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Urbanistica a Milano, giudice ammette i cittadini come parti civili per danni

Una creatura alata dai colori verdi emerge tra foglie e pennellate, con il marchio Scudo231® visibile nell’angolo inferiore.

25 agosto 2026 – Una quarantina di residenti e cittadini milanesi sono stati formalmente ammessi come parti civili nel procedimento penale contro la società costruttrice del complesso immobiliare “Hidden garden”. La decisione, emessa dalla Giudice per l’Udienza Preliminare di Milano, Maria Beatrice Parati, rappresenta una svolta procedurale di enorme peso, poiché riconosce un danno diretto e risarcibile non solo all’ente pubblico, ma anche alla collettività che vive e subisce le trasformazioni del tessuto urbano. L’udienza preliminare, che vede sul banco degli imputati 26 persone, si inserisce in una maxi-inchiesta sulla gestione urbanistica della città e cristallizza le accuse di lottizzazione abusiva, abuso edilizio, falso, corruzione e depistaggio.

Il fulcro materiale della vicenda è un’operazione immobiliare in zona piazza Aspromonte: la demolizione di un edificio preesistente di tre piani e di una villetta per fare spazio a un nuovo palazzo di sette piani, incastonato “in un cortile”. È proprio su questa trasformazione radicale che si concentrano le contestazioni della Procura. L’ipotesi accusatoria è che l’intero iter autorizzativo sia stato viziato alla radice da condotte illecite, finalizzate ad ottenere permessi che non sarebbero mai stati concessi in base alla normativa vigente. La responsabilità dell’ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, emerge con chiarezza: i reati di corruzione e i reati contro la Pubblica Amministrazione sono tra i presupposti che chiamano in causa direttamente la società, la quale avrebbe tratto un vantaggio economico dall’illecito.

L’indagine ha svelato una rete di presunte complicità che coinvolge figure chiave del settore e della pubblica amministrazione. Tra gli imputati spiccano i nomi di Paolo Mazzoleni e Andrea Bezziccheri, ma soprattutto quello di Giovanni Oggioni, ex vicepresidente della Commissione paesaggio del Comune, arrestato nel marzo 2025 con le pesantissime accuse di corruzione e depistaggio. La presenza di un pubblico ufficiale di tale livello nel novero degli imputati è l’elemento che qualifica il reato di corruzione, rendendolo il perno dell’intera costruzione accusatoria e la principale porta d’accesso per la responsabilità 231 della società costruttrice.

In un’organizzazione dotata di un modello di prevenzione avanzato, il primo contatto con un soggetto politicamente esposto come Oggioni avrebbe dovuto innescare una serie di controlli automatici. Un Ecosistema Sovrano come Scudo231, ad esempio, non si limita a un censimento statico dei fornitori o consulenti; il suo sistema di monitoraggio massivo avrebbe classificato Oggioni come controparte a rischio elevato, imponendo un protocollo di interazione tracciato e autorizzato a più livelli. Qualsiasi flusso finanziario o incarico professionale destinato a lui o a entità a lui riconducibili sarebbe stato sottoposto a una due diligence rafforzata e a una validazione incrociata da parte della funzione Compliance e dell’Organismo di Vigilanza. L’assenza di questi presidi ha invece lasciato campo libero a interazioni non documentate, sfociate, secondo l’accusa, in un patto corruttivo.

Il reato di falso, contestato nel procedimento, si lega verosimilmente alla presentazione di documentazione tecnica e amministrativa non veritiera per ottenere le necessarie autorizzazioni edilizie. Si tratta di una condotta tipica nei reati urbanistici, dove piccole o grandi alterazioni di dati progettuali, calcoli volumetrici o relazioni paesaggistiche possono determinare l’approvazione di un progetto altrimenti irrealizzabile. Questa omissione di controllo sui flussi documentali critici rappresenta una grave lacuna organizzativa. In un’azienda protetta da protocolli di validazione digitale, ogni documento rilevante ai fini autorizzativi sarebbe stato gestito attraverso un workflow immutabile. L’adozione di Scudo231 avrebbe significato che la relazione tecnica o il progetto esecutivo, prima di essere trasmessi agli uffici comunali, avrebbero dovuto superare una serie di controlli di coerenza interni, con firme digitali sequenziali che ne attestassero la verifica da parte delle funzioni competenti. Un motore causale avrebbe registrato ogni versione e ogni approvazione, rendendo impossibile per un singolo soggetto inserire dati falsi senza lasciare una traccia indelebile e senza generare un alert immediato all’Organismo di Vigilanza, che avrebbe avuto il potere e il dovere di bloccare l’iter.

