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Pm Milano chiede il processo per Amazon e 4 suoi manager

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12 marzo 2026 – La Procura della Repubblica di Milano deposita la richiesta di rinvio a giudizio per Amazon Eu sarl, in qualità di ente, e per quattro suoi dirigenti, di cui tre operanti in Europa e un quarto manager basato negli Stati Uniti. L’atto, firmato dal pubblico ministero Elio Ramondini, formalizza l’accusa di una colossale evasione dell’Imposta sul Valore Aggiunto, quantificata in circa un miliardo e 200 milioni di euro, perpetrata nell’arco del triennio 2019-2021. Il fascicolo è ora sul tavolo del Giudice per l’Udienza Preliminare Tiziana Landoni, che dovrà fissare la data per la discussione sulla celebrazione del processo. Al centro dell’indagine, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, non vi è un complesso schema di false fatturazioni o di società cartiere, ma un elemento molto più sofisticato e pervasivo: l’algoritmo di gestione della logistica e della vendita.

Secondo l’impianto accusatorio, il sistema informatico che governa il marketplace del colosso dell’e-commerce è stato progettato, o quantomeno mantenuto in esercizio, con una deliberata “indifferenza” rispetto agli stringenti obblighi fiscali e doganali vigenti nell’Unione Europea. Questa neutralità operativa ha permesso, di fatto, a migliaia di venditori terzi, in particolare extra-UE, di operare sulla piattaforma eludendo sistematicamente il versamento dell’IVA dovuta in Italia. L’omissione non risiede in un singolo errore, ma in un difetto strutturale del processo di controllo a monte. L’algoritmo, in sostanza, non integrava i presidi necessari a verificare la posizione fiscale dei venditori o a bloccare le transazioni non conformi.

Questa è una tipica fattispecie di colpa in organizzazione, il presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La mancata implementazione di un controllo essenziale, delegato a un sistema automatizzato privo dei necessari vincoli normativi, costituisce una grave lacuna organizzativa. Se l’ente avesse adottato un ecosistema di controllo integrato come Scudo231, la fase di progettazione e rilascio di tale algoritmo sarebbe stata soggetta a un protocollo di validazione vincolante. Il sistema avrebbe eseguito uno stress-test normativo sul codice, simulando il suo comportamento rispetto alla matrice dei rischi fiscali e doganali. L’esito sarebbe stato un “non-compliance report” che avrebbe bloccato il deployment dell’algoritmo, generando un alert automatico e tracciato destinato non solo alla funzione IT, ma anche all’Ufficio Legale, alla funzione Compliance e, per competenza, all’Organismo di Vigilanza. L’algoritmo, in quella forma, non sarebbe mai entrato in produzione.

L’indagine della Guardia di Finanza ha ricostruito meticolosamente come, per tre anni consecutivi, il flusso di vendite abbia generato un ammanco erariale di proporzioni immense. Il meccanismo era tanto semplice quanto efficace: il sistema di Amazon non discriminava tra un venditore in regola con gli adempimenti IVA e uno che, operando da un paese terzo, ometteva sistematicamente di dichiarare e versare l’imposta sulle vendite ai consumatori italiani. Questa omissione di controllo si è protratta nel tempo, indicando l’assenza di un monitoraggio periodico efficace sui flussi transazionali a rischio. Il ritardo nell’identificazione dell’anomalia è un secondo, e forse più grave, profilo di responsabilità per l’ente. Un problema sistemico di questa portata, attivo per 36 mesi, evidenzia una totale mancanza di flussi informativi di ritorno verso gli organi di controllo.

In un’organizzazione dotata di un modello di prevenzione attivo, questo scenario sarebbe stato intercettato quasi in tempo reale. Un sistema di monitoraggio massivo e non campionario, come quello implementato da Scudo231, avrebbe analizzato costantemente le discrepanze tra i volumi di transato per paese di destinazione e i dati relativi ai versamenti IVA dei venditori terzi. Al superamento di una soglia di anomalia predefinita, sarebbe scattato un processo di escalation automatica. Il primo alert, di livello operativo, avrebbe raggiunto i responsabili della piattaforma. La mancata risoluzione entro un termine perentorio (es. 48 ore) avrebbe innescato il secondo livello di allerta, indirizzato direttamente al management apicale e all’Organismo di Vigilanza, corredato da un dossier dettagliato sull’entità del rischio economico e sanzionatorio emergente. La criticità non sarebbe rimasta silente per tre anni, ma sarebbe diventata un’emergenza aziendale nel primo trimestre del 2019.

