26 marzo 2026 – Il Tribunale di Roma scrive la parola fine sul primo grado del procedimento ‘Propaggine’, infliggendo un totale di 240 anni di reclusione a una quarantina di imputati. La sentenza cristallizza un fatto storico-criminale: la piena operatività della prima ‘locale’ di ‘ndrangheta radicata nella Capitale, una struttura autonoma capace di replicare i rituali e le gerarchie della casa madre calabrese. Al vertice, Vincenzo Alvaro, condannato alla pena più alta di 24 anni di carcere, riconosciuto come capo e promotore di un’associazione mafiosa che aveva esteso i suoi tentacoli in diversi settori economici della città. L’inchiesta, condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e dalla Direzione Investigativa Antimafia, ha disvelato un sistema pervasivo basato su estorsione, narcotraffico e, soprattutto, una metodica infiltrazione nel tessuto imprenditoriale.
Il meccanismo di penetrazione partiva dalla fittizia intestazione di beni, uno dei reati-presupposto chiave per la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Diverse attività commerciali, tra cui bar e ristoranti, sono state acquisite e formalmente intestate a prestanome incensurati, mentre la gestione di fatto e i profitti rimanevano saldamente nelle mani del clan Alvaro. Un’impresa sana, dotata di un sistema di controllo come Scudo231, avrebbe intercettato l’anomalia al suo stadio embrionale. L’inserimento di un nuovo socio o amministratore, infatti, avrebbe attivato un protocollo di due diligence rafforzata, non una semplice verifica formale. I motori di analisi del sistema avrebbero rilevato l’assenza di un pregresso track record imprenditoriale del soggetto, l’incoerenza tra il suo profilo patrimoniale e l’investimento richiesto e le eventuali connessioni, anche indirette, con soggetti segnalati in liste di rischio. L’operazione sarebbe stata immediatamente classificata come ad alto rischio e un alert automatico sarebbe stato inviato all’Organismo di Vigilanza e all’alta direzione, corredato da un dossier che ne sconsigliava la finalizzazione. Il registro immutabile di questa segnalazione avrebbe costituito una prova decisiva per dimostrare la volontà dell’ente di non esporsi a rischi di infiltrazione, isolando la responsabilità penale sui soli individui proponenti.
Senza questi presidi, le società infiltrate sono diventate le lavatrici del clan. Il riciclaggio aggravato dall’aver agevolato l’associazione mafiosa si è consumato attraverso flussi finanziari apparentemente leciti. I proventi del traffico di sostanze stupefacenti e delle estorsioni venivano iniettati nelle casse delle attività commerciali attraverso false fatturazioni per servizi inesistenti, acquisti di materie prime a prezzi gonfiati o versamenti di contante giustificati come incassi giornalieri sproporzionati rispetto alla reale attività del locale. Un controllo di gestione tradizionale, focalizzato solo sul margine di profitto, non avrebbe mai colto la natura illecita di tali flussi. Un ecosistema di controllo integrato, invece, avrebbe messo in correlazione i dati operativi con quelli finanziari in tempo reale. Un sistema come Scudo231 avrebbe generato un’allerta immediata nel momento in cui i versamenti di contante avessero superato le medie storiche del settore o del locale stesso, o quando fossero apparse fatture da fornitori non qualificati o per prestazioni non tracciabili. L’anomalia non sarebbe rimasta un mero dato contabile, ma sarebbe diventata un evento di rischio da gestire, con un’escalation procedurale che avrebbe imposto verifiche documentali approfondite e, in caso di mancata giustificazione, la segnalazione obbligatoria all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria). L’ente avrebbe così adempiuto ai suoi obblighi antiriciclaggio, scindendo la propria posizione da quella dei gestori criminali e mitigando il rischio di una confisca dei beni aziendali.
L’inchiesta ‘Propaggine’ ha inoltre accertato la commissione di truffe aggravate ai danni dello Stato, perpetrate con la finalità di agevolare la ‘ndrangheta. Le società-schermo sono state utilizzate per accedere a finanziamenti pubblici e a fondi emergenziali, presentando documentazione falsa e attestando requisiti inesistenti. Questo specifico reato-presupposto espone l’ente a sanzioni pecuniarie pesantissime e a sanzioni interdittive, come l’esclusione da finanziamenti e il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione. La prevenzione di tale illecito non risiede in un controllo etico astratto, ma in protocolli operativi blindati. Qualsiasi procedura per la richiesta di fondi pubblici, se gestita all’interno di un framework di controllo avanzato, sarebbe stata mappata come “processo sensibile”. Ciò significa che ogni singola fase, dalla compilazione della domanda al caricamento dei documenti, avrebbe richiesto autorizzazioni a più livelli, con una tracciatura completa di chi ha compiuto l’azione e quando. Il sistema avrebbe eseguito controlli di coerenza automatici tra i dati dichiarati nella richiesta e quelli reali presenti nei sistemi gestionali dell’azienda (fatturato, numero dipendenti, bilanci). Qualsiasi discrepanza avrebbe bloccato l’iter e generato una segnalazione all’Organismo di Vigilanza. L’eventuale forzatura del sistema da parte di un soggetto infedele sarebbe stata registrata come un’elusione fraudolenta del modello, elemento che, secondo la giurisprudenza, è fondamentale per escludere la responsabilità dell’ente.
