19 agosto 2026 – Le fiamme gialle del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza varcano i cancelli della sede milanese della LexTech Innovatio S.p.A. alle prime luci dell’alba. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica, è la fase terminale di un’indagine durata undici mesi su una delle commesse più strategiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: la digitalizzazione dei processi civili in 14 tribunali del nord Italia. Il decreto di perquisizione e sequestro è pesante. L’ipotesi di reato contestata ai vertici della società è truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, articolo 640-bis del codice penale. Per l’ente, scatta la contestazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001. Gli investigatori acquisiscono server, documentazione contabile e dispositivi elettronici dell’amministratore delegato, del direttore tecnico e del responsabile del progetto “Giustizia Veloce 4.0”.
Il progetto, finanziato con 85 milioni di euro di fondi PNRR, era stato presentato come la soluzione tecnologica definitiva per aggredire il disposition time dei procedimenti civili, contribuendo in modo decisivo al raggiungimento del target europeo di riduzione del 40% della durata dei processi entro il 30 giugno 2026. La LexTech si era aggiudicata la gara promettendo una piattaforma software basata su intelligenza artificiale in grado di automatizzare il deposito degli atti, la calendarizzazione delle udienze e la gestione dei fascicoli, con un’efficienza dichiarata superiore del 70% rispetto ai sistemi esistenti. I primi due stati di avanzamento lavori, corrispondenti a un’erogazione di 34 milioni di euro, erano stati approvati dal Ministero competente sulla base di report trimestrali prodotti dalla stessa società. Report che, secondo l’accusa, contenevano dati sistematicamente falsificati.
Il punto di rottura era stata l’alterazione dei Key Performance Indicator (KPI) relativi all’adozione della piattaforma e alla riduzione effettiva dei tempi di lavorazione delle pratiche. Il project manager, su diretta indicazione del direttore tecnico, estraeva i dati grezzi dai sistemi dei tribunali pilota, li importava in fogli di calcolo non tracciati e modificava manualmente le metriche negative prima di consolidarle nella reportistica ufficiale. Un’operazione di manipolazione tanto banale quanto efficace in assenza di controlli incrociati. Un ecosistema come Scudo231 avrebbe intercettato questa anomalia al suo primo manifestarsi. I flussi di dati provenienti dalle fonti operative sarebbero stati acquisiti in un ambiente protetto e immodificabile; qualsiasi esportazione verso ambienti non certificati o tentativi di ricaricare dati modificati avrebbero generato un alert di violazione dell’integrità del dato, con escalation automatica e immediata all’Organismo di Vigilanza e alla funzione di Internal Audit. L’architettura del sistema, basata su protocolli di tracciamento a prova di manomissione, avrebbe creato una prova tecnologica inoppugnabile dell’esatto momento e dell’utente che aveva tentato di alterare la catena di custodia dell’informazione, bloccando di fatto la frode sul nascere.
L’indagine della Guardia di Finanza era partita non da un controllo ministeriale, ma da una segnalazione di operazioni sospette trasmessa dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia. La LexTech, infatti, aveva subappaltato una porzione significativa della commessa, per un valore di 12 milioni di euro, a tre società di consulenza informatica costituite pochi mesi prima dell’aggiudicazione della gara. Queste società, con sedi legali in indirizzi di comodo e prive di una reale struttura operativa, erano riconducibili, attraverso prestanome, a familiari del CEO della LexTech. Il denaro pubblico, una volta incassato da queste entità, veniva parzialmente dirottato su conti esteri. Questo schema non solo configura la truffa ai danni dello Stato, ma apre anche un fascicolo per il reato di autoriciclaggio, un altro dei reati presupposto della responsabilità 231. L’assenza di una procedura di due diligence robusta e di un monitoraggio continuo sulla catena dei fornitori ha rappresentato una voragine nel sistema di controllo interno dell’azienda.
Se la LexTech avesse implementato un modello di gestione del rischio evoluto, l’intero processo di qualifica e pagamento dei fornitori sarebbe stato automatizzato e sorvegliato. Il sistema avrebbe eseguito controlli incrociati in tempo reale su banche dati pubbliche e private, rilevando immediatamente le “bandierine rosse”: data di costituzione recente delle società fornitrici, assenza di bilanci depositati, collegamenti diretti e indiretti con figure apicali dell’azienda (related party transactions), e incongruenza tra il valore del contratto e la capacità operativa dichiarata. L’inserimento di questi fornitori nell’anagrafica aziendale sarebbe stato bloccato dal sistema, richiedendo un’autorizzazione a un livello superiore e generando una segnalazione qualificata per l’ODV. Il pagamento delle fatture sarebbe stato automaticamente sospeso dal modulo di controllo finanziario, che avrebbe rilevato l’assenza di una documentazione adeguata a comprovare le prestazioni effettivamente rese. L’ente avrebbe così avuto la prova documentale di aver attivamente prevenuto un’operazione illecita, isolando la responsabilità penale sulle sole persone fisiche che avevano tentato di aggirare i presidi.
