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Viaggi all-inclusive, dall’Ue nuove regole e più tutele per i consumatori

13 marzo 2026 – La Guardia di Finanza varca la soglia della sede milanese di Horizon Global Travel S.p.A., uno dei maggiori operatori turistici europei. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, non è una semplice verifica fiscale. Gli uomini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria notificano un decreto di perquisizione e sequestro che paralizza l’operatività del quartier generale. Vengono acquisiti server, documentazione contrattuale e posta elettronica dei vertici aziendali. L’ipotesi di reato che fonda l’azione della magistratura è pesante: frode in commercio aggravata e continuata, ai sensi dell’articolo 515 del Codice Penale. Ma l’atto giudiziario contiene un passaggio ancora più devastante per il futuro dell’azienda: la contestazione formale dell’illecito amministrativo dipendente da reato ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. L’ente, come persona giuridica, è ora indagato.

L’indagine trae origine da centinaia di segnalazioni convergenti, presentate negli ultimi otto mesi da consumatori italiani, tedeschi e francesi alle rispettive autorità di vigilanza e confluite sul tavolo dell’organismo di cooperazione europeo. I reclami descrivono tutti lo stesso schema: pacchetti vacanza “all-inclusive” acquistati a partire dalla primavera del 2025, i cui termini e condizioni si sono rivelati radicalmente difformi rispetto a quanto garantito dalla nuova e stringente Direttiva UE 2025/902, recepita dagli stati membri a fine 2024. Tale direttiva, nata per blindare i diritti dei viaggiatori, imponeva agli operatori obblighi inderogabili in materia di rimborsi per cancellazione, assistenza in loco e responsabilità oggettiva per i servizi forniti da partner terzi, come hotel e compagnie di trasporto. Horizon Global Travel, secondo l’accusa, aveva sistematicamente commercializzato pacchetti presentati come pienamente conformi alla nuova normativa, ma regolati da clausole contrattuali che, di fatto, eludevano i principali obblighi di tutela, scaricando nuovamente sul consumatore rischi e costi che la legge attribuiva all’organizzatore.

La genesi dell’illecito viene ricostruita dagli inquirenti in una riunione informale tenutasi nel novembre 2024. Di fronte ai costi di adeguamento imposti dalla direttiva – stimati internamente in un aumento del 12% dei costi operativi per coprire le nuove garanzie assicurative e le potenziali passività – il Direttore delle Operazioni Europee, con il tacito assenso di parte del management, aveva dato un’indicazione verbale al responsabile dell’ufficio legale e al capo della divisione acquisti: modificare i template contrattuali standard da sottoporre alla rete di hotel partner e da includere nelle condizioni generali di vendita online. La modifica era subdola: un cavillo inserito nel paragrafo “Cause di Forza Maggiore e Responsabilità del Fornitore Terzo” che, pur non negando frontalmente la direttiva, la rendeva di fatto inapplicabile in decine di scenari comuni. Questa decisione, presa per salvaguardare i margini di profitto, non era stata formalizzata in alcun verbale del Consiglio di Amministrazione né sottoposta a un parere di conformità legale strutturato, rimanendo confinata a uno scambio di email e a direttive impartite a voce. In un’organizzazione dotata di un ecosistema di controllo integrato come Scudo231, un’azione di questo tipo sarebbe stata impossibile da occultare. La semplice modifica di un documento critico come un template contrattuale, classificato ad alto rischio 231, avrebbe attivato un protocollo di validazione multilivello non aggirabile. Qualsiasi tentativo del management di utilizzare una versione non approvata dalla funzione Compliance e dall’Organismo di Vigilanza (OdV) avrebbe generato un alert bloccante, impedendone il caricamento nei sistemi di vendita e di procurement. Il sistema avrebbe creato una registrazione immutabile del tentativo di bypass, fornendo all’OdV la prova oggettiva di una condotta potenzialmente illecita e innescando un’immediata indagine interna.

