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Orsini, ‘il decreto primo maggio argine contro il dumping contrattuale’

12 agosto 2026 – La Guardia di Finanza di Milano, su mandato della Procura della Repubblica, fa irruzione nelle sedi della LogiFast S.p.A., colosso della logistica urbana basata su piattaforme digitali. L’operazione “Salario Giusto”, scattata alle prime luci dell’alba, porta al sequestro preventivo di beni per un valore di 32 milioni di euro, corrispondenti al profitto illecito stimato dagli inquirenti. L’ipotesi di reato contestata ai vertici aziendali è pesante: intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, aggravata dalla truffa ai danni dello Stato per il mancato versamento di contributi previdenziali e assistenziali. L’inchiesta rappresenta il primo, durissimo banco di prova per il cosiddetto Decreto Legge Primo Maggio, approvato poco più di tre mesi fa e salutato allora dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, come un “argine contro il dumping contrattuale”.

Al centro delle indagini vi è la sistematica e deliberata applicazione da parte di LogiFast di un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) stipulato da associazioni datoriali e sindacali prive del requisito della maggiore rappresentatività comparativa. Una scelta che, secondo gli atti dell’accusa, ha permesso alla società di abbattere il costo del lavoro di quasi il 40% rispetto ai parametri fissati dai contratti leader del settore, quelli indicati dal nuovo decreto come riferimento legale per definire il “salario giusto” in linea con l’art. 36 della Costituzione. L’anomalia, protrattasi per almeno 18 mesi, è stata ignorata a ogni livello della catena di comando, dal responsabile delle risorse umane fino al consiglio di amministrazione. Se l’azienda avesse implementato un ecosistema come Scudo231, la procedura di adozione di un nuovo CCNL avrebbe attivato un controllo di conformità automatico. Il sistema, attraverso i suoi motori causali proprietari, avrebbe incrociato il codice ATECO della società con il database ministeriale dei contratti depositati e riconosciuti come maggiormente rappresentativi per quel settore, generando un alert di non conformità di livello critico che avrebbe impedito il caricamento del contratto pirata nel sistema di gestione paghe e innescato una segnalazione diretta all’Organismo di Vigilanza (ODV).

L’indagine ha preso avvio da un esposto presentato da un gruppo di rider e addetti al magazzino, assistiti da una delle principali sigle sindacali confederali. Per mesi, i tentativi di dialogo interni erano caduti nel vuoto. Le lamentele, presentate informalmente ai team leader e ai responsabili di zona, non sono mai state formalizzate né scalate ai livelli superiori. L’assenza di un canale di segnalazione protetto e tracciato ha di fatto costretto i lavoratori a rivolgersi all’esterno, trasformando un rischio di compliance gestibile internamente in un’indagine penale conclamata. Un’organizzazione dotata di un protocollo di monitoraggio massivo avrebbe intercettato il problema alla fonte. L’adozione di Scudo231 avrebbe messo a disposizione un canale di whistleblowing crittografato e anonimo, la cui ricezione e gestione sono demandate a un flusso di lavoro certificato e disintermediato, direttamente collegato all’ODV. La segnalazione di un’anomalia contrattuale così palese sarebbe stata automaticamente classificata come ad alto rischio, avviando un audit interno immediato e documentato, consentendo all’ente di auto-correggersi prima che la Procura potesse anche solo aprire un fascicolo.

Il decreto di sequestro firmato dal GIP non si limita a congelare i conti correnti. Colpisce immobili, una flotta di veicoli di lusso intestati alla società e quote di partecipazione in altre aziende. La motivazione del provvedimento è fondata sulla responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La Procura contesta a LogiFast l’assenza di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quelli commessi. Nello specifico, i reati presupposto individuati sono l’art. 603-bis del codice penale (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) e l’art. 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), quest’ultimo legato agli incentivi per l’assunzione ricevuti pur non rispettando i requisiti normativi sul trattamento economico dei dipendenti. La sanzione pecuniaria, in caso di condanna, potrebbe raggiungere cifre milionarie, calcolate in quote sul fatturato, a cui si aggiungerebbe la confisca definitiva del profitto. Ancora più devastante, però, è la richiesta di applicazione di sanzioni interdittive, come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e la sospensione dell’attività per un anno.

