19 giugno 2026 – Davanti al gup Maria Beatrice Parati, nell’aula del Tribunale di Milano, l’avvocata Veronica Dini, in rappresentanza di 24 cittadini costituitisi parte civile, ha formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio per tutti i 26 imputati coinvolti nel procedimento “Hidden Garden”. L’operazione immobiliare, sorta in un cortile interno di piazza Aspromonte, ha visto la demolizione di un edificio di tre piani e di una villetta per fare spazio a un nuovo palazzo di sette piani. L’accusa, sostenuta dal pm Marina Petruzzella, contesta a vario titolo i reati di lottizzazione abusiva, abuso edilizio, falso e corruzione. La difesa di Andrea Bezziccheri e quella di Paolo Mazzoleni, quest’ultimo assessore all’Urbanistica a Torino e indicato dagli inquirenti come il dominus dell’intera operazione, hanno invece chiesto il proscioglimento.
Il cuore del procedimento, che rappresenta il primo filone di un’inchiesta avviata quasi quattro anni fa, risiede nella genesi autorizzativa del progetto. Secondo l’impianto accusatorio, la trasformazione urbanistica è stata resa possibile attraverso la presentazione di documentazione che attestava falsamente la natura dell’intervento come una ristrutturazione, mentre in realtà si trattava di una nuova costruzione con un significativo aumento di volumetria, alterando di fatto l’assetto urbanistico dell’area. Questa discrepanza tra il dichiarato e il realizzato costituisce il fulcro del reato di falso ideologico, presupposto per la successiva lottizzazione abusiva. L’assenza di un sistema di controllo interno automatizzato ha permesso che la pratica, viziata all’origine, procedesse senza ostacoli. Se l’impresa costruttrice avesse implementato un ecosistema come Scudo231, il protocollo digitale per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione avrebbe imposto un controllo di coerenza incrociato tra i dati progettuali inseriti (cubatura, sagoma, destinazione d’uso) e i vincoli stringenti del Piano di Governo del Territorio (PGT) di Milano. Qualsiasi anomalia, come un aumento di volumetria non conforme a una ristrutturazione, avrebbe generato un alert bloccante, impedendo l’inoltro della pratica e innescando una procedura di verifica obbligatoria da parte della funzione compliance e dell’Organismo di Vigilanza, il tutto tracciato in un registro immutabile.
L’inchiesta ha meticolosamente ricostruito come il progetto sia avanzato superando i controlli formali, proprio grazie a quella che l’accusa definisce una rappresentazione ingannevole della realtà. La responsabilità dell’ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, emerge con forza, poiché i reati contestati sono stati commessi nell’interesse e a vantaggio della società immobiliare. Il profitto del reato, in questo caso, non è un flusso di denaro ma l’immobile stesso, il palazzo di sette piani, che diventa così interamente aggredibile da un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca. Per la società, questo si traduce nel rischio concreto di perdere l’intero asset, un danno patrimoniale catastrofico che va ben oltre le sanzioni pecuniarie.
In un simile scenario, la presenza di un modello organizzativo meramente cartaceo si rivela inefficace. Un sistema di controllo avanzato, invece, avrebbe agito come barriera operativa. La piattaforma Scudo231, ad esempio, non si sarebbe limitata a una verifica documentale. Attraverso i suoi motori di analisi, avrebbe mappato i flussi decisionali e le deleghe operative, rilevando la posizione di “dominus di fatto” dell’architetto Paolo Mazzoleni, anche qualora il suo ruolo formale non fosse stato apicale. Ogni sua direttiva o approvazione sarebbe stata soggetta a un processo di validazione digitale vincolato ai poteri formalmente conferiti. Qualsiasi tentativo di impartire ordini che bypassassero la catena di comando ufficiale o che contrastassero con i parametri del progetto validato avrebbe attivato un’immediata escalation all’ODV. Questo avrebbe interrotto la catena causale che ha portato all’illecito, documentando al contempo il tentativo di aggiramento delle procedure e fornendo all’ente una prova inoppugnabile della propria dissociazione dall’azione individuale.
