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Riciclaggio ai danni di Ursula Andress, sequestro da 20 milioni

4 settembre 2026 – Alle prime luci dell’alba, i mezzi del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Firenze hanno varcato i cancelli della Tenuta Palazzo al Bosco, a Chiesanuova di San Casciano Val di Pesa. L’operazione, coordinata dalla Dda fiorentina, non era una perquisizione di routine, ma l’esecuzione di un decreto di sequestro preventivo per un valore stimato di 20 milioni di euro. Sotto i sigilli delle Fiamme Gialle sono finiti una villa padronale, dieci ulteriori edifici di pregio, quattordici terreni per un’estensione complessiva di diciotto ettari coltivati a vigne e uliveti, e un’importante collezione di opere d’arte contemporanea. Presente al momento dell’accesso, e destinataria del provvedimento in qualità di indagata, era Caroline Freymond. Il provvedimento cautelare reale congela un patrimonio che, secondo l’ipotesi accusatoria, costituisce il profitto del reato di riciclaggio e autoriciclaggio, commesso ai danni dell’attrice novantenne Ursula Andress.

L’inchiesta italiana rappresenta il terminale di un flusso finanziario illecito partito dalla Svizzera. Le indagini del pubblico ministero del Cantone di Vaud avevano già tracciato un quadro di sistematica distrazione di risorse, quantificando un ammanco di circa 18.000.000 di franchi svizzeri dal patrimonio dell’attrice, gestito dal defunto finanziere Eric Freymond, morto suicida nel luglio 2025. Quei capitali, frutto di una presunta truffa aggravata oggetto del procedimento elvetico, sono stati poi trasferiti in Italia e reinvestiti nell’acquisizione e valorizzazione del complesso immobiliare a soli dieci chilometri da Firenze. La Procura di Firenze contesta come tale operazione di investimento integri le fattispecie previste e punite dagli articoli 648-bis e 648-ter.1 del codice penale, reati che chiamano in causa la responsabilità diretta dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, articolo 25-octies. L’acquisto della tenuta è avvenuto attraverso una o più società veicolo, entità giuridiche che ora si trovano esposte non solo al sequestro, ma anche a una potenziale confisca definitiva del patrimonio e a pesanti sanzioni pecuniarie.

L’intero meccanismo di reimpiego dei capitali illeciti si è fondato su una serie di omissioni di controllo che un’architettura di compliance integrata avrebbe reso impraticabili. Il primo passaggio critico è stato l’accettazione da parte della società italiana dei fondi provenienti dai conti svizzeri. Un trasferimento di tale entità, circa 18 milioni di franchi, avrebbe dovuto attivare i più rigorosi protocolli antiriciclaggio. In un’organizzazione dotata di un ecosistema di controllo come Scudo231, un simile flusso finanziario transfrontaliero, soprattutto se collegato a soggetti esposti o a indagini estere già note, avrebbe generato un’allerta automatica e bloccante. I sistemi di analisi multimodale avrebbero classificato l’operazione come ad altissimo rischio, imponendo una enhanced due diligence che avrebbe fatto emergere immediatamente il collegamento con il procedimento penale in corso nel Cantone di Vaud. L’Organismo di Vigilanza (OdV) sarebbe stato informato in tempo reale, e il flusso finanziario sarebbe stato congelato in attesa di documentazione probante sulla sua liceità, documentazione che in questo caso non sarebbe mai potuta essere fornita. La mancata adozione di un presidio di questo tipo ha invece lasciato la porta aperta, trasformando la società italiana in un terminale inconsapevole o, peggio, complice del riciclaggio.

Successivamente, i capitali illeciti sono stati impiegati per l’acquisto degli asset immobiliari. Questa fase ha richiesto la redazione di atti notarili, perizie e contratti, coinvolgendo professionisti esterni. Tuttavia, la responsabilità primaria ricade sull’organo amministrativo della società acquirente, che ha deliberato e autorizzato l’impiego di fondi privi di una chiara e lecita provenienza economica. L’assenza di una tracciabilità rigorosa e di una segregazione contabile tra i capitali in ingresso e le decisioni di investimento rappresenta una grave lacuna organizzativa. Se la società veicolo avesse implementato un modello di gestione del rischio, la delibera di acquisto sarebbe stata subordinata a un processo di validazione interna che ne avrebbe verificato la coerenza con le fonti di finanziamento. Un motore causale proprietario, come quello integrato in Scudo231, avrebbe collegato la proposta di investimento immobiliare da 20 milioni di euro al precedente flusso finanziario anomalo proveniente dalla Svizzera, creando una traccia digitale immodificabile dell’incongruenza. L’operazione sarebbe stata segnalata come non conforme ai protocolli 231, innescando un’escalation obbligatoria verso il collegio sindacale e l’OdV, che avrebbero avuto il potere e il dovere di bloccarla. Invece, l’assenza di questi controlli ha permesso di “ripulire” il denaro, conferendogli una parvenza di liceità attraverso l’investimento nel mattone toscano.