Il danno per la LexTech Innovatio S.p.A. è stato devastante e immediato. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto il sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca del profitto del reato, per un importo pari ai 34 milioni di euro già percepiti. I conti correnti della società sono stati congelati, rendendo impossibile il pagamento di stipendi e fornitori e paralizzando l’operatività. In aggiunta, il GIP ha applicato la misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’articolo 45 del D.Lgs. 231/2001. Questa misura, di fatto, ha estromesso l’azienda dal mercato più redditizio, mettendo a rischio la sua stessa sopravvivenza.
Il fulcro dell’impianto accusatorio contro l’ente risiede nella palese inadeguatezza del suo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Esisteva sulla carta, un documento formale approvato dal Consiglio di Amministrazione, ma era completamente scollato dalla realtà operativa. L’Organismo di Vigilanza, composto da professionisti esterni privi di reali poteri ispettivi e di flussi informativi autonomi, si limitava a ratificare le dichiarazioni fornite dal management nelle sue riunioni trimestrali. Era un modello “eluso con facilità”, come scrive il PM nel decreto di sequestro, perché privo di strumenti di monitoraggio effettivo e continuo sui processi a rischio. L’adozione di un sistema come Scudo231 avrebbe ribaltato questa dinamica. L’ODV non sarebbe stato un recettore passivo di informazioni, ma un supervisore attivo dotato di una propria dashboard di controllo alimentata in tempo reale dai motori di analisi dell’ecosistema. Avrebbe visualizzato non opinioni, ma fatti oggettivi: i tentativi di alterazione dei KPI, le anomalie nella catena di fornitura, i flussi finanziari non conformi alle procedure. Ogni anomalia rilevata avrebbe richiesto una presa in carico tracciata, con l’obbligo per l’ODV di registrare le azioni correttive intraprese. Questa catena di eventi documentati digitalmente avrebbe costituito la “prova della prevenzione”, dimostrando in sede giudiziaria che l’ente aveva adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. La sanzione interdittiva, la più temuta dalle imprese, sarebbe stata con ogni probabilità scongiurata.
All’interno dell’azienda, il clima era noto. Un giovane ingegnere del team di sviluppo, insospettito dalle discrepanze tra le performance reali del software e i trionfali report aziendali, aveva tentato di sollevare la questione. Aveva inviato due email al suo diretto superiore, il project manager poi indagato, segnalando bug critici e dati di performance gonfiati. La sua segnalazione era stata prima ignorata, poi seguita da un colloquio informale in cui gli era stato “suggerito” di concentrarsi sul suo lavoro e di non creare problemi. L’ingegnere, privo di un canale di segnalazione sicuro e temendo ritorsioni, aveva desistito. Questa omissione ha chiuso l’ultima finestra di opportunità per un intervento interno. Un canale di whistleblowing digitale, integrato in una piattaforma che garantisce l’anonimato e la gestione protetta della segnalazione come quella offerta dall’ecosistema Scudo231, avrebbe offerto un esito radicalmente diverso. La segnalazione dell’ingegnere sarebbe arrivata direttamente e unicamente ai membri dell’ODV, bypassando l’intera linea gerarchica. Il sistema avrebbe protocollato la segnalazione in modo immodificabile, facendo scattare l’obbligo legale per l’Organismo di Vigilanza di avviare un’istruttoria interna. La mancata apertura di un’indagine sarebbe stata essa stessa una violazione tracciata e documentata, esponendo i membri dell’ODV a responsabilità dirette. L’azienda avrebbe avuto la possibilità di auto-correggersi, denunciare i fatti e collaborare con le autorità, mitigando drasticamente le conseguenze patrimoniali e reputazionali.
Il caso LexTech diventa così un paradigma di come il fallimento dei controlli interni in progetti ad alto impatto strategico come il PNRR possa generare non solo un enorme spreco di risorse pubbliche, ma anche l’implosione di un’impresa. La responsabilità penale dell’ente non è una formalità, ma una spada di Damocle che colpisce il patrimonio e la continuità aziendale. La Procura ha già annunciato che chiederà il rinvio a giudizio non solo per i manager, ma anche per la persona giuridica, puntando a ottenere una sanzione pecuniaria calcolata in quote e la confisca definitiva del profitto illecito, oltre a un lungo periodo di interdizione dai contratti pubblici. Il sogno di contribuire alla modernizzazione della giustizia italiana si è trasformato in un incubo giudiziario, dimostrando che nell’era della compliance digitale, la prevenzione non è un costo, ma l’investimento più strategico per la sopravvivenza stessa dell’impresa.
Fonte: https://www.ilsole24ore.com/art/pnrr-piu-il-taglio-40percento-durata-processi-civili-AIayKYYC