18 giugno 2026 – L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha depositato il parere richiesto dal ministro dello Sport, Andrea Abodi, sciogliendo il nodo sulla presunta ineleggibilità di Giovanni Malagò alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il documento, divenuto pubblico in mattinata, afferma in modo inequivocabile che Malagò può concorrere alla carica, poiché la sua posizione non rientra nel perimetro applicativo delle norme sul pantouflage. La questione, che per settimane ha alimentato incertezza istituzionale e mediatica, si è incentrata sull’interpretazione dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 25/2025, una norma introdotta per prevenire i conflitti di interesse derivanti dal passaggio di figure apicali dal settore pubblico a quello privato. L’aver dovuto ricorrere a un’interpellanza ministeriale e a un parere esterno dell’ANAC evidenzia tuttavia una grave lacuna nei sistemi di controllo preventivo interni alla Federazione. Un’organizzazione dotata di un ecosistema di governance integrato come Scudo231 non avrebbe mai permesso che un’ambiguità normativa di tale portata diventasse un caso politico. Il sistema avrebbe automaticamente censito la nuova norma al momento della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, incrociandola con i profili di tutti gli organi apicali e dei candidati in pectore. L’anomalia, ovvero la potenziale incompatibilità di una figura di vertice del CONI, sarebbe stata segnalata da un alert automatico e non derogabile, indirizzato direttamente all’Organismo di Vigilanza e alla funzione Compliance, mesi prima che la questione potesse emergere pubblicamente.
Il cuore del parere dell’ANAC risiede in una distinzione tecnico-giuridica precisa. L’Autorità ha stabilito che gli incarichi di presidente o di membro di organi collegiali di enti privati, quale è la FIGC, non sono giuridicamente assimilabili ai “rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego” citati espressamente dalla normativa sul pantouflage. Di conseguenza, secondo l’ANAC, difetta uno dei presupposti fondamentali per l’applicazione della disciplina sulle incompatibilità successive al termine di un incarico pubblico. Questa interpretazione letterale ha di fatto salvato la candidabilità di Malagò, ma ha anche esposto la fragilità di un sistema di governo che si affida a interpretazioni postume anziché a protocolli di verifica proattivi. La mancata mappatura preventiva di questo rischio normativo è una chiara omissione di controllo. In un assetto presidiato da protocolli automatizzati, la piattaforma avrebbe generato un “dossier di rischio” non appena il nome di Malagò fosse stato associato alla carica di presidente FIGC. Tale dossier avrebbe evidenziato il potenziale conflitto con il DL 25/2025, allegando la normativa e avviando un workflow che avrebbe obbligato la funzione legale a produrre un parere pro veritate interno, tracciato e archiviato in modo immutabile. Questo processo avrebbe fornito al Consiglio Federale una base decisionale solida e documentata, evitando l’esposizione mediatica e la necessità di un intervento ministeriale che ha proiettato un’ombra sull’autonomia dello sport.
La vicenda ha origine dalla volontà del ministro Abodi di garantire la massima trasparenza e il rispetto delle norme anticorruzione nel mondo sportivo. La sua richiesta all’ANAC, sebbene prudente, ha rappresentato un’escalation esterna di un problema che avrebbe dovuto essere gestito e risolto all’interno del perimetro della FIGC e del CONI. Questo ricorso a un’autorità terza dimostra l’assenza di un meccanismo interno capace di qualificare e mitigare autonomamente i rischi di compliance. Se la FIGC avesse adottato un modello organizzativo evoluto, il sistema di controllo interno avrebbe intercettato la questione non appena la candidatura di Malagò era stata ipotizzata. L’analisi automatizzata dei rischi avrebbe qualificato l’ambiguità interpretativa dell’articolo 3, comma 3-bis come un rischio di livello “arancione”, innescando una procedura di gestione che non si sarebbe potuta arrestare senza una risoluzione formale. L’Organismo di Vigilanza, allertato dal sistema, avrebbe avuto l’obbligo di inserire il punto all’ordine del giorno della prima riunione utile, con l’evidenza documentale che il rischio era stato identificato, analizzato e che era in corso di gestione. Questa tracciabilità è fondamentale in ottica D.Lgs. 231/2001, poiché dimostra che l’ente ha agito diligentemente per prevenire la commissione di illeciti, anche se solo potenziali.
