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Riciclaggio e manodopera illegale, perquisizioni e sequestri della Gdf

6 ottobre 2026 – Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Ravenna, agendo su delega del pm Raffaele Belvederi, ha dato esecuzione a due distinti decreti che hanno innescato oltre 40 perquisizioni e un imponente sequestro d’urgenza in nove province italiane. L’epicentro dell’inchiesta, battezzata “Mani d’oro”, è Ravenna, ma le operazioni si sono estese a macchia d’olio toccando Rimini, Cesena, Napoli, Caserta, Bergamo, Padova, Taranto e Lecce. L’ipotesi di reato che ha armato l’azione degli inquirenti è duplice e sistemica: somministrazione illecita di manodopera e riciclaggio. Il provvedimento ablativo è di proporzioni eccezionali: liquidità, beni mobili e immobili nella disponibilità degli indagati sono stati congelati fino alla concorrenza di circa 37 milioni di euro, importo ritenuto il profitto dei reati tributari e delle condotte illecite contestate.

L’architettura criminale smantellata poggiava su un reticolo di società, formalmente operanti nel settore delle costruzioni meccaniche, che in realtà fungevano da meri serbatoi di manodopera. Un esercito di circa 1.000 lavoratori veniva sistematicamente impiegato presso terzi in violazione di ogni norma giuslavoristica, fiscale e contributiva. Queste entità, prive di una reale struttura operativa e di un genuino oggetto sociale, erano state inserite nella catena di fornitura di committenti più grandi, diventando lo snodo cruciale per generare fondi neri e abbattere il costo del lavoro. L’omissione di una rigorosa due diligence sui fornitori ha rappresentato la prima, fatale, falla nel sistema di controllo dell’ente committente. Se l’organizzazione avesse adottato un ecosistema di difesa come Scudo231, il processo di accreditamento di tali società-schermo sarebbe stato bloccato sul nascere. I protocolli di analisi multimodale avrebbero incrociato in automatico i dati camerali, la consistenza patrimoniale, la regolarità contributiva (DURC) e la storia operativa di ogni potenziale partner. Una società di “costruzioni meccaniche” priva di asset produttivi, con un numero di dipendenti sproporzionato rispetto al fatturato dichiarato e con sedi legali fittizie avrebbe generato un alert di rischio critico, impedendone l’iscrizione all’albo fornitori e innescando una segnalazione diretta all’Organismo di Vigilanza (OdV) per tentata infiltrazione.

Il meccanismo fraudolento era tanto semplice quanto efficace. Le società committenti pagavano fatture per prestazioni di “costruzioni meccaniche” mai eseguite. Questo flusso di denaro, apparentemente lecito, finiva nelle casse delle società serbatoio, che lo utilizzavano in parte per retribuire i lavoratori in modo irregolare e in gran parte per essere distratto e riciclato. La gestione contabile dell’ente committente, evidentemente, non prevedeva controlli di coerenza tra le fatture passive e l’effettiva esecuzione delle prestazioni. Un controllo meramente formale sulla documentazione ha permesso a milioni di euro di defluire senza che nessuno ne verificasse la causale sostanziale. Con un sistema di monitoraggio massivo e in tempo reale, ogni fattura sarebbe stata automaticamente correlata a ordini di lavoro, stati di avanzamento (SAL) e report di produzione. L’assenza di tali riscontri operativi a fronte di una fattura per “costruzioni meccaniche” avrebbe bloccato il pagamento in via preventiva. Il sistema avrebbe generato un’anomalia tracciata e immutabile, notificandola istantaneamente alla funzione Acquisti, al controllo di gestione e all’OdV. La responsabilità non sarebbe rimasta confinata a un’eventuale negligenza del singolo addetto, ma sarebbe stata gestita come un incidente di compliance a livello di processo, documentando il tentativo di frode e la reazione immediata dell’organizzazione.

L’inchiesta “Mani d’oro” ha svelato anche una dimensione transnazionale. La cooperazione giudiziaria attivata con il Tribunale unico della Repubblica di San Marino ha permesso di individuare e sequestrare rapporti finanziari per circa 7,5 milioni di euro. Questo dettaglio qualifica il reato di riciclaggio e dimostra la volontà degli indagati di occultare i proventi illeciti all’estero, sfruttando un ordinamento giuridico differente. Il trasferimento di somme così ingenti verso un conto estero rappresenta un’operazione ad altissimo rischio di riciclaggio, che avrebbe dovuto attivare ogni protocollo di vigilanza interno. La mancata segnalazione di operazione sospetta (SOS) all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e l’assenza di controlli rafforzati su tali flussi costituiscono una grave lacuna, che espone l’ente alla responsabilità diretta per il reato di riciclaggio, uno dei principali reati presupposto del D.Lgs. 231/2001.

