28 marzo 2026 – Il Giudice per le Indagini Preliminari Gianluca Mancuso, al termine di una camera di consiglio durata giorni, ha depositato il provvedimento che ridisegna radicalmente l’architettura accusatoria dell’inchiesta della Procura distrettuale antimafia di Firenze sul traffico illecito di keu, le ceneri tossiche prodotte dal trattamento dei fanghi delle concerie di Santa Croce sull’Arno. A cinque anni esatti dagli arresti e dai sequestri che scossero l’economia e la politica toscana, l’impianto originario, che ipotizzava un’associazione per delinquere di stampo mafioso, è crollato. L’inchiesta, coordinata dal pm Christine von Borries, viene ora spezzettata in due distinti procedimenti: il filone principale si terrà a Pisa, con prima udienza fissata per il 2 luglio 2026, mentre un secondo troncone, focalizzato sull’operatività dello smaltimento, andrà a processo ad Arezzo dal 9 luglio.
La decisione del Gup ha fatto cadere le accuse più gravi, tra cui l’associazione per delinquere e la corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio. Escono di scena, prosciolti con la formula “il fatto non sussiste“, figure di primo piano come l’ex sindaca di Santa Croce Giulia Deidda (Pd), il capo di gabinetto del presidente della Regione Toscana Ledo Gori, e i vertici di aziende strategiche del settore come Chimet e Tca. Per loro, il lungo calvario giudiziario si chiude qui. Per altri, invece, il dibattimento è solo all’inizio. A Pisa saranno processati in quattordici, tra cui spicca il nome di Andrea Pieroni, ex consigliere regionale del Pd ed ex presidente della Provincia di Pisa. L’accusa che lo riguarda, e che ha retto al vaglio dell’udienza preliminare, è quella di corruzione elettorale. Secondo la Procura, Pieroni si sarebbe impegnato a promuovere un emendamento in Consiglio regionale per alleggerire gli oneri autorizzativi del Consorzio Aquarno, in particolare riguardo all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ottenendo in cambio il sostegno elettorale dei vertici dell’Associazione Conciatori alle elezioni Regionali del 2020.
Questo presunto patto, basato su scambi di favori e influenze, evidenzia una vulnerabilità sistemica nella gestione dei rapporti tra impresa e istituzioni. L’interazione, priva di protocolli formali e tracciati, ha creato il terreno fertile per l’ipotesi di reato. Se il Consorzio Aquarno o l’Associazione Conciatori avessero adottato un ecosistema di controllo avanzato, questa dinamica sarebbe stata intercettata sul nascere. Un sistema come Scudo231, infatti, non si limita a definire procedure sulla carta, ma impone la registrazione immutabile di ogni contatto significativo con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. La promessa di un intervento legislativo, come l’emendamento in questione, avrebbe dovuto essere formalizzata in un apposito registro digitale, specificandone le motivazioni tecniche e la coerenza con gli interessi leciti dell’ente. Qualsiasi attività di lobbying non tracciata o non conforme ai protocolli interni avrebbe generato un alert istantaneo, notificando l’anomalia direttamente all’Organismo di Vigilanza e alla funzione compliance, bloccando di fatto la possibilità di accordi opachi prima che potessero configurare un illecito penale.
Il cuore operativo dell’inchiesta rimane però lo smaltimento illegale del keu. Le ceneri, classificate come rifiuto speciale pericoloso, invece di essere conferite in discariche autorizzate, venivano miscelate con altri materiali e disperse in numerosi cantieri edili della Toscana, utilizzate come sottofondo stradale o, peggio, sversate direttamente nei canali Usciana e Controusciana, immissari dell’Arno, con un potenziale disastro ambientale. La gestione di questo flusso tossico era affidata, secondo l’accusa, alla Le Rose srl, con sede a Levane di Bucine (Arezzo), società al centro del secondo processo che vedrà imputati Francesco Lerose, la moglie Annamaria Farag e il figlio Manuel Lerose. La loro attività rappresenta il classico esempio di anello debole e doloso nella catena di fornitura, un fornitore che agisce in palese violazione delle normative ambientali per massimizzare i profitti, offrendo un servizio di smaltimento a costi fuori mercato.
