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Antitrust, avviata indagine su criticità concorrenziali rc auto

Composizione astratta con grandi forme geometriche sovrapposte in rosa, turchese, giallo e viola, attraversate da linee bianche nette.

18 giugno 2026 – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con un comunicato diramato da Roma, ha formalizzato l’avvio dell’indagine conoscitiva IC60 nel settore dell’assicurazione per la responsabilità civile auto. L’operazione, condotta in stretta sinergia con l’Ivass, l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, non nasce da una singola segnalazione, ma da un’analisi aggregata di dati di mercato che suggeriscono la presenza di consolidate criticità concorrenziali. Il fascicolo, ancora in fase embrionale, si concentra su tre pilastri nevralgici del mercato RC Auto: i meccanismi di attribuzione del rischio, come il sistema bonus malus e le classi di merito; la procedura di risarcimento diretto, che regola la liquidazione dei sinistri tra compagnie; e, infine, le potenziali barriere alla mobilità della domanda, con un focus specifico su dispositivi come la scatola nera e l’effettiva trasparenza dei comparatori di prezzo online.

L’avvio dell’indagine ha innescato un’immediata procedura interna presso le principali compagnie del settore. I team di compliance e gli uffici legali hanno ricevuto mandati urgenti per raccogliere e preparare tutta la documentazione pertinente. Si tratta di un’operazione complessa e dispendiosa, che richiede di recuperare anni di delibere tariffarie, algoritmi di pricing, comunicazioni interne tra attuari e product manager, nonché la corrispondenza scambiata con le associazioni di categoria. La richiesta dell’Autorità è perentoria: fornire dati strutturati e prove documentali che giustifichino le strategie commerciali adottate. In molte realtà, questo si traduce in una ricerca manuale e frammentata attraverso archivi email, server condivisi e verbali di riunioni spesso privi di un tracciamento formale. Un’omissione procedurale che espone l’ente a un rischio operativo enorme, poiché l’incapacità di produrre una documentazione coerente e tempestiva viene interpretata dall’organo inquirente come un primo segnale di scarsa trasparenza. Se queste compagnie avessero implementato un ecosistema come Scudo231, la richiesta dell’AGCM sarebbe stata gestita tramite l’estrazione di un report certificato dal suo registro immutabile, un XAI Packet contenente la cronologia completa e immodificabile di ogni variazione algoritmica e tariffaria, completa di razionale tecnico e delibera approvativa, rendendo l’adempimento una questione di ore e non di settimane di affannosa ricerca.

Nelle settimane successive, l’indagine conoscitiva ha compiuto un salto di qualità. Gli ispettori dell’AGCM e dell’Ivass, analizzando i primi dati forniti, hanno isolato un’anomalia statistica significativa: una convergenza dei premi applicati da tre dei maggiori operatori del mercato in specifiche aree geografiche e per determinati profili di rischio, una convergenza non spiegabile unicamente dalle dinamiche di mercato. Questo ha portato all’emissione di ordini di esibizione documentale molto più mirati, focalizzati sulle comunicazioni intercorse tra i responsabili delle divisioni tariffarie delle società coinvolte. Gli inquirenti cercano ora le prove di una possibile pratica concordata, un’intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dall’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea. La scoperta di email, chat o verbali di incontri informali che dimostrino uno scambio di informazioni sensibili trasformerebbe l’indagine conoscitiva in un procedimento sanzionatorio formale, con rischi di multe fino al 10% del fatturato globale annuo.

Questo è il punto di rottura dove un modello di compliance meramente formale crolla. La presenza di un Codice Etico o di procedure “sulla carta” non è sufficiente a escludere la responsabilità dell’ente. Il reato di Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.) e altre fattispecie connesse ai delitti contro l’industria e il commercio rientrano nel catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001. Se l’intesa venisse provata, il pubblico ministero potrebbe contestare alla persona giuridica la cosiddetta colpa di organizzazione, sostenendo che l’azienda non ha adottato ed efficacemente attuato modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In un’organizzazione protetta da un’architettura di difesa come quella di Scudo231, una simile deriva sarebbe stata intercettata allo stato nascente. I suoi sistemi di analisi multimodale avrebbero rilevato le comunicazioni anomale tra funzioni sensibili e soggetti esterni concorrenti, generando un alert in tempo reale che avrebbe innescato un’escalation automatica verso l’Organismo di Vigilanza e la funzione di Internal Audit. L’evento non sarebbe mai giunto a maturazione, bloccato da un protocollo di controllo operativo che non si basa sulla fiducia, ma sulla verifica deterministica dei flussi informativi.