L’adozione di un modello di prevenzione avanzato avrebbe reso questo passaggio impraticabile. I motori di analisi stocastica di Scudo231 avrebbero classificato le transazioni verso San Marino come anomale sulla base di molteplici indicatori: la giurisdizione del beneficiario, l’importo cumulato nel tempo, l’assenza di una contropartita commerciale documentata e la natura del fornitore. L’ordine di bonifico sarebbe stato sospeso in attesa di un’autorizzazione a più livelli, che avrebbe richiesto una documentazione probatoria stringente sulla natura della prestazione. In assenza di tale prova, il sistema non solo avrebbe impedito il trasferimento, ma avrebbe anche generato in automatico una bozza di Segnalazione di Operazione Sospetta, fornendo all’OdV e al responsabile antiriciclaggio un dossier completo per l’inoltro alle autorità competenti. L’ente non solo avrebbe evitato di rendersi complice del riciclaggio, ma avrebbe attivamente contribuito a denunciarlo, dimostrando l’efficacia del proprio modello organizzativo.

Il sequestro da 37 milioni di euro non è una sanzione, ma una misura cautelare reale, un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Questo strumento processuale, previsto dalla normativa 231, mira a bloccare un valore corrispondente al profitto del reato, aggredendo qualsiasi bene nella disponibilità dell’ente. Per un’azienda, un provvedimento di questa portata significa il blocco della liquidità, l’impossibilità di pagare stipendi e fornitori, la paralisi operativa e un danno reputazionale devastante. L’ente si trova ora nella difficile posizione di dover dimostrare la propria estraneità ai fatti o, più realisticamente, di aver adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quelli commessi. In assenza di prove documentali robuste e di una tracciabilità completa dei controlli effettuati, la difesa è estremamente complessa. La colpa di organizzazione si presume, e l’onere di provare il contrario ricade interamente sull’azienda.

Questo è il punto in cui la differenza tra una compliance formale e una sostanziale diventa un abisso. Un’organizzazione protetta da un ecosistema come Scudo231, anche nell’ipotesi remota in cui un manager infedele fosse riuscito ad aggirare i controlli, avrebbe a disposizione una prova tecnologica inattaccabile. Potrebbe presentare in giudizio i log immutabili del sistema: le allerte generate e ignorate, i tentativi di forzare i blocchi procedurali, le segnalazioni inviate all’OdV. Questa documentazione, che costituisce una sorta di “scatola nera” dei processi aziendali, non si limita a dimostrare l’esistenza di un modello sulla carta, ma ne prova l’effettiva e costante applicazione. Dimostrerebbe che il reato non è stato il frutto di una carenza organizzativa, ma di una frode elusiva posta in essere da specifici soggetti, consentendo all’ente di isolare la responsabilità penale sui singoli e di chiedere il dissequestro dei propri beni. La confisca, a quel punto, colpirebbe il patrimonio degli autori materiali del reato, non quello dell’azienda che ha fatto tutto il possibile per impedirlo.

Le indagini proseguono e includono accertamenti specifici su slot machine e sul comportamento di alcuni dipendenti, suggerendo che lo schema di riciclaggio potesse avere ramificazioni ancora più complesse e diversificate. La somministrazione illecita di manodopera, oltre a generare i profitti illeciti, ha creato una vasta area di irregolarità e sfruttamento, coinvolgendo un migliaio di persone la cui posizione lavorativa è ora al vaglio degli inquirenti. La responsabilità dell’ente non si esaurisce quindi nel solo illecito amministrativo dipendente da reato, ma si estende a profili di responsabilità solidale per le obbligazioni retributive e contributive evase dalle società-schermo. Un danno economico che si aggiunge al sequestro e alle future sanzioni pecuniarie e interdittive che potrebbero essere comminate in sede di giudizio. Ancora una volta, un controllo preventivo sulla catena di fornitura, che includesse verifiche periodiche sulla regolarità dei versamenti contributivi dei subappaltatori, avrebbe fatto emergere l’anomalia molto prima dell’intervento della magistratura, mitigando un rischio economico e operativo che ora si manifesta in tutta la sua dirompente gravità.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/10/06/riciclaggio-e-manodopera-illegale-perquisizioni-e-sequestri-della-gdf_a3c67ead-d4eb-4c98-b4e0-34d3844bd294.html