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Riciclaggio ai danni di Ursula Andress, sequestro da 20 milioni

4 settembre 2026 – La Guardia di Finanza di Firenze esegue un sequestro preventivo su un patrimonio immobiliare del valore di 20 milioni di euro. I sigilli vengono apposti a 11 immobili di prestigio e 14 terreni coltivati a vigneto e uliveto, per un’estensione complessiva di 18 ettari, nel cuore della campagna di San Casciano Val di Pesa. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia fiorentina, congela la totalità della tenuta di Palazzo al Bosco, ritenuta dalla Procura il profitto diretto dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio perpetrati ai danni della celebre attrice Ursula Andress, formalmente indicata come persona offesa nel procedimento. Il provvedimento ablativo colpisce anche una collezione di opere d’arte, raccolta negli anni da Carolina ed Eric Freymond.

L’intera vicenda giudiziaria trae origine da una denuncia depositata tempo prima dall’attrice presso l’autorità giudiziaria del cantone di Vaud, in Svizzera. In quella sede, la parte offesa aveva lamentato una progressiva e inspiegabile depauperazione del proprio patrimonio, un’erosione finanziaria che l’accusa elvetica ha imputato direttamente a coloro che erano stati incaricati della gestione dei suoi capitali. Al centro della rete di gestione fiduciaria vi era Eric Freymond, storico gestore patrimoniale della Andress, deceduto suicida nel 2025. Secondo gli inquirenti svizzeri, Freymond, agendo in concorso con almeno altri due professionisti, anch’essi oggi indagati per truffa, avrebbe sistematicamente sottratto ingenti capitali dai conti della sua cliente.

Questa prima fase, quella della truffa, rappresenta il reato presupposto da cui scaturisce l’intera operazione di riciclaggio. I capitali, una volta distratti illecitamente, dovevano essere ripuliti e reinvestiti per occultarne l’origine delittuosa. È qui che si innesta la responsabilità dell’ente e si manifesta la prima, fatale, assenza di controlli efficaci. La società di gestione patrimoniale o il trust che operava per conto di Freymond ha evidentemente fallito nel monitorare le operazioni del suo stesso amministratore. Se tale entità avesse adottato un ecosistema di controllo come Scudo231, la truffa stessa sarebbe stata intercettata sul nascere. Ogni mandato di gestione patrimoniale sarebbe stato digitalizzato e tradotto in un set di regole operative vincolanti all’interno del sistema. Qualsiasi disposizione di pagamento o investimento da parte di Freymond che deviasse dal profilo di rischio concordato con la cliente, o che fosse indirizzata verso conti o entità non preventivamente censite e validate, avrebbe generato un alert bloccante in tempo reale. L’operazione anomala non sarebbe stata eseguita, ma scalata automaticamente all’Organismo di Vigilanza e alla funzione di compliance, generando una registrazione immutabile dell’evento e del tentativo di violazione. La depauperazione patrimoniale non sarebbe mai avvenuta.

Invece, i fondi sono fluiti senza ostacoli dalla Svizzera verso l’Italia. L’ipotesi investigativa della Dda di Firenze è netta: i proventi della truffa sono stati impiegati per acquistare il complesso immobiliare di Palazzo al Bosco e una serie di opere d’arte di valore. Questa attività di investimento costituisce il nucleo delle contestazioni di riciclaggio e autoriciclaggio. Il denaro di provenienza illecita è stato trasformato in beni immobili e mobili di lusso, ostacolando concretamente l’identificazione della sua origine delittuosa. L’indagine italiana si concentra ora sulla vedova del promotore finanziario, Carolina Freymond, indagata per aver partecipato, secondo l’accusa, a queste operazioni di “ripulitura”.

La persona giuridica italiana – la società immobiliare intestataria della tenuta – è ora esposta direttamente alle conseguenze del Decreto Legislativo 231/2001. I reati di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) sono infatti inclusi nel catalogo dei reati presupposto che fondano la responsabilità amministrativa degli enti. Il sequestro preventivo eseguito dalla Guardia di Finanza non è solo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti delle persone fisiche indagate, ma è soprattutto un sequestro finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato nei confronti dell’ente. L’intera tenuta da 20 milioni di euro è considerata profitto del reato di riciclaggio e, in quanto tale, è soggetta ad aggressione patrimoniale.

