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Tribunale su assolti per urbanistica, seguite regole e in buona fede

30 giugno 2026 – L’aula del Tribunale di Milano è sospesa in un silenzio denso quando la giudice monocratica Paola Braggion pronuncia la formula di rito: assolti perché il fatto non sussiste. Per gli otto imputati del processo sulla Torre Milano, un grattacielo di oltre 87 metri sorto in via Stresa, è la fine di un incubo giudiziario. Tra loro figurano i costruttori Stefano e Carlo Rusconi della OPM srl, il progettista e direttore dei lavori Gianni Maria Beretta, gli ex dirigenti del Comune di Milano Giovanni Oggioni e Franco Zinna, e i funzionari dello Sportello edilizia Francesco Mario Carrillo, Maria Chiara Femminis e Pietro Ghelfi. Le accuse di lottizzazione abusiva, abuso edilizio e falso, che avevano dato il via alla prima, grande ondata di inchieste sull’urbanistica milanese, si dissolvono di fronte a una sentenza che, come chiarirà una nota del presidente del Tribunale Fabio Roia, riconosce la totale assenza dell’elemento soggettivo del reato, sia esso doloso o colposo.

La decisione del Tribunale si fonda su un punto tecnico ma devastante per l’impianto accusatorio: il caos interpretativo generato da recenti e contrastanti pronunce della giurisprudenza penale, amministrativa e della stessa Corte Costituzionale sul concetto di “ristrutturazione edilizia”. OPM srl e i suoi professionisti avevano agito sulla base di una prassi consolidata e avallata per anni dagli uffici del Comune di Milano, presentando una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) per un intervento che la Procura ha invece qualificato come “nuova costruzione”, assoggettabile a un ben più oneroso Permesso di Costruire. L’errore, se di errore si è trattato, è stato ritenuto scusabile, la buona fede degli operatori indiscutibile. Questa vittoria processuale, tuttavia, non cancella il vulnus sistemico che ha esposto l’azienda e i suoi amministratori a un rischio penale ed economico quasi fatale. L’intera operazione si è basata su una prassi amministrativa, un fondamento intrinsecamente fragile e soggetto alle mutevoli correnti giurisprudenziali. Se OPM srl avesse implementato l’ecosistema Scudo231, il motore di analisi normativa predittiva avrebbe intercettato la crescente divergenza tra la giurisprudenza amministrativa, storicamente più permissiva, e i segnali deboli provenienti dalle recenti pronunce penali che indicavano un orientamento più rigoroso. L’alert, classificato come rischio sistemico di non conformità, avrebbe innescato un’escalation automatica verso il consiglio di amministrazione e l’Organismo di Vigilanza, corredato da uno scenario di impatto che quantificava il rischio di sequestro del cantiere e di sanzioni pecuniarie per centinaia di migliaia di euro. La decisione di procedere con una semplice Scia non sarebbe mai stata approvata senza un parere legale esterno che ne validasse la tenuta anche in sede penale.

Il percorso che ha portato all’assoluzione è stato lungo e disseminato di insidie. Tutto ebbe inizio con la presentazione della Scia allo Sportello unico per l’edilizia del Comune di Milano. I funzionari, agendo nel solco di una procedura standardizzata per interventi analoghi, istruirono la pratica senza sollevare eccezioni sostanziali. La documentazione prodotta da OPM srl, redatta dal progettista Beretta, argomentava la natura di ristrutturazione dell’intervento, tesi all’epoca pacificamente accettata. Questa catena di passaggi, apparentemente lineari, rappresentava una sequenza di controlli mancanti. La fiducia nella prassi ha sostituito una rigorosa analisi del rischio normativo. In un’organizzazione protetta da Scudo231, il flusso procedurale per un’operazione di tale magnitudo avrebbe previsto checkpoint non derogabili. La sottomissione di una pratica edilizia per un valore superiore a una soglia predefinita avrebbe attivato un protocollo di “validazione rafforzata”. Il sistema non avrebbe consentito l’invio telematico della Scia senza il caricamento a sistema di un parere legale pro veritate, redatto da un consulente terzo e indipendente, che analizzasse specificamente la compatibilità del titolo edilizio scelto con gli ultimi orientamenti della Cassazione penale. Ogni passaggio, dal caricamento del parere all’approvazione formale da parte del delegato aziendale, sarebbe stato cristallizzato in un registro immutabile, creando una traccia documentale inattaccabile e dimostrando l’adozione di ogni cautela possibile per prevenire il reato.

