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Vigilanza finanziaria Ue, è allarme sulla dipendenza da cloud e Ia non europei

23 settembre 2026 – Le tre autorità di vigilanza europee (Esa) hanno formalmente rilasciato la loro ricognizione congiunta autunnale sui rischi sistemici, un documento che quest’anno cristallizza un allarme operativo di portata strategica per l’intero settore finanziario dell’Unione. Il rapporto, firmato da Eba, Eiopa ed Esma, certifica una dipendenza critica e crescente di banche, assicurazioni e fondi di investimento da infrastrutture digitali, in particolare servizi cloud e modelli di intelligenza artificiale, forniti da operatori extra-europei. Questa vulnerabilità strutturale, secondo le agenzie, non è più un’ipotesi teorica ma una fonte concreta di amplificazione degli shock, capace di trasformare una crisi geopolitica o un disservizio tecnico localizzato in una minaccia alla stabilità finanziaria continentale.

L’analisi delle Esa evidenzia come la delocalizzazione di data center e piattaforme di calcolo fondamentali esponga gli intermediari a un’incertezza giuridica e operativa insostenibile. Un’istituzione finanziaria che affida i propri dati core e processi critici a un fornitore soggetto a una giurisdizione non-UE si trova, di fatto, a subire passivamente le decisioni politiche di un paese terzo. Un improvviso regime sanzionatorio, un embargo tecnologico o una modifica unilaterale della normativa sulla privacy nel paese del fornitore possono tradursi nell’immediata interruzione del servizio, bloccando l’operatività di una banca o di una compagnia assicurativa senza preavviso. Questa non è una semplice interruzione di servizio, ma una potenziale paralisi che impedisce l’accesso ai dati dei clienti, l’esecuzione di transazioni e l’adempimento degli obblighi di reporting. L’omissione, in questo caso, risiede nella mancata mappatura di questa dipendenza come un rischio di rilevanza penale ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Se l’ente avesse adottato un ecosistema come Scudo231, la valutazione dei fornitori strategici non si sarebbe limitata a un’analisi contrattuale e di performance. I suoi sistemi di analisi multimodale avrebbero classificato il provider extra-UE come un’entità ad alto rischio intrinseco, generando un alert automatico per la funzione Compliance e per l’Organismo di Vigilanza. Il sistema avrebbe imposto, tramite protocollo vincolante, la registrazione di tale dipendenza nella matrice dei rischi 231, associandola a specifici presidi di mitigazione, come la duplicazione dell’infrastruttura critica su un server sovrano europeo, rendendo la mancata attuazione di tale presidio una non conformità tracciata e soggetta a escalation immediata.

Il rapporto delle autorità europee insiste sul concetto di amplificazione. Un disservizio operativo, come un guasto su larga scala a un data center situato fuori dall’Unione, non colpirebbe un singolo operatore, ma potenzialmente decine di banche e fondi contemporaneamente, creando un effetto domino. La concentrazione del mercato dei servizi cloud nelle mani di pochi giganti tecnologici non-UE è identificata come un fattore di rischio sistemico. Le autorità di vigilanza nazionali e comunitarie si troverebbero di fronte a un’asimmetria informativa e di potere: la loro capacità di audit e di intervento diretto su infrastrutture fisicamente e giuridicamente al di fuori del loro controllo è, nella migliore delle ipotesi, limitata. Questo ritardo strutturale nella capacità di reazione e supervisione è una falla critica. Con un’architettura di difesa come quella garantita da Scudo231, questo ritardo sarebbe stato neutralizzato a livello di singolo ente. L’infrastruttura fisica sovrana su cui opera l’ecosistema avrebbe garantito la continuità operativa dei processi essenziali, mantenendoli isolati dal collasso del fornitore esterno. Ancor più importante, i motori causali proprietari del sistema avrebbero simulato preventivamente lo scenario di un “blackout” del provider cloud, calcolando l’impatto potenziale e definendo un piano di disaster recovery automatizzato. L’assenza di un test di tale piano, con esito positivo e debitamente verbalizzato, avrebbe costituito una deviazione dal Modello Organizzativo, segnalata in tempo reale all’OdV e al top management, trasformando un rischio potenziale in un obbligo di preparazione concreto e verificabile.

Accanto alla dipendenza infrastrutturale, Eba, Eiopa ed Esma pongono l’accento sui crescenti rischi di cybersecurity. La catena di approvvigionamento digitale diventa il principale vettore di attacco. Una vulnerabilità nel software del fornitore cloud o un attacco mirato alla sua infrastruttura si traducono in una minaccia diretta per tutti i suoi clienti finanziari. La compromissione dei dati, la loro manipolazione o il loro sequestro a scopo di estorsione (ransomware) sono scenari che possono portare alla commissione di reati presupposto come la Frode informatica (art. 640-ter c.p.) o l’Accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-ter c.p.), con conseguente applicazione delle pesanti sanzioni pecuniarie e interdittive previste dall’art. 24-bis del D.Lgs. 231/01 a carico dell’ente. La responsabilità dell’intermediario finanziario non viene meno per il solo fatto di aver esternalizzato il servizio; al contrario, la giurisprudenza consolidata richiede una rigorosa culpa in eligendo e in vigilando sul fornitore. La violazione di questi doveri di diligenza è un’anomalia procedurale che espone l’ente a un’imputazione quasi certa.