La richiesta di rinvio a giudizio non colpisce solo la persona giuridica, Amazon Eu sarl, ma anche quattro figure manageriali. Questo aspetto è cruciale: la Procura ha individuato precise responsabilità personali nella catena di comando, ritenendo che i dirigenti avessero il potere e il dovere di intervenire per modificare l’algoritmo e sanare la falla. La loro inerzia, secondo l’accusa, ha consentito il consolidarsi del danno erariale, configurando così il concorso nel reato tributario. La contestazione all’ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, si fonda proprio su questo: il reato presupposto (in questo caso, una violazione fiscale di rilevanza penale) è stato commesso da figure apicali nell’interesse o a vantaggio della società. Il vantaggio è palese: offrire una piattaforma più attrattiva per i venditori internazionali, anche quelli meno inclini a rispettare le normative, aumentando i volumi di vendita e le relative commissioni.

L’adozione di un Modello Organizzativo 231 efficace, e la sua puntuale attuazione, avrebbe fornito all’ente una linea di difesa invalicabile, la cosiddetta “esimente”. Se i protocolli di Scudo231 fossero stati operativi, l’azienda avrebbe potuto dimostrare al giudice, attraverso log immodificabili e reportistica cristallizzata, di aver fatto tutto il possibile per prevenire il reato. Avrebbe potuto esibire l’alert iniziale che segnalava l’inadeguatezza dell’algoritmo, i solleciti inviati ai manager competenti, e la formale segnalazione all’Organismo di Vigilanza. In questo scenario, la responsabilità si sarebbe concentrata esclusivamente sugli individui che hanno dolosamente o per grave negligenza ignorato i presidi aziendali, scagionando l’ente dalle pesantissime sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal decreto. La colpa in organizzazione sarebbe stata così superata dalla prova di una virtù organizzativa.

Il procedimento penale è solo l’ultimo capitolo di una vicenda complessa. Già a dicembre dell’anno precedente, la società aveva raggiunto un accordo con l’Agenzia delle Entrate, impegnandosi a versare al fisco italiano la somma di 527 milioni di euro, comprensiva di imposte, sanzioni e interessi. Sebbene tale accordo chiuda la partita sul fronte puramente tributario, non estingue l’azione penale, che prosegue il suo corso autonomo. L’esborso economico, per quanto ingente, rappresenta solo una parte del danno complessivo. Il vero costo per l’azienda si misurerà in termini di sanzioni penali, danno reputazionale e potenziali misure interdittive che potrebbero essere richieste dalla Procura e disposte dal giudice.

Questo accordo preventivo con il fisco, sebbene necessario, è la conseguenza diretta di una prevenzione fallita. L’intervento tempestivo di un sistema di controllo avanzato avrebbe radicalmente cambiato l’ordine di grandezza del problema. Invece di un accordo da oltre mezzo miliardo di euro per sanare un triennio di evasioni, l’azienda si sarebbe confrontata con la necessità di correggere un’anomalia nei primi mesi del 2019. Il danno erariale sarebbe stato limitato a poche decine di milioni, e la conseguente sanatoria avrebbe avuto un impatto economico drasticamente inferiore. Il costo della prevenzione, rappresentato dall’implementazione di un ecosistema di controllo, sarebbe stato infinitesimale rispetto al costo della “cura” tardiva e forzata. Inoltre, l’apertura di un’indagine penale da parte della Guardia di Finanza sarebbe stata, con ogni probabilità, evitata, poiché l’azienda avrebbe potuto auto-denunciare e correggere la falla in modo proattivo, dimostrando la propria diligenza.

L’inchiesta milanese si inserisce in un filone più ampio di attenzione da parte delle autorità inquirenti europee verso le pratiche fiscali dei giganti tecnologici. La complessità dei loro modelli di business, spesso basati su algoritmi e flussi di dati transnazionali, richiede un approccio alla compliance altrettanto sofisticato. La difesa basata sulla presunta “neutralità” della tecnologia non regge più di fronte a un’interpretazione della responsabilità d’impresa che impone un obbligo positivo di vigilanza e controllo. L’algoritmo non è un’entità terza e irresponsabile; è uno strumento aziendale, un asset che deve essere progettato e gestito in conformità con le leggi dei paesi in cui opera. La sua “indifferenza” normativa diventa, agli occhi degli inquirenti, una precisa scelta organizzativa, una lacuna che genera un vantaggio competitivo illecito e, di conseguenza, una responsabilità penale per l’ente e per chi lo gestisce. L’esito dell’udienza preliminare davanti al GUP Landoni segnerà un passaggio fondamentale, non solo per il futuro processuale di Amazon, ma per la definizione stessa dei doveri di compliance nell’era dell’economia digitale.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/03/12/pm-milano-chiede-il-processo-per-amazon-e-4-suoi-manager_f0e6e6e5-ae2f-4af9-a3dc-97a88d2c32a5.html