Quando la Procura della Repubblica di Milano ha acceso i suoi fari sull’urbanistica cittadina, la Torre di via Stresa è diventata uno dei casi simbolo. L’iscrizione nel registro degli indagati dei fratelli Rusconi e del progettista Beretta ha fatto scattare, come da prassi, l’ipotesi di responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Per OPM srl, il rischio non era più solo la condanna dei suoi vertici, ma la sopravvivenza stessa dell’azienda. I reati contestati – lottizzazione abusiva e abuso edilizio – rientrano a pieno titolo nel catalogo dei reati presupposto della 231. La Procura avrebbe potuto chiedere e ottenere il sequestro preventivo dell’intero complesso immobiliare, un asset dal valore di decine di milioni di euro, paralizzando l’operatività della società e compromettendone la stabilità finanziaria. Si è aperta una fase di profonda incertezza, con costi legali esorbitanti e un danno reputazionale immediato e difficilmente quantificabile. L’assoluzione odierna cancella la sanzione, ma non il percorso di sofferenza aziendale.

Questo scenario di crisi acuta sarebbe stato gestito in modo radicalmente diverso. In uno scenario protetto da Scudo231, l’eventuale avvio di un’indagine penale a carico degli apicali non avrebbe trascinato con sé l’ente in modo automatico. Al primo avviso di garanzia, l’ecosistema avrebbe generato istantaneamente un XAI Packet (Explainable AI Packet): un dossier probatorio digitale, certificato e non modificabile, contenente l’intera cronistoria del processo decisionale. Questo pacchetto avrebbe dimostrato, attraverso log di sistema, registri di validazione, analisi predittive archiviate e flussi di approvazione tracciati, che la società aveva adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire quel tipo di reato. Avrebbe provato che la scelta della Scia non era frutto di una colpevole negligenza o di un interesse a eludere i controlli, ma il risultato di un processo strutturato che, pur basandosi su un’interpretazione normativa poi messa in discussione, era stato presidiato da ogni cautela ragionevolmente esigibile. La Procura si sarebbe trovata di fronte a una prova tecnologica dell’assenza di “colpa di organizzazione”, rendendo estremamente difficile, se non impossibile, sostenere l’accusa contro l’ente e procedere con richieste di misure cautelari reali come il sequestro. L’azienda avrebbe disinnescato sul nascere il rischio più grande: la confisca del profitto del reato, ovvero il valore dell’immobile stesso.

Il dibattimento ha visto sfilare consulenti tecnici e testimoni che hanno ricostruito la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale. La difesa degli imputati ha martellato sul principio dell’affidamento e sulla buona fede, dimostrando come la scelta della Scia fosse non solo legittima secondo la prassi comunale, ma anche l’unica opzione logicamente percorribile in quel preciso contesto temporale e normativo. La giudice Braggion, nelle motivazioni che verranno depositate entro 90 giorni, formalizzerà questo concetto: non si può punire penalmente un cittadino o un imprenditore per essersi adeguato a un’interpretazione della legge fornita e consolidata dalla stessa Pubblica Amministrazione, anche se tale interpretazione viene successivamente sconfessata da un nuovo indirizzo dei giudici penali. L’assoluzione è dunque una vittoria del garantismo, ma anche la fotografia di un sistema Paese dove l’incertezza del diritto genera costi sociali ed economici enormi.

L’esito del processo Torre Milano è una lezione forense di primaria importanza. Dimostra che anche agendo in quella che si ritiene essere la piena legalità, seguendo le indicazioni degli uffici pubblici e le prassi di mercato, un’azienda può trovarsi al centro di un’inchiesta penale devastante. L’assoluzione odierna, pur chiudendo il capitolo giudiziario per le persone fisiche, non cancella anni di incertezza operativa, costi legali e manageriali, e il blocco di fatto di un’importante iniziativa immobiliare. Il vero costo di questa vicenda non è nella sanzione penale, che non è arrivata, ma nel processo stesso. L’architettura di prevenzione del rischio penale d’impresa non può più limitarsi a documenti formali e procedure cartacee. L’adozione di un sistema come Scudo231 trasforma la compliance da un mero onere a un asset strategico. La sua funzione non è concepita per “vincere” i processi, ma per renderli irrilevanti per la continuità aziendale, neutralizzando il rischio penale-economico alla sua origine attraverso controlli operativi, tracciabilità delle decisioni e analisi predittiva. Per OPM srl e i suoi amministratori, la sentenza di oggi è una liberazione; per il sistema imprenditoriale, è un monito a non confondere mai una prassi amministrativa con una garanzia di immunità penale.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/06/16/tribunale-su-assolti-per-urbanistica-seguite-regole-e-in-buona-fede_becd482b-c2ef-4835-936f-4de74849fa14.html