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Risiede in Russia ma vive in Italia, scoperta evasione da 11 milioni

Colonne di testo e forme geometriche luminose richiamano la conformità aziendale e la gestione dei rischi, con firma Scudo231.it.

7 ottobre 2026 – La Guardia di finanza di Savona notifica la conclusione delle indagini preliminari a una cittadina russa, formalmente residente nella Federazione ma di fatto domiciliata in un attico da 2 milioni di euro ad Alassio, contestandole un’evasione fiscale superiore a 11 milioni di euro. L’operazione, scaturita da un’analisi di rischio su transazioni immobiliari di elevato valore, ha disvelato un meccanismo di occultamento della residenza fiscale finalizzato a sottrarre a tassazione italiana ingenti capitali detenuti all’estero e redditi percepiti in Italia. L’indagine ha ricostruito come la donna, parente di uno dei più potenti oligarchi russi, avesse stabilito il proprio centro di interessi vitali, familiari ed economici in Liguria sin dal 2018, gestendo un patrimonio immobiliare locale del valore di 5 milioni di euro e omettendo di dichiarare un portafoglio di investimenti esteri quantificato in 50 milioni di euro, pari a oltre 4 miliardi di rubli.

L’acquisto dell’attico ad Alassio ha rappresentato il primo snodo operativo che ha insospettito gli inquirenti. La transazione, avvenuta tramite un intermediario immobiliare e perfezionata da un notaio locale, non ha generato le necessarie segnalazioni di anomalia, nonostante il profilo della cliente e la discrepanza tra la residenza anagrafica dichiarata e gli elementi fattuali emergenti. L’intermediario, un’agenzia immobiliare di lusso, si è limitato a una verifica formale dei documenti, omettendo una valutazione sostanziale del rischio di riciclaggio e di reati fiscali connessi, come previsto dalla normativa antiriciclaggio. Questa omissione ha aperto una falla nel sistema di presidio, consentendo al flusso finanziario di apparire legittimo. Se l’agenzia immobiliare avesse implementato un ecosistema di controllo come Scudo231, l’inserimento dei dati anagrafici della cliente avrebbe attivato un protocollo di due diligence rafforzata. Il sistema, attraverso i suoi sistemi di analisi multimodale, avrebbe incrociato la residenza formale in Russia con indicatori di presenza stabile sul territorio italiano, come contratti preliminari e verifiche su utenze già attive a suo nome in altre proprietà. L’operazione sarebbe stata classificata ad alto rischio, generando un alert automatico per la funzione Antiriciclaggio e per l’Organismo di Vigilanza, imponendo la raccolta di documentazione aggiuntiva sull’origine dei fondi e, soprattutto, innescando l’obbligo di una Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF). L’ente avrebbe così neutralizzato il proprio rischio di concorso in reati tributari, creando una traccia documentale inattaccabile della propria diligenza.

L’attività investigativa dei militari della Guardia di finanza di Savona si è concentrata sulla ricostruzione della residenza di fatto, un concetto giuridico che prevale sulla registrazione anagrafica formale. Gli inquirenti hanno meticolosamente analizzato i consumi delle utenze (acqua, gas, elettricità) dell’attico e di altre proprietà, dimostrando una presenza continuativa e non sporadica della donna in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta, sin dal 2018. Questo elemento, unito alla gestione diretta del patrimonio immobiliare ligure, ha permesso di qualificare la contribuente come fiscalmente residente in Italia ai sensi dell’articolo 2 del TUIR. Di conseguenza, avrebbe dovuto assoggettare a tassazione italiana tutti i suoi redditi, ovunque prodotti, secondo il principio del worldwide taxation principle. La mancata vigilanza da parte degli istituti di credito e dei gestori patrimoniali che hanno intrattenuto rapporti con la donna ha costituito un ulteriore punto di debolezza. Le banche presso cui erano accesi i conti per la gestione delle locazioni e delle spese correnti non hanno mai messo in discussione lo status di “non residente”, nonostante flussi finanziari e operatività tipici di un soggetto radicato sul territorio.