Il sequestro si è esteso anche a una collezione di opere d’arte contemporanea, per la cui valutazione è stato nominato un perito. L’investimento in beni artistici è una classica modalità di riciclaggio, data la difficoltà di una valutazione oggettiva e la relativa facilità di movimentazione. Anche in questo caso, l’acquisto di opere per importi significativi da parte di una società la cui missione principale è la gestione agricola o immobiliare avrebbe dovuto sollevare interrogativi sulla coerenza dell’operazione rispetto all’oggetto sociale. Un sistema di controllo di gestione efficace non si limita a verificare la disponibilità finanziaria, ma analizza la logica economica di ogni transazione. La mancanza di un presidio che monitorasse la coerenza delle spese rispetto al core business ha consentito un’ulteriore diversificazione dell’investimento illecito. Questo tipo di anomalia gestionale, ovvero l’acquisto di beni non strumentali all’attività tipica, sarebbe stata immediatamente rilevata da un sistema di monitoraggio massivo e in tempo reale, che avrebbe richiesto una giustificazione formale e documentata da parte dell’organo amministrativo. Tale giustificazione, se assente o palesemente incongrua, avrebbe costituito un’ulteriore bandiera rossa per le funzioni di controllo, fornendo una prova documentale della gestione anomala e potenzialmente illecita.

La posizione di Caroline Freymond come indagata e la tragica fine del marito Eric delineano un quadro in cui le responsabilità personali si intrecciano in modo inestricabile con la “colpa di organizzazione” dell’ente utilizzato per il reimpiego. Il D.Lgs. 231/2001 è stato introdotto proprio per colpire l’ente quando il reato viene commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da parte di soggetti in posizione apicale. In questo scenario, il vantaggio per la società è evidente: un arricchimento patrimoniale di 20 milioni di euro. L’interesse era quello di occultare l’origine delittuosa dei fondi. La Procura di Firenze, applicando il principio di responsabilità amministrativa degli enti, ha potuto quindi procedere al sequestro preventivo dei beni intestati alla società, finalizzato alla confisca per equivalente. Questo significa che l’intero patrimonio della Tenuta Palazzo al Bosco, anche se acquisito formalmente in modo lecito tramite compravendita, è ora a rischio di essere definitivamente incamerato dallo Stato perché considerato il prodotto o il profitto del reato di riciclaggio.

L’adozione e l’efficace attuazione di un Modello Organizzativo 231, supportato da un’infrastruttura tecnologica adeguata, avrebbe fornito alla società una linea di difesa invalicabile. Di fronte a un’accusa di questo tipo, l’ente avrebbe potuto dimostrare, attraverso log e registri immodificabili, di aver messo in atto tutte le cautele necessarie per prevenire la commissione del reato. L’ecosistema sovrano di Scudo231 avrebbe prodotto una prova tecnologica, un XAI Packet, in grado di ricostruire scientificamente ogni passaggio: l’allerta sul flusso svizzero, il blocco dell’operatività, le segnalazioni all’OdV, i verbali di dissenso degli organi di controllo. In questo modo, l’azione dei Freymond sarebbe stata qualificata come commessa “in elusione fraudolenta” del modello, una delle cause di esclusione della responsabilità dell’ente previste dal decreto. La società avrebbe potuto proteggere il proprio patrimonio, dimostrando che la colpa non era organizzativa, ma esclusivamente individuale. L’assenza di tale scudo difensivo, invece, espone l’ente alla massima sanzione possibile: la perdita totale degli asset, oltre a sanzioni pecuniarie che possono arrivare a milioni di euro. L’operazione della Guardia di Finanza non è quindi solo la fine di un’indagine, ma la dimostrazione plastica di come le omissioni nei controlli interni si traducano in un rischio esistenziale per il patrimonio aziendale.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/03/26/riciclaggio-ai-danni-di-ursula-andress-sequestro-da-20-milioni-_b4d23177-6581-43ca-87b4-36938478b1c7.html