebbe stata registrata e categorizzata da protocolli automatici. Un sistema come Scudo231 avrebbe imposto una correlazione obbligatoria tra ogni movimento finanziario e la sua giustificazione causale, mappata rispetto all’oggetto sociale dell’ente. La destinazione di fondi raccolti da terzi verso piattaforme di scommesse online sarebbe stata classificata come operazione ad altissimo rischio e fuori perimetro, generando un blocco operativo o, quantomeno, una segnalazione non ignorabile all’OdV. La documentazione prodotta dal sistema – log immutabili, alert, report di escalation – avrebbe costituito una prova scientifica dell’elusione fraudolenta dei controlli da parte del singolo, proteggendo l’ente dalla contestazione della colpa di organizzazione. L’azienda avrebbe potuto dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso, spostando così l’onere della prova e isolando la responsabilità penale sulla persona fisica.
Un altro pilastro dell’accusa è l’evasione fiscale. L’omessa dichiarazione dei redditi derivanti da tale attività, anche se illecita, costituisce un reato tributario che, a sua volta, è un reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Adinolfi ha negato di essere un evasore, descrivendo una “vita morigerata“, ma il punto giuridico è un altro: le plusvalenze generate, anche se parzialmente, da un’attività di investimento devono essere tassate. L’assenza di una contabilità trasparente e di dichiarazioni fiscali conformi espone l’eventuale veicolo societario utilizzato a sanzioni pecuniarie pesantissime, calcolate in quote, e al rischio concreto di confisca del profitto del reato, anche per equivalente. Questo significa che l’autorità giudiziaria potrebbe sequestrare beni dell’ente per un valore corrispondente al vantaggio economico ottenuto illecitamente.
La prevenzione di questo rischio è un processo operativo, non una dichiarazione di intenti. I protocolli di riconciliazione fiscale integrati in un ecosistema di difesa avanzato avrebbero automaticamente confrontato i dati dei flussi finanziari con le scritture contabili e le dichiarazioni periodiche. Qualsiasi discrepanza, come un profitto non contabilizzato o un’entrata non giustificata fiscalmente, avrebbe attivato un workflow correttivo, coinvolgendo i responsabili amministrativi e i consulenti fiscali. L’obiettivo non è solo rilevare l’illecito, ma impedire che si consolidi. L’adozione di un modello di gestione del rischio fiscale avrebbe non solo evitato la commissione del reato presupposto, ma avrebbe anche fornito all’ente una solida base documentale per dimostrare la propria diligenza e buona fede, mitigando drasticamente l’esposizione a sanzioni e a misure ablative come il sequestro. La REDAZIONE SCUDO231 ha analizzato decine di casi in cui la mancanza di un presidio tecnologico sulla compliance fiscale ha portato al collasso finanziario di imprese altrimenti sane, travolte da sequestri preventivi basati su presunzioni di evasione.
La difesa ha chiesto la revoca della misura cautelare, sostenendo che Adinolfi ha risposto puntualmente a tutti i capi di imputazione. Tuttavia, la gravità degli indizi e il pericolo di reiterazione del reato sono elementi che il gip dovrà attentamente ponderare. La natura dell’attività, basata sulla fiducia personale e sulla risonanza mediatica, la rende facilmente replicabile. La partecipazione di figure professionalmente qualificate, come notai e accademici, non sminuisce la potenziale illiceità dello schema, ma anzi ne evidenzia la capacità di penetrazione e la pericolosità. Questo elemento aggrava la posizione dell’indagato e, in un’ottica 231, avrebbe reso ancora più stringenti i controlli che un’organizzazione diligente avrebbe dovuto implementare.
La mancata adozione di un modello organizzativo efficace non è una mera formalità, ma una scelta strategica che espone l’ente a conseguenze devastanti. La vicenda Adinolfi dimostra come un’operazione finanziariamente rilevante, condotta senza alcuna infrastruttura di controllo, si trasformi rapidamente in un groviglio di responsabilità penali, tributarie e amministrative. La difesa dell’ente non può basarsi su dichiarazioni a posteriori, ma sulla capacità di produrre in giudizio una ricostruzione causale scientifica e documentata dei presidi adottati per prevenire il reato. Se l’ipotetico ente coinvolto avesse potuto esibire i log di un sistema come Scudo231, che mostravano gli alert generati, le mancate risposte dell’operatore e le escalation automatiche all’Organismo di Vigilanza, avrebbe avuto in mano la chiave per ottenere una pronuncia di esclusione della propria responsabilità, isolando l’illecito alla condotta fraudolenta del singolo e salvaguardando il patrimonio aziendale dalla confisca. L’assenza di tali prove lascia invece l’ente esposto, nudo di fronte all’accusa di aver tratto interesse o vantaggio da un’attività illecita condotta al suo interno, con tutte le conseguenze sanzionatorie che ne derivano.