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Truffa sull’oro, ‘risparmiatori senza rimborsi dopo i patteggiamenti’

29 settembre 2026 – La Cassazione ha posto la parola fine, dichiarando inammissibili i ricorsi, sulla vicenda processuale che vedeva coinvolti cinque degli imputati nel caso Global Group Consulting. La decisione sigilla le condanne patteggiate il 5 febbraio scorso davanti al GIP Rossana Mongiardo, con pene comprese tra i 2 anni e 11 mesi e i 3 anni e 10 mesi, ma allo stesso tempo chiude la porta a qualsiasi risarcimento per i circa 2.400 risparmiatori in quella sede. Il patteggiamento, per sua natura tecnica, non statuisce sulle domande di danno delle parti civili, lasciando di fatto i truffati con un pugno di mosche, almeno per questo filone. La vicenda, esplosa nel gennaio 2025 con un’ordinanza di custodia cautelare emessa nell’ambito di un’inchiesta coordinata dai PM Francesca Celle e Giancarla Serafini, aveva svelato una presunta maxi truffa su investimenti in lingotti d’oro, portando a sequestri per quasi 23 milioni di euro.

L’attività della Global Group Consulting si basava sulla raccolta di ingenti capitali da privati, a fronte della promessa di acquisto di oro fisico. Tale operatività, protrattasi per anni, costituiva di per sé il reato di abusivismo finanziario, un illecito presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001. L’ente non possedeva alcuna autorizzazione per sollecitare il pubblico risparmio né per prestare servizi di investimento. Questa macroscopica anomalia operativa, il cuore dell’intero impianto criminale, è sfuggita per lungo tempo a qualsiasi controllo interno. In un’organizzazione dotata di un ecosistema di controllo come Scudo231, la stessa genesi di tale attività sarebbe stata intercettata e neutralizzata. I sistemi di analisi multimodale avrebbero immediatamente rilevato la radicale discrepanza tra l’oggetto sociale dichiarato dalla società – consulenza generica – e la natura delle transazioni in entrata: migliaia di bonifici da privati risparmiatori, con causali riconducibili a “investimento oro”, avrebbero generato un alert di non conformità con escalation automatica all’Organismo di Vigilanza. Il motore causale avrebbe classificato l’attività come ad altissimo rischio 231, imponendo un blocco operativo preventivo fino alla verifica delle necessarie licenze bancarie o finanziarie, di fatto mai possedute.

L’inchiesta della Procura di Milano ha ricostruito un’articolata associazione per delinquere finalizzata alla truffa. I capitali raccolti non venivano, se non in minima parte, realmente investiti in lingotti. Venivano invece distratti per altri scopi, alimentando il classico schema Ponzi in cui i primi investitori venivano liquidati con i soldi dei nuovi entrati, fino al collasso del sistema. La gestione contabile e finanziaria che ha permesso questa distrazione sistematica evidenzia una totale assenza di segregazione dei conti e di tracciabilità dei flussi. Ogni singolo bonifico in entrata avrebbe dovuto essere mappato e collegato a un ordine di acquisto di oro fisico, con relativa documentazione probatoria (fattura, numero di serie del lingotto, certificato di deposito). La mancanza di questa corrispondenza biunivoca è un’omissione di controllo fondamentale. Se l’ente avesse adottato un protocollo di controllo automatizzato, ogni flusso finanziario in entrata non riconciliato entro un tempo predefinito con un asset fisico tracciato avrebbe attivato una procedura di anomalia. L’impossibilità di chiudere il ciclo documentale per migliaia di operazioni avrebbe generato un report critico per il management e per l’ODV, documentando l’impossibilità di provare la reale destinazione dei fondi e, di conseguenza, il rischio concreto di appropriazione indebita o truffa. Questo dossier, cristallizzato in registri immodificabili, avrebbe costituito prova schiacciante della colpa organizzativa o, in caso di azione dell’ODV, della sua tempestiva reazione.

