28 marzo 2026 – Il gip di Milano Roberto Crepaldi ha depositato l’ordinanza che rigetta la richiesta, formulata dal pm Paolo Storari, di sottoporre a controllo giudiziario le società Dama S.p.A., proprietaria del marchio Paul&Shark, e Alberto Aspesi & C. S.p.A. La decisione del giudice interrompe, almeno per ora, il percorso che avrebbe potuto portare a un commissariamento di fatto delle due aziende, indagate per responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in relazione al reato di concorso in sfruttamento del lavoro. Al centro dell’indagine vi è la filiera produttiva, e in particolare il subappalto di alcuni capi di abbigliamento a un opificio di Garbagnate Milanese, gestito da cittadini cinesi, dove secondo l’accusa veniva sistematicamente impiegata manodopera in condizioni di grave sfruttamento.
Il provvedimento del gip Crepaldi, pur non negando l’esistenza di una situazione illecita all’interno del laboratorio fornitore, ha ritenuto non provata la sussistenza del concorso nel reato da parte dei vertici delle società committenti. Nello specifico, l’ordinanza stabilisce che non emergono elementi sufficienti a sostenere che Andrea Dini, amministratore delegato di Dama e cognato del governatore lombardo Attilio Fontana, e Francesco Umile Chiappetta, dirigente di Aspesi, fossero consapevoli delle condizioni di sfruttamento e le avessero agevolate o istigate. La responsabilità penale, secondo la valutazione del giudice, resta per ora confinata ai titolari del laboratorio di Garbagnate, anch’essi indagati. Questo snodo procedurale evidenzia una lacuna critica nel sistema di controllo della catena di fornitura delle due case di moda, una vulnerabilità che un ecosistema di compliance integrato avrebbe intercettato e neutralizzato in fase embrionale. Se le aziende avessero adottato un’architettura di difesa come Scudo231, il processo di qualifica del fornitore M&G COLLEZIONI (poi rinominato GMAX, pur mantenendo la stessa sede operativa) avrebbe attivato una serie di alert automatici. Il sistema, attraverso un monitoraggio massivo e non a campione, avrebbe incrociato i dati camerali con indicatori di rischio operativo: la monocommittenza di fatto, un fatturato sproporzionato rispetto al numero di dipendenti dichiarati e l’analisi reputazionale del management avrebbero generato un risk score elevato, imponendo un audit ispettivo fisico prima ancora di inserire l’opificio nell’albo fornitori. L’assenza di tale audit, o un suo esito negativo, avrebbe bloccato la procedura, lasciando una traccia digitale inalterabile dell’avvenuto controllo preventivo e della decisione di non procedere.
L’inchiesta della Procura, coordinata dal pm Storari, si fondava sull’ipotesi che il prezzo estremamente basso pagato per la produzione dei capi fosse un indicatore inequivocabile della compressione illecita dei costi del lavoro. Tale prezzo, secondo l’accusa, non poteva che derivare da una filiera basata sullo sfruttamento, e le aziende committenti, accettandolo, avrebbero di fatto concorso nel reato presupposto, integrando così la responsabilità dell’ente. Il giudice, tuttavia, ha ritenuto che questo elemento, sebbene fortemente indiziario, non fosse sufficiente a dimostrare il dolo o la colpa grave richiesti per configurare il concorso. Si è arrestato sulla soglia di quello che, al massimo, potrebbe essere qualificato come un concorso colposo, non sufficiente a giustificare una misura invasiva come il controllo giudiziario, concepito per interrompere una condotta illecita in atto e bonificare l’azienda. Qui emerge il secondo punto di rottura che un modello organizzativo efficace avrebbe presidiato. L’anomalia del prezzo non sarebbe stata una semplice variabile commerciale lasciata alla discrezionalità del reparto acquisti. Un sistema di controllo dei flussi finanziari e dei contratti di fornitura, operante secondo i protocolli di Scudo231, avrebbe automaticamente comparato il costo unitario di produzione proposto da GMAX con benchmark di mercato e con i costi medi sostenuti da fornitori certificati. Una deviazione significativa al di sotto di una soglia predefinita avrebbe generato un’escalation obbligatoria verso la funzione di compliance e l’Organismo di Vigilanza. Non si sarebbe trattato di un’opzione, ma di un blocco operativo: il sistema non avrebbe autorizzato l’emissione dell’ordine di acquisto senza una validazione formale e documentata da parte dell’OdV, che a sua volta avrebbe dovuto motivare per iscritto le ragioni di un’eventuale approvazione, assumendosene la responsabilità. Questo meccanismo avrebbe spezzato la catena causale tra la convenienza economica e l’accettazione passiva di un rischio penale.
