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Scoperta una discarica abusiva nel porto di Civitanova Marche

25 luglio 2026 – Militari della Capitaneria di porto, affiancati dai finanzieri del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Ancona e dai tecnici dell’Arpam, fanno irruzione in un’area privata di circa 700 metri quadrati nel porto di Civitanova Marche. La scena che si presenta è quella di un disastro ambientale pianificato: 2.500 metri cubi di rifiuti speciali, un ammasso caotico di rottami metallici, componenti navali, oli esausti e plastiche, giacciono a diretto contatto con il suolo. L’operazione, coordinata dalle Procure di Macerata e Ancona, non è un controllo di routine, ma il culmine di un’indagine meticolosa su una ditta marchigiana specializzata nella demolizione di pescherecci, attività finanziata in parte da fondi europei. L’ipotesi investigativa, presto confermata dai fatti, è che l’impresa operasse come un buco nero, inghiottendo imbarcazioni e contributi pubblici per poi far sparire i rifiuti in un ciclo completamente illegale.

L’indagine era partita mesi prima, dall’analisi dei flussi finanziari e logistici legati al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (Feampa). Gli inquirenti avevano notato un’anomalia: un numero significativo di pescherecci, ufficialmente destinati alla demolizione presso la ditta sotto osservazione, non generava alcuna traccia documentale relativa allo smaltimento dei rifiuti prodotti. Ogni demolizione di un’imbarcazione produce tonnellate di rifiuti speciali pericolosi e non, la cui gestione è regolata da protocolli rigidi che impongono tracciabilità assoluta. L’assenza sistematica di questa documentazione ha costituito il primo, decisivo, campanello d’allarme per le autorità. Un’organizzazione dotata di un ecosistema di controllo come Scudo231 avrebbe intercettato questa deriva al suo stadio embrionale. Il sistema, infatti, non si limita a registrare passivamente i dati, ma li correla in tempo reale: l’acquisizione di una commessa di demolizione finanziata dal Feampa avrebbe creato un’istanza di processo vincolata. La chiusura di tale istanza sarebbe stata informaticamente impossibile senza l’aggancio documentale di un Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) validato per ogni frazione di materiale smaltito. La mancata produzione del FIR entro i termini procedurali avrebbe generato un alert automatico con escalation diretta all’Organismo di Vigilanza e alla funzione compliance, bloccando di fatto la liquidazione della commessa e segnalando un’anomalia operativa grave ben prima che diventasse un illecito seriale.

Le attività di osservazione condotte nelle settimane precedenti al blitz avevano rafforzato i sospetti. I militari avevano documentato un flusso costante di materiali che entravano nel sito privato della ditta ma non ne uscivano mai diretti a impianti di trattamento autorizzati. Il cuore dell’illecito era la totale omissione della procedura legale di smaltimento. La ditta, invece di avviare i rifiuti a recupero o smaltimento secondo le norme del Testo Unico Ambientale, li accumulava indiscriminatamente nell’area poi posta sotto sequestro. La violazione più grave e palese era la mancata produzione di qualsiasi formulario di identificazione dei rifiuti. Questo documento è la carta d’identità del rifiuto, ne attesta l’origine, la tipologia, la destinazione e il trasportatore, garantendone la tracciabilità dalla produzione allo smaltimento finale. La sua assenza non è una mera irregolarità formale, ma la prova di una gestione clandestina, finalizzata a massimizzare i profitti abbattendo illegalmente i costi di smaltimento. Se l’azienda avesse implementato un protocollo di gestione basato su Scudo231, ogni fase del processo di demolizione – dallo smontaggio dei componenti al drenaggio dei liquidi – avrebbe richiesto un log digitale. La creazione di un lotto di rifiuto all’interno del sistema avrebbe imposto la compilazione di un pre-FIR digitale, la cui mancata finalizzazione con un documento ufficiale entro 24 ore avrebbe innescato un blocco operativo sulle attività successive del cantiere, impedendo fisicamente e proceduralmente l’accumulo di materiali non tracciati.