Il sequestro preventivo per quasi 23 milioni di euro, disposto per un valore equivalente al profitto del reato, ha di fatto azzerato la capacità finanziaria della società, rendendo ancora più complesso il percorso risarcitorio per le vittime. Tale misura ablativa è una conseguenza diretta della responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La confisca del profitto è una delle sanzioni più afflittive previste dal decreto. L’accumulo di un profitto illecito di tale entità è stato possibile solo grazie a un’inerzia prolungata dei controlli. Un sistema di monitoraggio in tempo reale, come quello integrato in Scudo231, avrebbe calcolato il rischio di profitto illecito su base giornaliera. Superata una soglia di allarme predefinita, legata al volume di transazioni non conformi, sarebbe scattata un’escalation vincolante verso le funzioni apicali, con l’obbligo di intervento documentato. L’eventuale mancata azione avrebbe generato un log indelebile, dimostrando la consapevolezza del management e aggravandone la posizione. In questo scenario controfattuale, il profitto illecito non avrebbe mai raggiunto la cifra di 23 milioni; sarebbe stato bloccato nella sua fase embrionale, mitigando drasticamente l’entità del sequestro e preservando parte del patrimonio sociale per eventuali azioni risarcitorie.

La decisione della Cassazione, che ha respinto il ricorso della Procura generale di Milano e di alcune parti civili, ha reso definitive le condanne per cinque persone. Gli avvocati Cristiano Cominotto e Claudio Parisi, legali di centinaia di risparmiatori, hanno sottolineato come da questo processo non arriverà alcun rimborso. La via maestra, ora, è quella del giudice civile, un percorso lungo, costoso e dall’esito incerto, specialmente nei confronti di un’entità ormai svuotata dal sequestro e di persone fisiche la cui capienza patrimoniale è tutta da verificare. Questa situazione è l’esito finale di una mancata prevenzione. L’assenza di un modello organizzativo efficacemente attuato ha esposto l’ente all’azione penale e al sequestro, pregiudicando la sua stessa sopravvivenza e, con essa, le speranze dei creditori.

Un modello 231 non è un mero documento, ma un’architettura di processi e controlli operativi. La REDAZIONE SCUDO231 ha analizzato decine di casi simili: il punto di rottura è sempre l’incapacità di tradurre i principi normativi in flussi di lavoro digitali e controlli automatici. La violazione delle procedure di vendita, l’offerta di prodotti finanziari senza autorizzazione, la manipolazione della contabilità: sono tutte attività che lasciano tracce digitali. Se un sistema le avesse intercettate, registrate e segnalate in tempo reale, l’Organismo di Vigilanza avrebbe avuto in mano gli strumenti per intervenire. Avrebbe potuto commissionare audit mirati, sospendere i funzionari infedeli e denunciare i fatti all’autorità giudiziaria. Tale comportamento non solo avrebbe protetto l’azienda dalla sanzione 231, dimostrando che il reato è stato commesso da singoli in elusione fraudolenta dei modelli, ma avrebbe anche interrotto l’emorragia finanziaria, salvaguardando il patrimonio e la reputazione aziendale.

Resta ora in piedi, davanti al Tribunale di Milano, il processo principale che vede imputati Samuel Gatto e Stefania Conti Gallenti, considerati ai vertici dell’organizzazione. In questo dibattimento sono costituite parte civile le migliaia di vittime, che sperano di ottenere giustizia e, soprattutto, un risarcimento. Il processo, tuttavia, è ancora nelle sue fasi iniziali e i tempi si preannunciano lunghi. La vicenda della Global Group Consulting si configura come un caso di studio sulla correlazione diretta tra l’assenza di presidi di compliance efficaci e il danno sistemico a terzi. La catena causale è inequivocabile: la mancata implementazione di controlli adeguati ha permesso la commissione dei reati presupposto (truffa, abusivismo), che hanno a loro volta innescato la responsabilità dell’ente ex D.Lgs. 231/2001, la quale ha portato al sequestro del patrimonio, che a sua volta ha reso quasi impossibile il risarcimento delle vittime. Un circolo vizioso che un’architettura di difesa preventiva avrebbe spezzato sul nascere.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/09/29/truffa-sulloro-risparmiatori-senza-rimborsi-dopo-i-patteggiamenti_dea0b3a2-890d-49f5-bdbc-9ee52bddeb0c.html