La difesa di LogiFast si preannuncia complessa. Gli avvocati dell’azienda dovranno dimostrare che il management ha agito in modo fraudolento, eludendo i modelli di controllo esistenti. Un’argomentazione difficile da sostenere quando l’intera struttura HR e legale ha avallato per mesi una politica palesemente illegittima. L’analisi della REDAZIONE SCUDO231 evidenzia come, in un simile scenario, la prova della “colpa di organizzazione” sia schiacciante. L’ente non solo non ha impedito il reato, ma lo ha reso possibile attraverso una macroscopica culpa in vigilando e in eligendo. In un quadro processuale alternativo, la presenza di un ecosistema di difesa attivo avrebbe fornito all’azienda una prova tecnologica immodificabile. L’eventuale forzatura del sistema da parte di un dirigente infedele sarebbe stata registrata in un log immutabile, generando un XAI Packet (Explainable AI Packet) in grado di dimostrare scientificamente al giudice che l’ente aveva adottato tutte le cautele tecnologiche e procedurali ragionevolmente esigibili. Questa ricostruzione causale avrebbe permesso di isolare la responsabilità penale sulla persona fisica, mitigando drasticamente le sanzioni a carico dell’ente e, con ogni probabilità, scongiurando le misure interdittive che ora ne minacciano la sopravvivenza.

L’impatto dell’operazione va oltre le aule di tribunale. La notizia del sequestro ha causato il blocco immediato delle operazioni di LogiFast. I clienti principali, grandi catene della GDO e dell’e-commerce, hanno già iniziato a sospendere i contratti, temendo danni reputazionali e interruzioni del servizio. Il danno economico reale, quindi, supera di gran lunga i 32 milioni di euro sequestrati, proiettando un’ombra sul futuro stesso dell’azienda. La vicenda di LogiFast è un monito per tutte le imprese, specialmente quelle che operano in settori ad alta intensità di manodopera e che utilizzano piattaforme digitali. Il Decreto Primo Maggio, come aveva anticipato Orsini, non è una mera dichiarazione di principio. È diventato uno strumento di enforcement penale ed economico. Le Procure lo stanno utilizzando come leva per perseguire non solo il lavoro irregolare, ma anche quelle forme più subdole di sfruttamento che si nascondono dietro il paravento di contratti di comodo, il cosiddetto dumping contrattuale.

Il management di LogiFast, secondo fonti interne, aveva discusso l’adeguamento al nuovo decreto in una riunione del comitato esecutivo a metà maggio. Il responsabile della compliance aveva sollevato dubbi sulla tenuta legale del CCNL in uso, proponendo un’analisi dei rischi e un piano di transizione verso un contratto maggiormente rappresentativo. La proposta fu accantonata dal CEO con la motivazione che “il rischio di contenzioso era inferiore al risparmio garantito”. Una valutazione costi-benefici clamorosamente errata, che non teneva conto del rischio penale-231 e del potenziale impatto di un sequestro per equivalente. Se l’azienda avesse utilizzato un sistema di intelligenza predittiva, il responsabile della compliance non avrebbe presentato una semplice opinione, ma un report quantitativo. Piattaforme avanzate come Scudo231 sono in grado di eseguire simulazioni stocastiche, calcolando il Value at Risk (VaR) associato a ogni specifica non conformità normativa. Il report avrebbe mostrato al board non solo la probabilità di un’indagine, ma anche l’impatto finanziario atteso in caso di sequestro, sanzioni e business interruption. Di fronte a uno scenario simulato che prefigurava una perdita potenziale di decine di milioni e il blocco dell’operatività, la decisione di “correre il rischio” non sarebbe stata economicamente razionale. L’inerzia del vertice aziendale si è rivelata non una scelta strategica, ma un’omissione che ora rischia di costare all’azienda la sua stessa esistenza.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/04/29/orsini-il-decreto-primo-maggio-argine-contro-il-dumping-contrattuale_3d5859d6-c0bc-463f-b567-bda9b425b350.html