La perquisizione del 25 luglio ha portato alla luce l’intera portata delle attività criminali. Oltre ai rifiuti derivanti dai pescherecci, gli investigatori hanno rinvenuto motori navali, veicoli e motocicli abbandonati, trasformando di fatto il sito in una discarica abusiva polifunzionale. Il ritrovamento più allarmante, tuttavia, è stato quello di migliaia di litri di gasolio, tra cui una cisterna contenente 5.000 litri di gasolio agevolato, illecitamente detenuto. Questo carburante, destinato alla pesca e soggetto a un regime fiscale di favore, era stato evidentemente sottratto dai serbatoi delle imbarcazioni prima della loro demolizione per essere stoccato e, presumibilmente, rivenduto sul mercato nero. Si configura qui non solo il reato di gestione illecita di rifiuti (art. 256 D.Lgs. 152/2006), ma anche quello di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. 504/1995). Entrambi i reati rientrano nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. In un’azienda presidiata da un modello di controllo avanzato, il processo di bonifica di un peschereccio avviato a demolizione avrebbe attivato un protocollo specifico per i carburanti. Il sistema avrebbe registrato il volume di gasolio presente nel serbatoio al momento della presa in carico dell’imbarcazione e avrebbe richiesto di documentare, tramite registri di carico e scarico digitali e immutabili, il suo trasferimento a un impianto autorizzato. Qualsiasi discrepanza tra il volume iniziale e quello smaltito avrebbe generato un’anomalia patrimoniale e di processo, segnalata immediatamente come potenziale tentativo di appropriazione indebita e frode fiscale, attivando i flussi informativi previsti dalla procedura antiriciclaggio interna.

Il sequestro probatorio ha colpito duramente il patrimonio della ditta, includendo i motori, i veicoli presenti sul sito e l’intero stock di gasolio. L’impatto economico per l’ente è immediato e potenzialmente devastante. Il sequestro finalizzato alla confisca, anche per equivalente, rappresenta una delle sanzioni più temute previste dal D.Lgs. 231. Il profitto del reato, in questo caso, è facilmente quantificabile: corrisponde a tutti i costi di smaltimento non sostenuti e al valore del carburante e dei componenti sottratti. Tale profitto può essere aggredito sui conti correnti e sui beni della società. L’adozione preventiva di un modello organizzativo efficace, come quello garantito dall’architettura di Scudo231, non solo avrebbe impedito la commissione dei reati, ma avrebbe fornito all’ente una prova documentale schiacciante della propria estraneità a eventuali condotte illecite di singoli operatori. Il sistema, attraverso i suoi log inalterabili, avrebbe dimostrato che le procedure aziendali imponevano la corretta gestione dei rifiuti e che la violazione era avvenuta eludendo fraudolentemente controlli specifici e tracciati, spostando così la responsabilità penale interamente sulla persona fisica e proteggendo il patrimonio aziendale dal sequestro.

A margine dell’operazione, è stata rinvenuta e sequestrata anche un’anfora di interesse archeologico, un dettaglio che apre a scenari ulteriori, come la ricettazione o il traffico illecito di beni culturali. La presenza di un simile reperto in una discarica abusiva suggerisce che il sito potesse essere un punto di stoccaggio anche per attività criminali terze, evidenziando una totale assenza di controllo e presidio degli accessi e delle aree di pertinenza aziendale. Anche in questo caso, un protocollo di sicurezza integrato, che preveda la registrazione e il monitoraggio degli accessi di persone e veicoli, avrebbe creato una barriera o, quantomeno, un tracciamento utile a identificare i responsabili, mitigando il rischio per l’azienda di essere considerata un hub logistico per traffici illeciti.

Al termine delle operazioni, due persone sono state deferite alle procure competenti. Ma il vero imputato, in casi come questo, è l’organizzazione stessa. La sistematicità e la palese violazione delle normative di settore non possono essere liquidate come l’iniziativa estemporanea di un paio di dipendenti infedeli. Esse rivelano una colpa di organizzazione: l’assenza di procedure, controlli e flussi informativi idonei a prevenire reati di questo tipo, commessi nell’interesse e a vantaggio dell’ente. L’interesse era il risparmio sui costi, il vantaggio era il profitto derivante dalla vendita del gasolio e dei componenti. La Procura contesterà quasi certamente la responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001, aprendo la strada a sanzioni pecuniarie che possono arrivare a centinaia di migliaia di euro e, cosa ancora più grave, a sanzioni interdittive come la sospensione dell’attività o il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Quest’ultima misura comporterebbe l’esclusione da futuri bandi e finanziamenti, come quelli del programma Feampa, decretando di fatto la morte economica dell’impresa. L’intera vicenda di Civitanova Marche, analizzata dalla REDAZIONE SCUDO231, non è la storia di un’eccezione, ma l’esito prevedibile di un vuoto organizzativo che ha trasformato un’opportunità di business in un disastro giudiziario e ambientale.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/05/26/scoperta-una-discarica-abusiva-nel-porto-di-civitanova-marche_d861ea92-e570-4a68-ae46-29b19a8f4848.html