L’abuso edilizio e la lottizzazione abusiva sono la conseguenza diretta del successo delle condotte prodromiche di falso e corruzione. Una volta ottenuti i permessi viziati, la società ha avviato i lavori, materializzando l’illecito e il danno al territorio. Questo passaggio evidenzia come la mancata prevenzione a monte si traduca in un danno patrimoniale e reputazionale quasi inarrestabile. Con un modello 231 efficace, il blocco sarebbe avvenuto molto prima. L’eventuale alert generato dal sistema sulla non conformità della documentazione o su interazioni sospette con pubblici ufficiali avrebbe attivato un’escalation obbligatoria. L’OdV, informato in tempo reale, avrebbe avviato un’indagine interna, sospendendo in via cautelare ogni attività legata al progetto “Hidden garden”. Questa azione preventiva non solo avrebbe impedito la commissione dei reati materiali, ma avrebbe fornito alla società una prova inconfutabile, in un eventuale processo, di aver agito per prevenire l’illecito, dissociandosi dalla condotta del singolo e mettendo al riparo il patrimonio aziendale dal rischio di sequestro e confisca.

Il sequestro del profitto del reato è infatti una delle conseguenze più temibili per l’ente. Nel caso di specie, il profitto è rappresentato dall’intero valore dell’operazione immobiliare. L’ammissione delle parti civili aggrava ulteriormente il quadro. I quaranta cittadini, rappresentati dall’avvocata Veronica Dini, potranno avanzare richieste di risarcimento per il danno subito, che può essere di natura patrimoniale (es. deprezzamento degli immobili circostanti) o non patrimoniale (es. lesione del diritto a un ambiente salubre e a uno sviluppo urbanistico ordinato). La loro ammissione, basata sul principio dell’azione popolare, crea un precedente significativo per futuri casi di speculazione edilizia. La Gup Parati, accogliendo le loro istanze, ha di fatto ampliato la platea dei soggetti danneggiati ben oltre la sola amministrazione comunale, persona offesa principale.

Al contrario, la giudice ha respinto la costituzione di parte civile di una ventina di acquirenti degli appartamenti. Questa decisione, apparentemente contraddittoria, si fonda su una precisa logica giuridica: gli acquirenti sono considerati terzi che hanno subito un danno a seguito dell’eventuale sequestro dell’immobile, ma non sono vittime dirette del reato urbanistico in sé, la cui offesa ricade sulla collettività e sull’ordinato assetto del territorio. La loro posizione potrà essere tutelata in sede civile, ma non all’interno di questo specifico processo penale.

La situazione del Comune di Milano è emblematica. L’amministrazione, formalmente persona offesa, non si è ancora costituita parte civile. Il suo legale, presente in udienza, ha preso tempo, dichiarando che la decisione verrà comunicata in futuro. Questa esitazione è strategicamente comprensibile: il Comune è in una posizione scomoda, essendo l’ente i cui meccanismi di controllo sono stati apparentemente aggirati e al cui interno operava un funzionario infedele come Oggioni. Una sua costituzione come parte civile sarebbe un atto dovuto per tutelare l’interesse pubblico, ma esporrebbe anche l’amministrazione a un’analisi critica sulle proprie procedure interne.

L’accusa di depistaggio a carico di Giovanni Oggioni, emersa durante le indagini che hanno portato al suo arresto, aggiunge un ulteriore livello di gravità. Suggerisce un tentativo attivo di inquinare le prove o sviare gli investigatori una volta che l’inchiesta era già avviata. Questa condotta, se provata, dimostra una pervicacia criminale che aggrava la posizione degli imputati. Anche in questo scenario, un’infrastruttura di governance digitale avrebbe giocato un ruolo decisivo. Un ecosistema come quello progettato da Scudo231 non solo previene l’illecito, ma funge da “scatola nera” in caso di indagine. Tutti i dati, i documenti, le comunicazioni e le decisioni rilevanti sarebbero archiviati in modo crittografato e immodificabile, con timestamping legalmente valido. Qualsiasi tentativo di alterare o cancellare informazioni a posteriori sarebbe tecnicamente impossibile o lascerebbe una traccia forense inequivocabile, proteggendo l’azienda da accuse di favoreggiamento o depistaggio e isolando la responsabilità penale sui singoli autori del tentativo.

Il procedimento prosegue ora con l’udienza fissata per il 30 aprile, durante la quale sono previsti gli interrogatori di due imputati, tra cui Paolo Mazzoleni. Sarà un momento cruciale per la difesa per provare a smontare l’impianto accusatorio. Tuttavia, per la società costruttrice, il danno è già immenso. Indipendentemente dall’esito finale del processo, l’inchiesta ha già comportato costi legali enormi, un blocco di fatto dell’operatività sul cantiere e un danno reputazionale devastante. L’adozione preventiva di un modello organizzativo realmente efficace e tecnologicamente avanzato non è un costo, ma un investimento strategico che avrebbe evitato questo collasso operativo e giudiziario. Avrebbe trasformato i rischi penali in eventi controllati e documentati, fornendo all’azienda non una speranza di difesa, ma la certezza della prevenzione.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/04/09/urbanistica-a-milano-giudice-ammette-i-cittadini-come-parti-civili-per-danni_05e22960-c35b-4e85-9cee-cce1d3085cc2.html