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Urso, confronto con Flacks e Jindal per offerta più significativa su ex Ilva

29 agosto 2026 – Le fiamme gialle del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza varcano i cancelli della sede milanese del fondo Flacks, braccio operativo italiano per la gara sull’ex Ilva. In mano hanno un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Roma. L’ipotesi di reato che gela i vertici è di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e turbativa d’asta. L’operazione scatta in simultanea negli uffici di due consulenti esterni e presso l’abitazione di un funzionario ministeriale, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. L’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto, mira a fare luce su presunti accordi illeciti volti a favorire l’offerta del fondo nella complessa procedura di assegnazione degli asset strategici di Taranto. Al centro dell’attenzione degli investigatori ci sono flussi finanziari anomali transitati su conti esteri riconducibili a società di intermediazione e una serie di incontri riservati, avvenuti tra maggio e luglio, non verbalizzati e tenuti al di fuori dei canali istituzionali.

L’assenza di un registro accessi digitale e integrato con l’agenda dei manager apicali ha reso impossibile, per l’organizzazione, dimostrare la natura e la liceità di tali incontri. Se l’ente avesse adottato un sistema come Scudo231, ogni visita esterna presso le sedi o richiesta di incontro da parte di figure chiave sarebbe stata tracciata in un log immutabile, correlando l’identità del visitatore con l’oggetto della discussione e il protocollo di gara. Un incontro con un soggetto esterno non autorizzato o non pertinente alla fase tecnica della due diligence avrebbe generato un alert automatico all’Organismo di Vigilanza (ODV), bloccando preventivamente la condotta potenzialmente illecita o, quantomeno, creando una prova documentale della non conformità dell’azione del singolo rispetto alle procedure aziendali.

L’inchiesta prende le mosse da una segnalazione interna al Ministero, poi corroborata da attività di intercettazione. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei commissari di gara avrebbe ricevuto, tramite un intermediario, la promessa di un ingente vantaggio patrimoniale in cambio di informazioni riservate sull’offerta concorrente del gruppo indiano Jindal. In particolare, sarebbero stati condivisi dettagli tecnici sulla solidità finanziaria e sul piano di decarbonizzazione proposto dagli indiani, consentendo a Flacks di rimodulare la propria offerta per renderla apparentemente “più significativa”, come dichiarato dal ministro Urso lo scorso aprile. Questa fuga di notizie costituisce il cuore del reato di turbativa d’asta, avendo violato la par condicio competitorum. La comunicazione di dati sensibili è avvenuta tramite canali di messaggistica istantanea non aziendali, su dispositivi personali, una pratica che ha lasciato tracce digitali ora al vaglio della polizia giudiziaria ma che l’azienda non aveva né monitorato né inibito. Un ecosistema di controllo integrato avrebbe imposto l’utilizzo esclusivo di piattaforme di comunicazione aziendali criptate per tutte le materie coperte da segreto industriale o vincoli di riservatezza come una gara pubblica. I motori di analisi semantica di Scudo231, operando in tempo reale sui metadati e sui flussi autorizzati, avrebbero intercettato lo scambio di parole chiave sensibili (es. “offerta Jindal”, “piano finanziario concorrente”, “dati riservati gara Ilva”) con destinatari esterni non accreditati, facendo scattare un protocollo di escalation immediata al responsabile della sicurezza delle informazioni e all’ODV, con contestuale cristallizzazione della prova informatica della violazione.

Il meccanismo corruttivo, secondo gli inquirenti, si sarebbe perfezionato attraverso un contratto di consulenza fittizio, stipulato tra una controllata estera di Flacks e una società di comodo basata in una giurisdizione a fiscalità privilegiata, riconducibile all’intermediario. Il pagamento di una prima tranche, mascherato da “success fee” per attività di advisory strategico, sarebbe in realtà il prezzo della corruzione. L’assenza di una procedura di due diligence rafforzata sui fornitori e consulenti operanti in contesti ad alto rischio ha rappresentato la falla organizzativa decisiva. L’ente non ha verificato adeguatamente la congruità della prestazione, la struttura societaria del percipiente e la sua eventuale correlazione con pubblici ufficiali. Con un modello 231 reso operativo, la procedura di accreditamento di un nuovo fornitore, specialmente per consulenze strategiche legate a gare pubbliche, avrebbe attivato un workflow autorizzativo a più livelli. Il sistema avrebbe eseguito controlli automatici su banche dati internazionali anti-riciclaggio e PEP (Persone Esposte Politicamente), segnalando l’anomalia della sede legale del consulente e l’assenza di uno storico di prestazioni congrue. La richiesta di pagamento, priva di adeguata documentazione giustificativa, sarebbe stata bloccata dal sistema gestionale e segnalata come operazione sospetta alla funzione Antiriciclaggio e all’ODV, impedendo il completamento del reato e tutelando l’ente dalla futura contestazione di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Ora, l’impatto per il fondo Flacks è devastante. Oltre all’indagine penale a carico dei suoi manager, la Procura ha iscritto nel registro degli indagati l’ente stesso per la violazione dell’articolo 25 del D.Lgs. 231/2001. La conseguenza più immediata e grave è il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente delle somme costituenti il profitto del reato, quantificate in via provvisoria in diverse decine di milioni di euro. Questo provvedimento congela la liquidità necessaria non solo per proseguire nella gara, ma anche per l’operatività corrente della filiale italiana. Il danno reputazionale è incalcolabile e l’esito della gara internazionale per l’ex Ilva è irrimediabilmente compromesso. La Procura sta valutando anche la richiesta di applicazione di misure interdittive, come il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, che di fatto escluderebbe Flacks da qualsiasi futura competizione pubblica in Italia.