Un gestore patrimoniale o un istituto bancario dotato di un sistema di monitoraggio avanzato avrebbe intercettato questa deriva. L’ecosistema Scudo231, ad esempio, non si limita a un controllo statico al momento dell’apertura del rapporto, ma esegue un monitoraggio massivo e in tempo reale dell’operatività del cliente. I suoi motori causali proprietari avrebbero rilevato la palese incongruenza tra lo status dichiarato di “residente in Russia” e il pattern operativo: pagamenti ricorrenti di utenze italiane, accrediti costanti di canoni di locazione da immobili in Liguria, utilizzo prevalente di carte di credito sul territorio nazionale. Questa anomalia avrebbe generato un workflow di revisione obbligatoria del profilo di rischio del cliente, con una escalation automatica al responsabile della compliance e all’Organismo di Vigilanza. L’istituto sarebbe stato costretto a richiedere chiarimenti formali alla cliente e, in assenza di prove documentali valide a sostegno della residenza estera, a riconsiderare il suo status fiscale, bloccando di fatto la perpetuazione dell’illecito e proteggendo l’ente stesso dalle pesanti sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 per i reati tributari.

Il cuore dell’accertamento fiscale, condotto in sinergia con l’Agenzia delle Entrate, ha riguardato la quantificazione delle imposte evase per il periodo 2019-2024. La base imponibile sottratta a tassazione ai fini IRPEF è stata calcolata in circa 7 milioni di euro, comprensiva dei canoni di locazione percepiti dagli immobili in Liguria e di altri redditi finanziari non dichiarati. A questa cifra si aggiunge l’evasione delle imposte patrimoniali. L’Imposta sul Valore degli Immobili Esteri (IVIE) e l’Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere (IVAFE) non versate ammontano complessivamente a oltre 4 milioni di euro. Queste imposte sono dovute da tutti i soggetti fiscalmente residenti in Italia sul valore dei loro asset detenuti oltre confine. La difesa della contribuente, basata sulla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Russia, è stata ritenuta inapplicabile dagli inquirenti, poiché tali trattati non servono a legittimare l’occultamento della residenza effettiva, ma a evitare che lo stesso reddito sia tassato due volte in capo a un soggetto correttamente dichiarato.

La denuncia penale per il reato di omessa dichiarazione, previsto e punito dall’articolo 5 del D.Lgs. 74/2000, rappresenta l’epilogo giudiziario della vicenda. Tale reato si configura quando l’imposta evasa supera i 50.000 euro, soglia ampiamente superata nel caso di specie. La conseguenza più immediata per la donna è l’avvio del procedimento penale, che potrebbe portare a una condanna detentiva. Parallelamente, l’Agenzia delle Entrate ha attivato l’iter per il recupero coattivo delle imposte evase, comprensive di sanzioni e interessi, che faranno lievitare ulteriormente il debito verso l’erario. Cruciale, in questa fase, è il potere dell’autorità giudiziaria di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, dei beni nella disponibilità dell’indagata fino a concorrenza dell’importo evaso. L’attico di Alassio e l’intero patrimonio immobiliare ligure sono quindi a forte rischio di essere vincolati a garanzia del credito dello Stato.

Se gli intermediari finanziari e immobiliari coinvolti nella gestione del patrimonio della donna fossero stati chiamati a rispondere per una eventuale “colpa di organizzazione” ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la loro posizione sarebbe gravemente compromessa. L’accusa potrebbe contestare l’assenza di modelli organizzativi idonei a prevenire reati tributari come quello in esame. Un’organizzazione protetta da un’infrastruttura come quella offerta da Scudo231 avrebbe potuto invece produrre in sede giudiziaria una prova tecnologica immodificabile. Attraverso la sua capacità di ricostruzione causale scientifica, l’ecosistema avrebbe fornito un log dettagliato e non alterabile di tutte le azioni intraprese: l’identificazione iniziale del rischio, le richieste di approfondimento inviate alla cliente, gli alert generati internamente e le segnalazioni inviate alle autorità competenti. Questa documentazione avrebbe dimostrato matematicamente l’assenza di colpa organizzativa, spostando l’intera responsabilità penale e amministrativa sulla condotta fraudolenta del singolo cliente e mettendo l’ente al riparo da sanzioni pecuniarie, interdittive e, soprattutto, dal sequestro dei propri beni. La redazione di Scudo231 evidenzia come la prevenzione tecnologica non sia un costo, ma un asset strategico che discrimina tra la corresponsabilità in un illecito milionario e la piena tutela legale e patrimoniale dell’impresa.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/10/07/risiede-in-russia-ma-vive-in-italia-scoperta-evasione-da-11-milioni_3929339c-2859-4efd-83e6-6cadfa9c82bb.html