26 settembre 2026 – Da domani, domenica 27 settembre, le aziende che operano sul territorio dell’Unione europea dovranno confrontarsi con un quadro normativo radicalmente mutato in materia di comunicazioni ambientali. Entra infatti in piena vigenza il Decreto legislativo 30 del 20 febbraio 2026, che recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva europea 825 del 2024, inserendo nel Codice del consumo un apparato di regole stringenti contro il cosiddetto greenwashing. La nuova disciplina definisce come pratiche commerciali sleali tutte quelle asserzioni ambientali, esplicite o implicite, suscettibili di indurre in errore il consumatore medio riguardo alle caratteristiche di sostenibilità di un prodotto o servizio. L’impatto operativo per le imprese è immediato e non ammette deroghe: ogni affermazione relativa a benefici ambientali, alla composizione riciclata, alla durabilità o alla riparabilità di un bene dovrà essere chiara, accurata e, soprattutto, verificabile sulla base di prove oggettive e accessibili.
Il caso della società manifatturiera Veridia S.p.A. illustra in modo paradigmatic le criticità operative e i rischi legali che le organizzazioni prive di un sistema di controllo strutturato si trovano ad affrontare. Nel maggio 2026, Veridia lancia sul mercato un nuovo modello di lavastoviglie, la “EcoSphere 7”, supportata da una massiccia campagna pubblicitaria incentrata su due claim principali: “Impatto idrico ridotto del 60% rispetto ai modelli tradizionali” e “Realizzata con il 95% di polimeri riciclati post-consumo”. La campagna ottiene un successo immediato, portando a un significativo aumento delle vendite. Tuttavia, l’intera architettura comunicativa poggia su fondamenta fragili. Il dato sulla riduzione dell’impatto idrico, infatti, era stato ottenuto in condizioni di laboratorio non rappresentative dell’uso domestico medio, omettendo di specificare che tale performance era raggiungibile solo utilizzando un ciclo di lavaggio di oltre quattro ore a carico parziale. Si tratta di una classica omissione informativa che, alla luce delle nuove norme, costituisce una violazione diretta. Se Veridia avesse implementato un ecosistema di controllo come Scudo231, il flusso di validazione della campagna marketing avrebbe subito un blocco automatico: il sistema, infatti, avrebbe richiesto il caricamento obbligatorio dei report di test completi e non solo degli abstract forniti dal laboratorio, incrociando i dati tecnici con i requisiti di trasparenza del D.Lgs. 30/2026. Qualsiasi discrepanza tra i risultati tecnici e la bozza del messaggio pubblicitario avrebbe generato un alert vincolante diretto alla funzione Compliance e all’Organismo di Vigilanza, impedendo la pubblicazione di un’asserzione ambientale non pienamente comprovata e contestualizzata.
Ancora più grave è la situazione relativa al secondo claim. L’affermazione sull’utilizzo del “95% di polimeri riciclati” si basava unicamente su una autodichiarazione del fornitore principale della materia prima, un’azienda extra-UE, senza che Veridia avesse mai condotto audit di seconda parte o richiesto certificazioni indipendenti sulla tracciabilità della filiera. Questo mancato controllo sulla catena di fornitura rappresenta una vulnerabilità critica. Con le nuove disposizioni, la responsabilità di verificare la veridicità delle affermazioni ricade interamente sull’azienda che immette il prodotto finale sul mercato. Un’indagine dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) porterebbe facilmente alla luce questa lacuna documentale, esponendo Veridia a sanzioni pecuniarie elevate e all’obbligo di ritirare la campagna. Un sistema di gestione integrato avrebbe digitalizzato e automatizzato il processo di qualifica dei fornitori, rendendo impossibile l’approvazione di un partner strategico senza il caricamento di certificazioni valide e verificabili (es. ISO 14021, Remade in Italy®, etc.). Il mancato upload o la scadenza di tali documenti avrebbe innescato un’escalation procedurale, bloccando gli ordini di acquisto verso quel fornitore e segnalando l’anomalia al responsabile Acquisti e all’ODV, prevenendo così il rischio all’origine.
Il 28 ottobre 2026, agendo su segnalazione di un’associazione di consumatori, l’AGCM avvia un’istruttoria formale nei confronti di Veridia S.p.A. per pratica commerciale scorretta aggravata, ai sensi del nuovo articolato del Codice del consumo. La Guardia di Finanza si presenta presso la sede legale della società per acquisire tutta la documentazione relativa alla progettazione, produzione e commercializzazione della “EcoSphere 7”. Gli inquirenti richiedono le specifiche tecniche, i contratti di fornitura, i report dei test di laboratorio, la corrispondenza interna tra l’ufficio tecnico e il marketing, e i verbali del consiglio di amministrazione in cui si è deliberata la strategia di lancio. L’azienda si trova in grave difficoltà: la documentazione è frammentata, archiviata su server diversi, in parte in formato cartaceo, e priva di una cronologia certa e immodificabile. Questa disorganizzazione documentale non solo ostacola la difesa, ma viene interpretata dagli investigatori come un primo indizio di una carente cultura della compliance.