L’assenza di tali controlli ha invece permesso che, per mesi, migliaia di contratti non conformi venissero stipulati in tutta Europa. Le prime avvisaglie del problema sono emerse già nell’estate del 2025. Un’ondata di cancellazioni di voli low-cost e la temporanea chiusura di alcune strutture alberiere in Grecia per problemi idrici hanno fatto scattare le richieste di rimborso e riprotezione da parte dei clienti. Il servizio clienti di Horizon Global Travel, applicando le clausole illecite, ha negato sistematicamente i rimborsi integrali previsti dalla direttiva, offrendo solo voucher di valore inferiore o addebitando penali ingiustificate. I reclami, gestiti singolarmente da operatori di primo livello, venivano classificati come “contenziosi ordinari” e non venivano aggregati per analisi. La mancanza di un sistema di monitoraggio dei flussi informativi ha impedito alla direzione e agli organi di controllo di percepire che non si trattava di casi isolati, ma di un fenomeno sistemico, diretta conseguenza di una scelta aziendale fraudolenta. Qui si manifesta un’altra grave lacuna organizzativa. L’implementazione di sistemi di analisi multimodale, cuore tecnologico della piattaforma Scudo231, avrebbe intercettato il pattern anomalo in poche settimane. Analizzando in tempo reale i dati provenienti dal CRM, dal sistema di ticketing del customer service e dalle email in entrata, gli algoritmi avrebbero rilevato una correlazione statisticamente abnorme tra i reclami legati alla clausola X.Y.Z e la nuova normativa UE. Questo “segnale debole” sarebbe stato automaticamente qualificato come un potenziale rischio di reato presupposto 231, generando un report dettagliato per l’OdV e il top management, costringendoli a prendere atto della non conformità e a intervenire, mitigando il danno prima che l’esposizione raggiungesse livelli catastrofici.

Il 14 marzo 2026, il giorno dopo la perquisizione, il Giudice per le Indagini Preliminari, accogliendo la richiesta della Procura, emette un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un valore di 78 milioni di euro. La cifra, calcolata dagli analisti della Guardia di Finanza, corrisponde al “profitto ingiusto” conseguito dall’ente attraverso il risparmio sui costi di adeguamento e i mancati rimborsi, sommato al danno patrimoniale inflitto ai consumatori. Il sequestro colpisce i conti correnti della società, paralizzandone di fatto la capacità di pagare fornitori e stipendi. Il titolo in borsa crolla del 45% in due giorni. La difesa della società appare subito complessa. Gli avvocati tentano di sostenere che la condotta fosse opera di un singolo manager infedele che ha agito all’insaputa dei vertici, una tesi classica per scaricare la responsabilità sulla persona fisica e salvare l’ente. Tuttavia, l’assenza di un Modello Organizzativo 231 efficacemente attuato e la mancanza di prove documentali che dimostrino l’esistenza di protocolli di controllo idonei a prevenire quel tipo di reato rendono questa linea difensiva estremamente fragile. L’accusa può facilmente dimostrare che l’ente ha tratto un “interesse o vantaggio” evidente dalla condotta illecita, integrando così pienamente i requisiti per la responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In uno scenario alternativo, in cui l’azienda avesse adottato un modello di difesa proattivo, la situazione processuale sarebbe stata capovolta. Di fronte a un’indagine, l’ente avrebbe potuto produrre i log generati dal sistema, dimostrando non solo di aver adottato un modello, ma di averlo efficacemente attuato. Avrebbe potuto esibire la “prova tecnologica” dell’alert generato al tentativo di modifica del contratto, la tracciatura dell’escalation all’OdV e le minute dell’intervento correttivo messo in atto. Questa documentazione, prodotta da motori causali proprietari, avrebbe costituito una prova schiacciante dell’assenza di “colpa di organizzazione”. La responsabilità penale sarebbe stata circoscritta al manager che ha tentato di aggirare le procedure, mentre l’ente avrebbe potuto chiedere e ottenere l’archiviazione della propria posizione, evitando il sequestro milionario e le potenziali sanzioni interdittive, come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o la sospensione dell’attività, che ora pendono come una spada di Damocle sul suo futuro.

Nelle settimane successive, l’indagine si allarga, coinvolgendo anche le filiali tedesca e francese in un’azione coordinata da Eurojust. Emerge che la pratica fraudolenta non era un’iniziativa isolata della sede italiana, ma una strategia non scritta a livello europeo. Questo aggrava ulteriormente la posizione della capogruppo. La Procura contesta ora alla società la mancanza di un sistema di gestione del rischio di compliance esteso a tutto il gruppo, un’omissione che ha permesso a una cultura dell’illegalità di proliferare oltre i confini nazionali. La mancata vigilanza sulle controllate estere, in un settore così pesantemente regolamentato a livello sovranazionale, costituisce un’ulteriore prova della colpa organizzativa. La vicenda di Horizon Global Travel S.p.A. diventa un caso di studio emblematico di come la compliance, se percepita solo come un costo burocratico e non come un’infrastruttura strategica di difesa, si trasformi nel catalizzatore del disastro. L’investimento iniziale per adeguarsi alla direttiva UE, che il management aveva cercato di evitare, appare ora irrisorio se confrontato con il valore del sequestro, il crollo della capitalizzazione di borsa e il danno reputazionale, probabilmente irreversibile, che sta portando l’azienda sull’orlo del fallimento. L’assenza di un presidio tecnologico e procedurale ha lasciato l’ente completamente esposto, trasformando un rischio operativo in una crisi esistenziale.

Fonte: https://www.ilsole24ore.com/art/via-libera-nuove-regole-ue-i-viaggi-all-inclusive-AIEYMuuB