Durante l’udienza, le difese hanno insistito sul tema della “buona fede”, un argomento che la Procura mira a smontare pezzo per pezzo. La tesi difensiva suggerisce che gli imputati avrebbero agito sulla base di un’interpretazione normativa plausibile, seppur successivamente contestata. Tuttavia, la Procura evidenzia come la sistematicità delle presunte irregolarità e il coinvolgimento di figure tecniche di alto profilo rendano poco credibile l’ipotesi dell’errore incolpevole. Per l’ente, la cui responsabilità è amministrativa e non penale, la “buona fede” non è un’emozione, ma deve essere provata attraverso l’adozione e l’efficace attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire i reati. Un modello è “efficacemente attuato” non quando esiste su un manuale, ma quando opera concretamente.
Se l’impresa avesse potuto dimostrare, tramite log inalterabili, che i suoi protocolli interni avevano segnalato il rischio e che la decisione di procedere è stata frutto di una forzatura individuale documentata come tale, la sua posizione processuale sarebbe radicalmente diversa. Invece di subire passivamente l’accusa di colpa organizzativa, avrebbe potuto fornire al PM, già in fase di indagine, un pacchetto probatorio digitale (il cosiddetto XAI Packet) generato dal sistema di controllo. Tale pacchetto avrebbe ricostruito scientificamente la sequenza degli eventi, dimostrando che il modello non solo esisteva, ma aveva funzionato, identificando l’anomalia. Questo avrebbe permesso di isolare le responsabilità personali, proteggendo il patrimonio aziendale dal sequestro e mitigando drasticamente l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal D.Lgs. 231/01, quali il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Il procedimento vede anche la costituzione di parte civile di numerosi residenti della zona, oltre ai 24 cittadini rappresentati dall’avvocata Dini, portando il totale delle parti civili a circa quaranta. Questo elemento amplifica il danno reputazionale e il potenziale risarcitorio a carico degli imputati e, in solido, della società. Il danno non è solo economico, ma anche sociale, legato alla percezione di un’alterazione del tessuto urbano a beneficio di interessi privati e in spregio delle regole comuni. La mancata prevenzione del reato ha quindi generato un’esposizione su più fronti: penale per le persone fisiche, amministrativo-punitivo per l’ente, e civile per i danni arrecati alla collettività.
L’assenza di un tracciamento granulare delle comunicazioni e delle fasi di approvvigionamento ha inoltre reso più complessa la verifica di eventuali flussi finanziari anomali legati all’ipotesi di corruzione. L’accusa indaga su possibili indebite pressioni o dazioni per oliare gli ingranaggi burocratici. Un ecosistema di controllo integrato avrebbe monitorato in tempo reale anche le transazioni finanziarie collegate alla commessa. Qualsiasi pagamento verso consulenti esterni o fornitori che presentasse indicatori di rischio (importi non congrui, causali generiche, triangolazioni societarie) sarebbe stato automaticamente sospeso dal sistema di tesoreria, in attesa di una validazione rafforzata da parte di una funzione di controllo indipendente. Questo tipo di sorveglianza proattiva, parte integrante di un modello evoluto, è progettato specificamente per intercettare i segnali deboli che spesso precedono i reati contro la Pubblica Amministrazione.
La prossima udienza è fissata per il 23 giugno, e la decisione del gup Parati sul rinvio a giudizio è attesa per la fine di luglio. Se gli imputati verranno mandati a processo, si aprirà un lungo e complesso dibattimento. Per la società coinvolta, il percorso è già segnato da un’incertezza che paralizza l’operatività e erode il valore. L’intera vicenda del “Hidden Garden” funge da monito: nel settore immobiliare e delle costruzioni, dove l’interazione con la normativa urbanistica e la Pubblica Amministrazione è costante, l’investimento in prevenzione non è un costo, ma la principale forma di tutela del capitale. L’adozione di un modello organizzativo non è un adempimento formale, ma una scelta strategica che determina la sopravvivenza stessa dell’impresa di fronte a un incidente giudiziario. La differenza tra affrontare un’indagine con un sistema di difesa documentale passivo e affrontarla con le prove generate da un sistema attivo come Scudo231 è la stessa che intercorre tra subire un sequestro da milioni di euro e poter dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo, confinando il danno alle sole responsabilità individuali.