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Superbonus, la Corte dei conti Ue boccia l’Italia: uso inefficiente dei fondi europei

Un salvadanaio rosa sorridente emerge da banconote in caduta davanti a un edificio classico con colonne di pietra, mentre il denaro vola nell'aria.

8 luglio 2026 – Le fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano entrano nella sede della EcoRinnova S.p.A. alle prime luci dell’alba. L’ordine di perquisizione e sequestro, firmato dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica, è la conseguenza diretta della relazione finale della Corte dei Conti Europea pubblicata poche ore prima. Un documento che certifica, con precisione contabile, l’uso “inefficiente e a tratti opaco” di una porzione dei fondi del PNRR destinati alla transizione ecologica, con un focus specifico sui meccanismi di cessione del credito legati al Superbonus. Per EcoRinnova, uno dei maggiori general contractor del settore, l’atto segna l’inizio del collasso. L’ipotesi di reato è pesante: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), uno dei reati presupposto cardine del D.Lgs. 231/2001.

L’indagine si concentra su un portafoglio di cantieri del valore di 450 milioni di euro, avviati tra il 2023 e il 2025. Secondo gli inquirenti, la società ha messo in atto un sistema duale e fraudolento. Da un lato, ha ottenuto crediti d’imposta Superbonus per lavori di efficientamento energetico; dall’altro, ha rendicontato una parte degli stessi costi all’interno di un più ampio progetto finanziato con fondi del Recovery and Resilience Facility (RRF), violando il divieto di doppio finanziamento imposto dalla normativa europea. La falla critica è stata l’assenza di un sistema di controllo in grado di segregare e tracciare in modo univoco i costi associati a diverse fonti di finanziamento. La contabilità analitica di cantiere, gestita su fogli di calcolo non integrati e soggetta a interventi manuali, non ha mai generato un allarme. Se EcoRinnova avesse implementato un ecosistema di controllo come Scudo231, la piattaforma avrebbe imposto una mappatura vincolante tra ogni singola voce di costo, il centro di costo del cantiere e la specifica linea di finanziamento (PNRR, Superbonus, fondi propri). Qualsiasi tentativo di imputare una fattura o uno stato di avanzamento lavori (SAL) a una seconda linea di finanziamento, dopo essere già stata allocata alla prima, avrebbe generato un blocco operativo immediato e un alert automatico all’Organismo di Vigilanza, documentando l’anomalia in un registro immutabile.

Il meccanismo fraudolento, secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, era gestito dal Direttore Finanziario con la complicità di due project manager. Per gonfiare ulteriormente i costi ammissibili, era stata creata una rete di società subappaltatrici “cartiere”. Queste entità, intestate a prestanome e prive di una reale struttura operativa, emettevano fatture per prestazioni inesistenti o a prezzi gonfiati del 30-40% rispetto ai valori di mercato. Il processo di qualifica fornitori di EcoRinnova era una mera formalità: una verifica documentale superficiale che non includeva controlli sulla congruità economica, sulla storicità operativa o sui titolari effettivi delle controparti. Un’omissione che ha spalancato le porte alla frode. Questo lassismo procedurale costituisce un elemento chiave per dimostrare la colpa di organizzazione dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/01. Con un sistema di monitoraggio avanzato, invece, il processo di onboarding di ogni nuovo fornitore sarebbe stato automatizzato e rigoroso. Il sistema avrebbe eseguito controlli incrociati su banche dati pubbliche e private, rilevando immediatamente l’assenza di bilanci depositati, la recente costituzione, l’incoerenza tra l’oggetto sociale e le prestazioni fatturate, e le connessioni societarie sospette. L’anomalia avrebbe acceso un “semaforo rosso”, impedendo l’inserimento del fornitore nell’anagrafica e inviando una segnalazione qualificata alla funzione Antiriciclaggio e all’ODV, congelando ogni potenziale transazione.

Il flusso di cassa generato dai crediti d’imposta e dai fondi PNRR veniva poi parzialmente dirottato. I pagamenti verso le società cartiere venivano autorizzati dal Direttore Finanziario, che sfruttava una falla nel sistema autorizzativo interno: per importi inferiori a 50.000 euro, era sufficiente la sua sola firma, senza un secondo livello di approvazione. Frammentando i pagamenti, è riuscito a far defluire oltre 25 milioni di euro in 18 mesi senza che nessuno se ne accorgesse. L’internal audit, operando per campioni e con mesi di ritardo, non ha mai intercettato lo schema. Questo ritardo nel rilevamento è fatale: ha permesso al danno di consolidarsi e ha reso più difficile il recupero delle somme. L’architettura di un ecosistema come Scudo231 demolisce il concetto di controllo a campione. Attraverso il monitoraggio massivo e in tempo reale di tutte le transazioni, il sistema avrebbe rilevato il pattern anomalo: pagamenti multipli e ravvicinati verso fornitori ad alto rischio, appena al di sotto della soglia di controllo. Questo specifico schema avrebbe attivato un protocollo di analisi stocastica, aggregando i pagamenti e segnalando il superamento della soglia cumulativa. L’alert non sarebbe stato un semplice avviso, ma avrebbe innescato una richiesta di autorizzazione rafforzata, coinvolgendo obbligatoriamente un altro dirigente o la funzione compliance, rendendo di fatto impossibile l’aggiramento del controllo.