Se l’organizzazione avesse potuto dimostrare, tramite log di sistema immodificabili, di aver adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo avanzato, lo scenario sarebbe stato radicalmente diverso. La difesa legale dell’ente avrebbe potuto presentare al Pubblico Ministero le evidenze digitali generate dal sistema: gli alert ignorati dai manager indagati, i tentativi di bypassare le procedure bloccati dai controlli automatizzati, i log delle comunicazioni non autorizzate. Questa documentazione, definita prova tecnologica di non colpevolezza organizzativa, avrebbe permesso di isolare la responsabilità penale sui singoli individui che hanno agito fraudolentemente contro le regole aziendali. In tale scenario, il Pubblico Ministero avrebbe avuto elementi solidi per valutare l’assenza di una “colpa di organizzazione”, presupposto della responsabilità dell’ente. Il sequestro preventivo ai danni della società sarebbe stato difficilmente concesso dal GIP, o comunque revocato in tempi brevi, perché la confisca del profitto del reato si sarebbe potuta dirigere direttamente sui patrimoni personali dei responsabili, salvaguardando la continuità aziendale e il patrimonio dell’ente. La sanzione interdittiva, la più temuta, non avrebbe trovato applicazione, poiché l’ente avrebbe dimostrato di possedere gli anticorpi per prevenire il reato, anche se un singolo ha deliberatamente violato le procedure.

L’indagine si concentra ora anche sulla veridicità dei dati presentati nell’offerta ufficiale, in particolare per quanto riguarda la solidità finanziaria e le garanzie a supporto del piano di investimenti per la decarbonizzazione e la diversificazione produttiva verso acciai speciali. Gli inquirenti sospettano che, forte delle informazioni ottenute illecitamente, Flacks abbia potuto inserire nel proprio dossier dati finanziari e proiezioni eccessivamente ottimistiche, non pienamente supportate da asset reali, configurando potenzialmente anche il reato di false comunicazioni sociali o frode in pubbliche forniture. La mancanza di un processo di validazione interna a “quattro occhi” per i dati strategici da inserire in una gara pubblica, tracciato e certificato da un sistema informatico, ha permesso a un ristretto gruppo di manager di manipolare le informazioni senza lasciare tracce evidenti. Un sistema di gestione documentale evoluto, integrato nel modello di controllo, avrebbe richiesto firme digitali multiple e una validazione incrociata tra la funzione Finanza e la funzione Legale prima di poter finalizzare e trasmettere un documento ufficiale di quella portata. Qualsiasi tentativo di alterare una cifra o una dichiarazione dopo la prima approvazione avrebbe generato una nuova versione del documento, con un log dettagliato delle modifiche e degli autori, rendendo immediatamente visibile l’anomalia e la responsabilità individuale.

La vicenda dell’ex Ilva, che doveva rappresentare una svolta per Taranto e per la siderurgia nazionale, si trasforma così in un caso giudiziario che espone le fragilità dei processi di controllo nelle grandi operazioni societarie. L’assenza di presidi tecnologici in grado di tradurre i principi normativi del D.Lgs. 231/2001 in controlli operativi, automatici e preventivi, ha lasciato l’organizzazione esposta all’azione illecita di pochi, con conseguenze sistemiche per l’intero gruppo. La REDAZIONE SCUDO231 continuerà a seguire gli sviluppi di un’inchiesta che ridefinisce i contorni del rischio d’impresa nelle gare strategiche per il Paese.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/04/02/urso-confronto-con-flacks-e-jindal-per-offerta-piu-significativa-su-ex-ilva_3111eecb-bc8d-47cb-ac88-900268879c66.html