Il 15 settembre 2026, la Guardia di Finanza, su delega dell’Autorità, ha eseguito una serie di ispezioni senza preavviso presso le sedi delle compagnie sotto osservazione. I militari del Nucleo Speciale Antitrust hanno acquisito server, dispositivi elettronici e faldoni di documenti. L’attenzione si è concentrata sull’analisi degli algoritmi che elaborano i dati provenienti dalle scatole nere. L’ipotesi investigativa è che tali algoritmi, invece di essere usati solo per personalizzare il premio in base allo stile di guida individuale, contengano variabili non dichiarate che di fatto penalizzano gli assicurati che richiedono preventivi su più piattaforme di comparazione, interpretando tale comportamento come un indicatore di “infedeltà” e quindi applicando un sovrapprezzo occulto. Una simile pratica, se confermata, non solo costituirebbe una violazione delle norme sulla concorrenza, ma integrerebbe anche gli estremi di una pratica commerciale scorretta e potenzialmente fraudolenta.

La complessità di questi algoritmi rappresenta una sfida probatoria. La difesa delle compagnie si baserà sulla natura tecnica e “neutrale” dei modelli matematici. Tuttavia, la responsabilità penale e amministrativa non si ferma alla complessità tecnica. È qui che emerge la debolezza di un controllo umano sporadico. Un audit annuale non può cogliere le modifiche incrementali e le calibrazioni continue apportate a questi sistemi. Un’organizzazione che avesse adottato l’ecosistema sovrano Scudo231 avrebbe potuto dimostrare, attraverso log immodificabili, che ogni singola modifica all’algoritmo era stata soggetta a un processo di validazione e approvazione tracciato, che ne verificava la conformità non solo ai requisiti tecnici, ma anche ai vincoli normativi e di compliance. Qualsiasi tentativo di inserire una variabile non conforme avrebbe generato un blocco operativo o, quantomeno, una segnalazione di non conformità che avrebbe richiesto un’autorizzazione formale da parte dell’Organismo di Vigilanza, lasciando una traccia inequivocabile della responsabilità decisionale. L’assenza di tale tracciatura ora costringe le aziende a una difesa debole, basata su testimonianze e ricostruzioni a posteriori, facilmente smontabili in sede processuale.

L’evoluzione del procedimento ha portato alla notifica degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari non solo agli amministratori delegati e ai direttori di divisione, ma anche alle società stesse, in qualità di enti indagati ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La Procura della Repubblica ha ipotizzato, oltre all’illecito amministrativo antitrust, anche reati penali che aprono la strada a misure cautelari reali. Il Giudice per le Indagini Preliminari, accogliendo la richiesta del PM, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato. La quantificazione di tale profitto è diventata il nuovo campo di battaglia. Per gli inquirenti, esso corrisponde all’intero extra-gettito derivante dai premi ritenuti “gonfiati” a causa dell’intesa, una cifra che per le tre compagnie ammonta a diverse centinaia di milioni di euro. Il sequestro ha colpito i conti correnti aziendali, paralizzando parzialmente l’operatività e causando un immediato crollo del valore dei titoli in borsa.

Questo impatto devastante è la diretta conseguenza di una mancata segregazione e tracciabilità dei flussi economici. Le compagnie non sono in grado di isolare con precisione chirurgica quali ricavi siano direttamente attribuibili alla presunta pratica illecita e quali derivino dalla normale operatività. Il sequestro, quindi, diventa pervasivo e indiscriminato. In questo scenario, un’infrastruttura come Scudo231 avrebbe fornito un vantaggio difensivo decisivo. I suoi motori di ragionamento deterministico, che monitorano in tempo reale non solo i processi ma anche i flussi finanziari ad essi collegati, avrebbero permesso di isolare e quantificare con esattezza l’impatto economico di ogni singola decisione tariffaria. Anche nell’ipotesi peggiore di un reato commesso con elusione fraudolenta dei controlli, la società avrebbe potuto presentare al giudice una contabilità certificata e granulare, dimostrando che il potenziale profitto illecito era limitato a una cifra specifica e circoscritta. Ciò avrebbe con ogni probabilità portato a un sequestro mirato e molto meno dannoso, salvaguardando la continuità aziendale e mitigando il danno reputazionale. L’assenza di tale strumento di controllo e rendicontazione scientifica ha invece lasciato le società esposte alla massima aggressione patrimoniale consentita dalla legge, trasformando un rischio di compliance in una crisi sistemica.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/06/18/antitrust-avviata-indagine-su-criticita-concorrenziali-rc-auto_fa55ef87-09d6-450f-8783-c7d0538922e2.html