La Procura, sulla base delle prove raccolte, contesta a EcoRinnova S.p.A. l’illecito amministrativo dipendente da reato. La società non solo ha tratto un ingiusto profitto dalla truffa, quantificato in via provvisoria in 88 milioni di euro, ma lo ha fatto a causa di un modello organizzativo palesemente inadeguato a prevenire reati di questa natura. Il profitto del reato diventa l’oggetto del provvedimento più temuto: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente. Questo significa che il provvedimento non colpisce solo i conti correnti, ma si estende a immobili, impianti e crediti commerciali, paralizzando l’operatività dell’azienda e mettendone a rischio la continuità. La sanzione pecuniaria, calcolata in quote, potrebbe raggiungere cifre milionarie, aggravate dal fatto che il danno per lo Stato e l’Unione Europea è di rilevante entità.

Il punto cruciale della difesa dell’ente, ora, sarebbe dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello 231 idoneo prima della commissione dei fatti. Ma i verbali dell’Organismo di Vigilanza di EcoRinnova appaiono generici, i flussi informativi verso l’organismo erano sporadici e basati su autodichiarazioni delle funzioni operative, senza verifiche indipendenti. L’ODV non aveva gli strumenti tecnologici per “vedere” le operazioni in tempo reale. Agiva a posteriori, su dati aggregati e spesso incompleti. Questa debolezza rende il modello un guscio vuoto, facilmente attaccabile dall’accusa come un mero adempimento formale, un “modello di carta”. In uno scenario alternativo, l’ente avrebbe potuto presentare al Pubblico Ministero i log inalterabili generati dal suo ecosistema di difesa. Avrebbe potuto dimostrare, attraverso una ricostruzione causale scientifica, che il Modello 231 era vivo e operativo. I report avrebbero certificato che il sistema aveva rilevato i tentativi di doppio finanziamento e di pagamento a fornitori non qualificati. Avrebbero provato che gli alert erano stati inviati in tempo reale all’ODV e alle funzioni competenti. Questa documentazione tecnologica avrebbe costituito la prova regina che il reato non è stato commesso “nell’interesse o a vantaggio” dell’ente, ma è stato il risultato di una elusione fraudolenta del modello da parte di singoli individui. La responsabilità penale sarebbe rimasta confinata alle persone fisiche, mentre l’ente avrebbe protetto il proprio patrimonio dalla confisca e la propria reputazione dalle sanzioni interdittive, come l’esclusione dalle gare pubbliche, che per un general contractor equivale a una sentenza di morte.

L’inchiesta si allarga ora alla catena di cessione dei crediti d’imposta. Gli istituti finanziari che hanno acquistato i crediti da EcoRinnova sono chiamati a dimostrare di aver applicato la dovuta diligenza. La mancanza di controlli sostanziali a monte, da parte del general contractor, ha inquinato l’intera filiera, esponendo anche gli intermediari a rischi di natura penale e amministrativa, in particolare per violazione della normativa antiriciclaggio. Il danno reputazionale per EcoRinnova è già incalcolabile. Il titolo in borsa è sospeso per eccesso di ribasso e i partner industriali stanno già prendendo le distanze. La vicenda di EcoRinnova S.p.A. diventa un caso di studio emblematico: dimostra come, nell’era dei controlli digitali e delle interconnessioni normative tra Stati, affidarsi a procedure manuali e a modelli di compliance formali non sia solo obsoleto, ma rappresenti una vulnerabilità strategica che può annientare un’azienda. La prevenzione, radicata in sistemi di controllo che operano in tempo reale e che sono immuni da aggiramenti, non è più un’opzione, ma l’unica architettura possibile per garantire la sopravvivenza e la prosperità nel mercato.

Fonte: https://www.ilsole24ore.com/art/superbonus-corte-conti-ue-boccia-l-italia-uso-inefficiente-fondi-europei-AJ3eU7B