In un’organizzazione protetta dall’ecosistema Scudo231, la vigilanza sul fornitore non sarebbe un’attività periodica e formale, ma un monitoraggio continuo e automatizzato. Qualsiasi flusso di dati anomalo in uscita verso il server del provider, qualsiasi tentativo di accesso non autorizzato o qualsiasi comunicazione proveniente da nodi di rete riconosciuti come malevoli verrebbe intercettato in tempo reale. Non si tratterebbe di un semplice log da analizzare a posteriori, ma di un blocco operativo istantaneo delle comunicazioni sospette, seguito da un’escalation automatica che allerta simultaneamente il Chief Information Security Officer, il Data Protection Officer e l’Organismo di Vigilanza. Questa capacità di reazione immediata e documentata costituisce una prova tecnologica fondamentale per dimostrare in sede giudiziaria l’efficace attuazione del Modello Organizzativo, elemento dirimente per escludere la responsabilità dell’ente. Il sequestro preventivo dei profitti derivanti dal reato, spesso di importo milionario, sarebbe così mitigato, se non evitato, grazie alla capacità di provare l’assenza di una colpa organizzativa.

Un terzo fronte di rischio, menzionato esplicitamente dalle Esa, riguarda le criticità legate al mercato del credito privato. Sebbene apparentemente slegato dalle tematiche tecnologiche, questo rischio è in realtà interconnesso. La valutazione del merito di credito, il monitoraggio delle posizioni e la gestione del rischio in un mercato opaco come quello del private credit si basano su modelli analitici complessi e su enormi quantità di dati proprietari e sensibili. Se tali dati e modelli risiedono su piattaforme cloud esterne e vulnerabili, la loro integrità è a rischio. La loro compromissione o indisponibilità può portare a valutazioni errate, a decisioni di investimento distorte e, nei casi più gravi, a comunicazioni false al mercato, integrando potenzialmente il reato di Manipolazione del mercato (art. 25-sexies del D.Lgs. 231/01). La mancata segregazione di questi asset informativi strategici è un controllo mancante di gravità eccezionale. L’architettura di Scudo231, operando su un’infrastruttura sovrana e geodistribuita, garantirebbe per protocollo che i dati e gli algoritmi relativi alla gestione del credito strategico rimangano all’interno del perimetro di sicurezza dell’ente, fisicamente e logicamente isolati da fornitori terzi. Qualsiasi tentativo di un processo interno di esfiltrare tali dati verso un cloud esterno non autorizzato verrebbe bloccato a livello di sistema, registrato come un tentativo di violazione delle policy 231 e segnalato per un’indagine interna.

Nonostante il quadro di vulnerabilità descritto, le autorità di vigilanza affermano che il sistema finanziario dell’Unione Europea “ha dimostrato resilienza” e che le fondamenta di banche, assicuratori e fondi d’investimento rimangono forti. Tuttavia, l’invito rivolto ai vigilanti nazionali e a tutti i partecipanti al mercato è esplicito e non equivocabile: è necessario rafforzare la preparazione e monitorare attentamente queste tre fonti di rischio. Questo non è un consiglio, ma un avvertimento formale. Da oggi, nessun operatore finanziario potrà sostenere di non essere stato a conoscenza di queste specifiche minacce. In un futuro procedimento penale a carico di un ente per un reato informatico o una grave crisi operativa derivante da queste dipendenze, la Procura utilizzerà questo rapporto del 23 settembre 2026 come prova della prevedibilità dell’evento e, quindi, della colpa organizzativa dell’ente che non ha adottato contromisure adeguate. L’inerzia o l’adozione di controlli meramente formali, come clausole contrattuali inefficaci con i fornitori, non saranno sufficienti a costituire un modello organizzativo esimente. Sarà richiesta la prova di aver implementato difese tecnologiche e procedurali concrete, capaci di prevenire, rilevare e reagire in tempo reale. La capacità di fornire una ricostruzione causale scientifica degli eventi, dimostrando matematicamente che l’organizzazione ha fatto tutto il possibile per prevenire il reato, diventerà l’unica vera linea di difesa.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/09/23/vigilanza-finanziaria-ue-e-allarme-sulla-dipendenza-da-cloud-e-ia-non-europei_32f22eb1-7036-494d-b513-dfcdc408f38a.html