Anche in questa seconda fase, quella dell’investimento in Italia, l’assenza di presidi di controllo adeguati è stata determinante. La società veicolo utilizzata per l’acquisto del complesso immobiliare ha agito come un mero schermo, senza porre in essere alcuna verifica sulla provenienza dei capitali impiegati. Se questa società immobiliare fosse stata dotata di un protocollo di controllo avanzato, l’operazione sarebbe stata segnalata come ad altissimo rischio. Un sistema come Scudo231 avrebbe attivato immediatamente la procedura di adeguata verifica rafforzata prevista dalla normativa antiriciclaggio. I motori di analisi del sistema avrebbero incrociato i dati del titolare effettivo (Eric Freymond e soci), la natura transfrontaliera dei fondi e l’incoerenza tra l’operazione immobiliare e il profilo economico-finanziario dichiarato. Sarebbe scattata una segnalazione automatica al Responsabile Antiriciclaggio interno e all’Organismo di Vigilanza, con la conseguente e obbligatoria trasmissione di una Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF). L’ente, documentando tale processo, avrebbe dimostrato di aver adottato tutte le cautele necessarie per prevenire il compimento di reati al suo interno, potendo così invocare un’esimente dalla responsabilità 231. Il sequestro, se anche fosse stato disposto, avrebbe avuto basi molto più deboli e l’ente avrebbe avuto a disposizione prove tecnologiche inoppugnabili per chiederne il riesame e la revoca.

L’inchiesta fiorentina, che si avvale della cooperazione giudiziaria internazionale con le autorità svizzere, sta ora ricostruendo l’intera filiera del denaro. Il ruolo dei due professionisti indagati a Vaud per truffa è cruciale per definire il perimetro del concorso di persone nel reato. La loro eventuale consulenza nella strutturazione delle operazioni di trasferimento e investimento dei capitali potrebbe aggravare il quadro accusatorio, delineando un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di reati finanziari. La morte di Eric Freymond nel 2025 ha estinto il reato nei suoi confronti, ma non ha fermato l’azione penale verso gli altri concorrenti né, soprattutto, l’azione patrimoniale volta a recuperare i profitti illeciti.

Il danno per l’ente che oggi si vede privato del suo intero patrimonio è catastrofico. Al di là del blocco operativo causato dal sequestro, la prospettiva finale è quella della confisca, una sanzione di natura ablativa che comporta l’acquisizione definitiva dei beni da parte dello Stato. A ciò si aggiungerebbero le pesantissime sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs. 231/2001, calcolate in quote il cui valore può arrivare a decine di milioni di euro, e le sanzioni interdittive, come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o la revoca di licenze e autorizzazioni. L’assenza di un modello organizzativo e di gestione (MOG) idoneo ed efficacemente attuato espone l’ente a una condanna quasi certa, poiché l’onere di provare l’esistenza e l’efficacia dei presidi di controllo ricade sull’ente stesso.

La difesa della società immobiliare si preannuncia complessa. Senza registrazioni, log di controllo, procedure tracciate e verbali di un Organismo di Vigilanza che abbia effettivamente vigilato, sarà quasi impossibile dimostrare di aver fatto tutto il possibile per prevenire il reato. La Procura potrà facilmente sostenere che l’ente è stato uno strumento passivo, o addirittura connivente, nelle mani dei riciclatori, e che l’operazione è stata realizzata proprio grazie alla colpa di organizzazione della società. La ricostruzione offerta dalla REDAZIONE SCUDO231 evidenzia come la mera esistenza di una procedura “sulla carta” sia del tutto inutile in sede processuale. Ciò che il giudice valuta è l’efficacia concreta del modello, la sua capacità di intercettare e gestire le anomalie. Un sistema integrato, che non si basa su controlli a campione ma su un monitoraggio massivo e in tempo reale di tutte le operazioni sensibili, fornisce quella prova tecnologica che la difesa oggi non ha. Avrebbe potuto produrre un “pacchetto probatorio” generato dal sistema, contenente i log immodificabili degli alert generati, delle escalation attivate e delle decisioni prese dalle funzioni di controllo, dimostrando che il reato è stato commesso da singoli individui che hanno agito eludendo fraudolentemente i presidi aziendali. Questa non è una mera sfumatura legale: è la differenza tra la sopravvivenza dell’ente e la sua totale dissoluzione per effetto della confisca e delle sanzioni.

L’indagine prosegue per accertare eventuali ulteriori complicità e per tracciare altri possibili flussi di denaro. Il sequestro di Palazzo al Bosco rappresenta solo la punta dell’iceberg di un’operazione finanziaria complessa e transnazionale, un caso da manuale su come la ricchezza illecita, generata da un reato apparentemente “tradizionale” come la truffa, possa essere riciclata attraverso investimenti apparentemente legittimi nel settore immobiliare e artistico. La vicenda sottolinea la vulnerabilità di società e professionisti che, privi di adeguati sistemi di difesa preventiva, diventano anelli deboli della catena antiriciclaggio e veicoli inconsapevoli – o consapevoli – per la commissione di gravi reati economici, con conseguenze patrimoniali e reputazionali devastanti.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/03/26/riciclaggio-ai-danni-di-ursula-andress-sequestro-da-20-milioni_718d105a-5054-4f0a-818b-bf7fccdba924.html