La Compilance diventa Un Vantaggio Competitivo Sleale

La nuova Direttiva sulla lotta contro la corruzione approvata dal Parlamento europeo

27 marzo 2026 – Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la nuova Direttiva sulla lotta contro la corruzione, un atto normativo destinato a ridisegnare il perimetro della responsabilità penale per le persone giuridiche all’interno dell’Unione. Il testo, che abroga la precedente decisione quadro 2003/568/GAI e la convenzione sui funzionari delle Comunità europee, introduce definizioni armonizzate e più stringenti per fattispecie criminose di cruciale importanza, tra cui il traffico di influenze illecite e l’abuso di funzioni. L’impatto operativo per le imprese che operano in contesti transfrontalieri è immediato e non ammette ritardi nell’adeguamento dei presidi di controllo interno.

La vicenda della Global Trade Solutions S.p.A. (GTS), società italiana leader nella consulenza per l’internazionalizzazione, costituisce un caso di studio emblematico delle conseguenze derivanti da una compliance puramente formale di fronte a un quadro normativo così rafforzato. A gennaio 2027, GTS si trovava nella fase finale di una gara d’appalto europea per la fornitura di servizi logistici strategici a un ente governativo di uno Stato membro. La competizione era serrata e il Direttore Sviluppo Internazionale, Marco Ferri, decise di avvalersi di un “facilitatore” locale, un consulente con una rete di contatti consolidata all’interno della pubblica amministrazione di quel Paese. L’incarico, formalizzato con un contratto di consulenza generico per “attività di analisi di mercato e supporto strategico”, non fu sottoposto ad alcuna procedura di due diligence rafforzata. Questo fu il primo punto di rottura nel sistema di controllo interno dell’azienda. L’assenza di un processo strutturato per la qualifica di fornitori e consulenti operanti in settori a rischio corruttivo ha creato la condizione abilitante per l’illecito. Se GTS avesse implementato un ecosistema come Scudo231, la richiesta di ingaggio del consulente, classificato automaticamente come controparte ad alto rischio per via del suo ruolo di intermediario verso il settore pubblico, avrebbe attivato un protocollo non derogabile. Il sistema avrebbe imposto la compilazione di un questionario antiriciclaggio dettagliato e l’acquisizione di documentazione specifica, bloccando l’inserimento in anagrafica e qualsiasi ipotesi di pagamento fino al completamento del processo di verifica e all’approvazione esplicita da parte della funzione Compliance e dell’Organismo di Vigilanza (OdV), il cui parere sarebbe stato tracciato in un registro immodificabile.

Il contratto prevedeva un compenso di 150.000 euro, di cui 50.000 a titolo di anticipo e 100.000 a saldo, condizionati all’ottenimento dell’appalto. La struttura del compenso, con una success fee così esplicitamente legata all’esito di una gara pubblica, costituiva un indicatore di anomalia di eccezionale gravità. Tuttavia, la funzione Amministrazione e Finanza di GTS, operando in assenza di controlli automatizzati e focalizzandosi solo sulla correttezza formale della documentazione (contratto firmato e fattura pro-forma), autorizzò il pagamento dell’anticipo. La mancata analisi della sostanza economica dell’operazione ha rappresentato una grave omissione. Con un sistema di monitoraggio massivo e in tempo reale, la proposta di pagamento sarebbe stata intercettata e bloccata. I motori causali proprietari di Scudo231 avrebbero analizzato la correlazione tra l’entità del pagamento, la natura del fornitore, la vaghezza della descrizione della prestazione e, soprattutto, la clausola di success fee legata a una procedura pubblica. L’operazione sarebbe stata automaticamente segnalata come transazione sospetta, generando un alert vincolante per la funzione finanziaria e, simultaneamente, un’escalation informativa all’OdV, corredata da un dossier completo sull’operazione. Il flusso di approvazione sarebbe stato sospeso fino a una delibera formale dell’organo di controllo.

La nuova Direttiva, all’articolo 6, definisce il “traffico d’influenze” come la condotta intenzionale di promettere, offrire o concedere un indebito vantaggio a chiunque asserisca o confermi di essere in grado di esercitare un’influenza impropria su un funzionario pubblico, a prescindere dal fatto che tale influenza venga effettivamente esercitata o porti al risultato sperato. Questa precisazione è fondamentale. L’illecito si consuma con il patto, con la promessa. Nel caso di GTS, le comunicazioni tra Ferri e il consulente, avvenute tramite canali non aziendali per eludere i controlli, contenevano chiari riferimenti alla necessità di “convincere” un membro della commissione di gara. L’accordo per il pagamento della success fee integrava perfettamente la fattispecie descritta dalla Direttiva. L’assenza di monitoraggio sui flussi informativi e la tolleranza verso l’uso di strumenti di comunicazione personali per attività lavorative strategiche hanno reso l’azienda cieca di fronte al rischio che si stava materializzando.