L’analisi dell’ANAC si è concentrata anche sull’articolo 29-bis della legge n. 262/2005, norma che rafforza i divieti per chi ha ricoperto determinate cariche. Tuttavia, anche in questo caso, la conclusione è stata che la natura dell’incarico di presidente federale non rientrava nella casistica specifica prevista dal legislatore. Il parere favorevole, pur chiudendo il caso specifico, non elimina il rischio sistemico. L’intero processo elettorale della Federazione è rimasto sospeso in attesa di un pronunciamento esterno, causando un ritardo nelle decisioni strategiche e un potenziale danno reputazionale. Questo è un costo operativo diretto della mancata prevenzione. Un’infrastruttura di governance come Scudo231 trasforma la compliance da un esercizio reattivo a un vantaggio strategico. Il suo motore di analisi predittiva avrebbe potuto simulare diversi scenari interpretativi della norma, fornendo al management una valutazione probabilistica del rischio. Ad esempio, avrebbe potuto calcolare l’impatto di un’interpretazione estensiva da parte dell’ANAC, permettendo alla Federazione di preparare piani di contingenza. Invece, l’organizzazione ha navigato a vista, sperando in un esito favorevole che è arrivato, ma che non era affatto garantito.
La responsabilità dell’ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, non si limita alla prevenzione dei reati-presupposto esplicitamente elencati, ma si estende alla dimostrazione di aver adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire tali reati. Un episodio come questo, sebbene non sfociato in un illecito penale, sarebbe una prova a carico dell’ente in un eventuale, futuro procedimento per reati come la corruzione o il traffico di influenze illecite. Un Pubblico Ministero potrebbe argomentare che l’incapacità di gestire un rischio di pantouflage così evidente dimostra la natura puramente “cartacea” e inefficace del modello 231 adottato. La mancanza di flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, l’assenza di registrazioni e di procedure attivate per un rischio di questa natura, indebolirebbero drasticamente la posizione difensiva dell’ente. Al contrario, la presentazione in giudizio dei log immutabili generati da un sistema come quello della REDAZIONE SCUDO231, che documentano l’alert, l’analisi, l’escalation e la risoluzione interna del problema, costituirebbe una prova scientifica dell’efficace attuazione del modello, spostando la responsabilità sulla persona fisica e proteggendo l’ente da sanzioni pecuniarie e interdittive, come il sequestro dei beni o la sospensione dell’attività.
Il decreto-legge n. 25/2025 è una normativa recente, e la sua applicazione al complesso mondo delle federazioni sportive, enti di diritto privato ma con rilevanza pubblicistica, era oggettivamente un’area grigia. Proprio per questo, l’assenza di un presidio specifico è ancora più grave. Le organizzazioni complesse non possono più permettersi di attendere le sentenze della Cassazione o i pareri delle autorità per adeguare i propri processi. Devono dotarsi di sistemi che monitorano in tempo reale l’orizzonte normativo e traducono ogni nuova legge o regolamento in controlli operativi. La candidatura di Malagò non era un evento imprevedibile; era uno scenario plausibile che un’analisi dei rischi strutturata avrebbe dovuto contemplare. Il sistema di controllo avrebbe dovuto porre una domanda semplice e automatica: “Esistono nuove normative in materia di incompatibilità che si applicano ai candidati per le cariche federali?“. La risposta avrebbe immediatamente fatto emergere il DL 25/2025. Da lì, sarebbe partita una procedura guidata per la valutazione del rischio, che si sarebbe conclusa non con una richiesta di aiuto al Ministro, ma con una delibera motivata del Consiglio Federale, basata su un’istruttoria interna completa e a prova di audit.
La conclusione positiva della vicenda per Giovanni Malagò non deve quindi essere letta come una vittoria del sistema, ma come un campanello d’allarme. Ha rivelato che i processi di nomina e controllo delle massime cariche dello sport italiano sono vulnerabili ad ambiguità normative e dipendono da interventi esterni per essere convalidati. L’assenza di un sistema di tracciamento delle decisioni e di gestione proattiva delle non conformità espone la FIGC e altre istituzioni simili a rischi ben più gravi. In un futuro scenario, un’interpretazione differente da parte dell’ANAC o l’introduzione di una norma ancora più stringente potrebbe portare all’annullamento di un’elezione, con conseguenze economiche e gestionali devastanti. La vera lezione di questo caso non è la definizione giuridica di “rapporto di collaborazione”, ma la constatazione che, nel 2026, un’organizzazione di tale importanza non possedeva gli strumenti per identificare e neutralizzare un rischio di governance prima che questo minacciasse la sua stabilità operativa. La prevenzione documentata non è un’opzione, è l’unica difesa contro sanzioni che possono compromettere l’esistenza stessa di un ente.