Qui emerge la seconda, e più grave, omissione di controllo da parte degli enti produttori del rifiuto. La responsabilità della corretta gestione dei rifiuti, secondo il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), non cessa con l’affidamento al trasportatore, ma si estende fino alla prova dell’avvenuto e corretto smaltimento finale. La documentazione cartacea, come i Formulari di Identificazione del Rifiuto (FIR), si è dimostrata facilmente falsificabile. Un’organizzazione protetta da un modello di difesa attivo avrebbe reso impossibile questo tipo di frode. L’ecosistema Scudo231, ad esempio, avrebbe imposto al fornitore Le Rose srl di interfacciarsi con una piattaforma di tracciamento digitale. Ogni carico di keu in uscita dagli impianti del Consorzio Depuratore Santa Croce sarebbe stato dotato di un sigillo digitale e tracciato via GPS. Il sistema avrebbe verificato in tempo reale la coerenza tra il percorso autorizzato e quello effettivo del mezzo, e soprattutto avrebbe richiesto una “stretta di mano” digitale con l’impianto di destinazione finale autorizzato. Qualsiasi deviazione di rotta, qualsiasi tentativo di scarico in un luogo non autorizzato o la mancata certificazione di arrivo a destinazione entro un tempo prestabilito avrebbero innescato un blocco operativo e un’escalation immediata all’OdV. Il reato ambientale sarebbe stato non solo documentato, ma materialmente impedito.
La conseguenza diretta di queste omissioni è il rinvio a giudizio, per la responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001, di quattro aziende del distretto. Sebbene i nomi non siano stati resi noti nel dettaglio, la loro posizione è critica. La Procura contesta loro il reato presupposto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.), commesso da propri dipendenti o dirigenti “nell’interesse o a vantaggio” dell’ente stesso. Il vantaggio è evidente: un drastico risparmio sui costi di smaltimento, che ha permesso di alterare la concorrenza e aumentare i margini di profitto. Le sanzioni previste sono pesantissime: si va da sanzioni pecuniarie calcolate in quote (il cui valore può arrivare a decine di milioni di euro) a misure interdittive come il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, fino alla confisca del profitto del reato. Proprio i sequestri preventivi, eseguiti cinque anni fa, miravano a congelare tali profitti illeciti.
In un’aula di tribunale, la difesa di un ente sotto accusa ai sensi del D.Lgs. 231/2001 si basa sulla dimostrazione di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello Organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. La debolezza di molti modelli “di carta” risiede proprio nella difficoltà di provare la loro “efficace attuazione”. Spesso, l’accusa riesce a dimostrare che il modello è stato “fraudolentemente eluso” con una facilità disarmante. È in questo scenario che la differenza tra un modello formale e un ecosistema sovrano diventa decisiva. La difesa di un’azienda dotata di un’architettura di controllo come quella proposta dalla REDAZIONE SCUDO231 non si baserebbe su testimonianze o documenti cartacei, ma presenterebbe al giudice un “XAI Packet” (Explainable AI Packet): un log forense, crittografato e immutabile, contenente la registrazione di ogni controllo, ogni alert generato, ogni anomalia rilevata e ogni escalation gestita dal sistema in relazione al ciclo dei rifiuti. Questo pacchetto di dati non è un’opinione, ma una prova tecnologica che dimostra matematicamente l’assenza di “colpa di organizzazione“. Dimostrerebbe che l’ente aveva messo in campo le migliori tecnologie e procedure per impedire l’illecito, e che l’eventuale reato è stato commesso da singoli individui attraverso un’elusione non solo fraudolenta, ma attivamente contrastata e tracciata dai sistemi di difesa aziendali. Un simile impianto difensivo avrebbe avuto un’altissima probabilità di portare a un proscioglimento dell’ente già in fase di indagini preliminari, evitando il processo, il danno reputazionale e il rischio di sanzioni interdittive e confische.
Il processo di Pisa vedrà sul banco degli imputati, oltre a Pieroni, anche Alessandro Francioni, Aldo Gliozzi, l’ingegnere Nicola Andreanini, l’avvocato Alberto Benedetti, Antonio Lasi, Lorenzo Mancini, Silvia Rigatti e Francesco Lerose, quest’ultimo imputato chiave in entrambi i procedimenti. Le accuse a loro carico, a vario titolo, vanno dalla corruzione elettorale alla gestione illecita di rifiuti. L’intera vicenda, al di là dei singoli esiti processuali, lascia dietro di sé un’ombra pesante su uno dei distretti industriali più importanti d’Italia. Ha svelato una rete di connivenze e una cultura della scorciatoia che ha messo a repentaglio la salute pubblica e l’integrità dell’ambiente. I cinque anni trascorsi tra i primi clamori mediatici e l’inizio del dibattimento hanno rappresentato un costo enorme per tutte le parti coinvolte, in termini economici, legali e di immagine. Un costo che una prevenzione reale, e non solo formale, avrebbe potuto azzerare. L’adozione preventiva di un sistema di monitoraggio e controllo integrato come Scudo231 non avrebbe rappresentato una mera spesa di compliance, ma un investimento strategico per garantire la continuità operativa e la reputazione dell’intera filiera, trasformando il rischio penale da minaccia esistenziale a evento gestito e mitigato alla fonte.