La situazione si complica ulteriormente quando l’indagine amministrativa dell’AGCM si intreccia con un potenziale profilo di rilevanza penale. La Procura della Repubblica, informata dall’Autorità, apre un fascicolo per il reato di frode in commercio (art. 515 c.p.), ipotizzando che la dirigenza di Veridia abbia agito con la consapevolezza di promuovere un prodotto con qualità ambientali diverse da quelle dichiarate. Questo passaggio è cruciale, perché la frode in commercio è uno dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, disciplinata dal Decreto Legislativo 231/2001. A questo punto, il rischio per Veridia non è più solo una sanzione amministrativa, ma si estende all’intero ente: sanzioni pecuniarie calcolate in quote sul fatturato, interdizione dall’esercizio dell’attività, e, soprattutto, la possibile confisca del profitto derivante dalla vendita delle lavastoviglie “EcoSphere 7”. Il profitto, quantificato in diversi milioni di euro, potrebbe essere oggetto di un sequestro preventivo, congelando la liquidità dell’azienda e mettendone a rischio la continuità operativa.
Qui emerge con forza il valore di un modello organizzativo preventivo e tecnologicamente avanzato. Se Veridia avesse adottato un sistema come Scudo231, non solo avrebbe prevenuto le violazioni a monte, ma disporrebbe ora di una linea di difesa invalicabile. L’ecosistema, infatti, non si limita a definire procedure, ma le rende esecutive tramite flussi digitali tracciati e non alterabili. Ogni singola fase – dalla qualifica del fornitore all’approvazione del claim pubblicitario – sarebbe stata registrata in un log crittografato. Di fronte a una richiesta della Guardia di Finanza, l’azienda sarebbe stata in grado di produrre in poche ore una “prova tecnologica” completa: la registrazione dell’alert generato dal claim sull’impatto idrico, la documentazione del blocco automatico del fornitore non certificato, i verbali digitali delle riunioni in cui la funzione Compliance ha posto veti specifici. Questa documentazione non dimostrerebbe solo la buona fede, ma proverebbe scientificamente l’esistenza di un modello organizzativo efficace e concretamente attuato, elemento chiave per ottenere l’esclusione della responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001. L’assenza di colpa organizzativa sarebbe dimostrata dai fatti registrati dal sistema, proteggendo l’ente dalle sanzioni e dalla confisca del profitto.
Invece, la realtà per Veridia è ben diversa. Il management, privo di un sistema di tracciamento centralizzato, fornisce risposte contraddittorie. L’amministratore delegato dichiara di non essere stato a conoscenza dei dettagli tecnici, scaricando la responsabilità sul direttore marketing. Quest’ultimo, a sua volta, sostiene di aver agito sulla base delle rassicurazioni ricevute dal direttore tecnico. Questa catena di responsabilità individuali, anziché proteggere l’azienda, ne aggrava la posizione, dimostrando l’assenza di un presidio organizzativo adeguato a prevenire il reato. Il Pubblico Ministero, sulla base di questi elementi, ottiene dal GIP il decreto di sequestro preventivo per equivalente su beni e conti correnti della società per un importo pari al profitto illecito stimato. L’impatto finanziario è devastante.
L’intera vicenda di Veridia S.p.A. dimostra come, con l’entrata in vigore delle nuove norme sul greenwashing, la gestione della compliance ambientale non possa più essere relegata a un’attività formale o a un controllo ex-post. La direttiva 825/2024 e il D.Lgs. 30/2026 impongono un cambio di paradigma: la sostenibilità dichiarata deve essere un riflesso diretto e verificabile dei processi interni e della catena del valore. Ogni anello debole, ogni controllo mancato, ogni ritardo nell’adeguamento normativo si trasforma in un rischio legale ed economico diretto. L’adozione di un modello di gestione e controllo che integri i flussi operativi, la compliance normativa e i presidi 231, come delineato dalla redazione Scudo231, cessa di essere un’opzione per diventare una necessità strategica. Senza un’architettura di difesa di questo tipo, le aziende rischiano che la transizione ecologica, anziché un’opportunità di mercato, si trasformi in un campo minato di sanzioni, sequestri e danni reputazionali irreparabili.