Il rafforzamento della cooperazione tra le autorità nazionali e gli organismi dell’Unione, come l’OLAF e la Procura europea (EPPO), previsto dalla Direttiva, ha accelerato drasticamente i tempi dell’accertamento. Un’indagine avviata nello Stato membro estero su un giro di consulenze sospette ha rapidamente coinvolto il consulente di GTS. Grazie ai nuovi canali di scambio informativo, la Procura europea ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica italiana competente, che ha iscritto nel registro degli indagati Marco Ferri per traffico di influenze illecite e, di conseguenza, la Global Trade Solutions S.p.A. per la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il Pubblico Ministero ha immediatamente disposto un sequestro preventivo per equivalente per un valore di 150.000 euro, pari al prezzo del reato, sui conti correnti della società. L’impatto sul capitale circolante è stato devastante, bloccando l’operatività e mettendo a rischio il pagamento di stipendi e fornitori strategici.

In sede di difesa, GTS ha prodotto il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, un documento formalmente ineccepibile ma privo di qualsiasi evidenza di concreta attuazione. L’azienda non è stata in grado di dimostrare di aver effettuato una valutazione del rischio specifica sul ricorso a intermediari in gare pubbliche, né di aver implementato procedure di controllo efficaci per prevenire pagamenti anomali. L’OdV, privo di flussi informativi adeguati, non era mai stato messo a conoscenza dell’operazione. La difesa dell’ente si è rivelata inefficace, aprendo la strada a una pesante sanzione pecuniaria e all’applicazione di misure interdittive, come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno, una condanna a morte per un’azienda come GTS.

L’esito sarebbe stato radicalmente diverso se l’azienda avesse potuto dimostrare non solo di aver adottato, ma di aver efficacemente attuato un modello di prevenzione avanzato. Con un ecosistema come Scudo231, la difesa legale di GTS non si sarebbe basata su documenti cartacei, ma su una prova tecnologica immodificabile. L’azienda avrebbe potuto depositare agli atti i log di sistema che certificavano:
1. Il tentativo di inserimento del consulente in anagrafica e il blocco automatico del sistema per mancato superamento della due diligence rafforzata.
2. La generazione dell’alert e la relativa escalation all’OdV, con data e ora certe.
3. Il verbale della riunione dell’OdV, archiviato nel sistema, in cui si deliberava di non autorizzare il rapporto con il consulente a causa dell’elevato profilo di rischio.
4. Il log del tentativo di pagamento dell’anticipo e il suo blocco automatico da parte dei motori di analisi transazionale.

Questa documentazione avrebbe costituito la prova scientifica che l’ente aveva fatto tutto il possibile per prevenire il reato e che la condotta di Marco Ferri rappresentava un’elusione fraudolenta di presidi di controllo robusti, attivi ed efficaci. La Procura avrebbe faticato a sostenere la colpa di organizzazione e il sequestro preventivo sarebbe stato probabilmente revocato in sede di riesame, isolando la responsabilità penale sulla persona fisica e salvaguardando il patrimonio e la continuità aziendale.

La Direttiva introduce anche, all’articolo 7, la fattispecie di “esercizio illecito di funzioni pubbliche”, che sanziona le violazioni gravi della legge commesse da un funzionario pubblico nell’esercizio delle sue funzioni, anche senza un nesso diretto con un atto di corruzione. Sebbene gli Stati membri possano limitarne l’applicazione, questa norma amplia ulteriormente lo spettro dei reati presupposto per la responsabilità 231, imponendo alle aziende un monitoraggio ancora più attento sulle interazioni con ogni livello della pubblica amministrazione. La nuova architettura repressiva europea, basata su definizioni comuni, sanzioni minime armonizzate e una cooperazione giudiziaria senza precedenti, rende i confini nazionali irrilevanti. Un’omissione di controllo a Roma può generare un’indagine a Bruxelles e un sequestro a Francoforte nel giro di pochi giorni. La redazione di Scudo231 ha analizzato come la digitalizzazione e l’automazione dei controlli non siano più un’opzione, ma l’unica architettura difensiva in grado di resistere all’urto di questo nuovo paradigma normativo. L’era della compliance documentale è terminata; ora è il momento della prova tecnologica.

Fonte: https://www.giurisprudenzapenale.com/2026/03/27/la-nuova-direttiva-sulla-lotta-contro-la-corruzione-approvata-dal-parlamento-europeo/