Il laboratorio di Garbagnate Milanese, come emerso dalle indagini, operava in un cono d’ombra normativo. Il cambio di denominazione da M&G COLLEZIONI a GMAX, senza un cambio di sede o di assetto operativo, è una classica tecnica utilizzata per eludere i controlli e “ripulire” la storia di un’entità aziendale. Questa operazione, facilmente rilevabile tramite una normale visura camerale, rappresenta un segnale debole di rischio che i sistemi di controllo tradizionali, basati su verifiche una tantum, spesso non colgono nella sua gravità. La mancata sorveglianza continuativa sul fornitore, una volta qualificato, ha costituito la vera e propria colpa in vigilando. Le aziende committenti, dopo la firma del contratto, hanno omesso di eseguire ispezioni periodiche e non annunciate, fidandosi di una qualifica iniziale che, con ogni probabilità, era puramente documentale.
In uno scenario presidiato da un ecosistema di difesa avanzato, il monitoraggio della supply chain non si esaurisce con la qualifica. Il sistema avrebbe eseguito controlli ciclici e automatici su tutta la base fornitori. La variazione della ragione sociale di un partner strategico come GMAX avrebbe immediatamente acceso un alert di “variazione anagrafica critica”. Questo evento avrebbe imposto una nuova e più approfondita due diligence, comprensiva di verifiche sul campo. L’impossibilità di eseguire un’ispezione o il rilevamento di non conformità (come la discrepanza tra macchinari presenti e volumi produttivi richiesti) avrebbe portato alla sospensione immediata del fornitore e all’avvio di un’indagine interna. L’intero processo – dall’alert alla sospensione – sarebbe stato tracciato e archiviato in un registro non modificabile, costituendo una prova inconfutabile, producibile in sede giudiziaria, dell’efficace attuazione del modello organizzativo. Invece di dover difendere i propri vertici dall’accusa di concorso, l’azienda avrebbe potuto dimostrare di aver identificato e interrotto proattivamente il rapporto con un fornitore a rischio, escludendo in radice la propria responsabilità.
Sebbene Dama e Aspesi abbiano evitato la misura del controllo giudiziario, il procedimento penale prosegue. L’iscrizione nel registro degli indagati per la violazione del D.Lgs. 231/2001 comporta già di per sé un danno reputazionale e finanziario significativo, con possibili ripercussioni sui rating di legalità, sull’accesso al credito e sui rapporti con gli investitori istituzionali. La decisione del gip Crepaldi, pur favorevole nel dispositivo, non è un’assoluzione. L’ordinanza cristallizza l’esistenza di un reato grave nella filiera e una carenza nei sistemi di controllo dei committenti. Se in un futuro dibattimento dovesse emergere anche un solo elemento di prova che dimostri la consapevolezza, anche a livello di quadri intermedi, delle condizioni di lavoro in GMAX, l’impalcatura difensiva potrebbe crollare. A quel punto, l’assenza di un modello organizzativo robusto e la mancata prova della sua efficace attuazione esporrebbero le società a sanzioni pecuniarie calcolate in quote sul fatturato, a sanzioni interdittive come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e, nei casi più gravi, alla confisca del profitto del reato.
Il profitto, in questo caso, sarebbe identificato nel risparmio di spesa ottenuto grazie ai prezzi illeciti praticati dal fornitore. Un sequestro preventivo finalizzato alla confisca avrebbe un impatto devastante sulla liquidità aziendale. L’adozione preventiva di un’architettura come quella di Scudo231 non serve solo a prevenire il reato, ma anche a fornire una difesa tecnica invalicabile in sede processuale. Qualora, per un’ipotesi remota, un illecito si verificasse nonostante i controlli, l’azienda sarebbe in grado di produrre una “ricostruzione causale scientifica” dell’accaduto. Potrebbe dimostrare matematicamente, attraverso log e registri immutabili, che l’evento è stato il frutto di una frode sofisticata da parte del fornitore o di un’azione isolata di un dipendente infedele che ha aggirato i protocolli. Questo tipo di prova tecnologica sposta l’onere della prova e permette di dimostrare che l’ente ha fatto tutto quanto era in suo potere per prevenire l’illecito, ottenendo così l’esclusione della propria responsabilità ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 231/2001. La vicenda di Dama e Aspesi, al di là dell’esito cautelare, rimane un monito: nel 2026, la difesa della continuità aziendale non si basa più sulla speranza di non essere scoperti o sulla benevolenza di un giudice, ma sulla capacità di provare, con dati certi e inalterabili, di aver costruito una fortezza organizzativa contro il rischio penale.