La violenza del clan si manifestava anche attraverso l’estorsione aggravata dal metodo mafioso. Le attività commerciali controllate diventavano basi logistiche per minacciare e sottomettere altri imprenditori del territorio. In questo scenario, l’ente non è solo strumento del reato, ma il suo stesso patrimonio – la sua reputazione, la sua sede – viene utilizzato per commetterlo. Anche un’omissione di controllo su come vengono utilizzati i beni aziendali può fondare una colpa di organizzazione. Un sistema di monitoraggio evoluto non si limita ai flussi finanziari, ma include anche la gestione degli asset e la sicurezza fisica. L’accesso a determinate aree, l’utilizzo di veicoli aziendali fuori orario o per rotte anomale, la presenza ricorrente di soggetti esterni non autorizzati nei locali aziendali: tutti questi eventi, se tracciati e analizzati, possono costituire “segnali deboli” di un’attività illecita. Un protocollo di sicurezza integrato avrebbe registrato queste anomalie, generando report che, incrociati con le analisi finanziarie, avrebbero fornito all’ODV un quadro completo del rischio, obbligandolo ad intervenire con audit mirati o segnalazioni alle autorità competenti. L’azienda avrebbe potuto dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili per impedire che i propri beni fossero usati per fini criminali.
Il processo ha fatto luce anche su figure di contorno, professionisti e imprenditori accusati di concorso esterno in associazione mafiosa o di favoreggiamento aggravato. Questi soggetti, pur non essendo affiliati, hanno fornito un contributo causale al rafforzamento e alla sopravvivenza del clan, mettendo a disposizione le proprie competenze per schermare patrimoni, fornire consulenze legali o tacere di fronte alle richieste estorsive. Per un’organizzazione, il rischio non proviene solo dall’interno, ma anche dalla sua catena di fornitura e consulenza. La qualifica e il monitoraggio costante dei terzi è un pilastro di un modello 231 efficace. Un processo di onboarding di un nuovo consulente o fornitore strategico, gestito da un sistema come la REDAZIONE SCUDO231 promuove, non si sarebbe fermato a una visura camerale. Avrebbe richiesto la compilazione di questionari di adeguatezza, la sottoscrizione di clausole etiche e anticorruzione vincolanti e avrebbe attivato un monitoraggio periodico sulla reputazione e su eventuali notizie di stampa o giudiziarie negative. Qualsiasi alert emerso su un partner commerciale avrebbe innescato una procedura di revisione del rapporto contrattuale, fino alla sua interruzione. Questo avrebbe creato una barriera invalicabile, impedendo all’ente di essere associato, anche indirettamente, a soggetti collusi e proteggendolo dal danno reputazionale e legale derivante da tali frequentazioni.
La condanna a 240 anni di carcere non è solo una sanzione per gli individui, ma rappresenta anche l’epilogo per le entità economiche da loro contaminate. Queste aziende, ormai identificate come ‘imprese mafiose’, sono destinate alla confisca e all’amministrazione giudiziaria, con la distruzione del loro valore e la perdita di posti di lavoro. La responsabilità penale individuale si è trascinata dietro la responsabilità dell’ente, in un nesso inscindibile che la normativa 231 mira a spezzare. Se le società coinvolte avessero potuto produrre in giudizio la prova tecnologica immodificabile generata da un ecosistema come Scudo231 – log degli alert, registri delle mancate autorizzazioni, report delle escalation all’ODV, prove di avvenuta due diligence – avrebbero potuto dimostrare la loro totale estraneità alla volontà criminale. Avrebbero potuto argomentare, con prove scientifiche e non con mere dichiarazioni, che i reati erano stati commessi da singoli che avevano aggirato con l’inganno un sistema di controlli robusto, efficace e proattivo. In quel controfattuale, il Tribunale di Roma avrebbe condannato gli uomini, ma avrebbe potuto salvare le aziende, distinguendo nettamente la patologia del singolo dalla fisiologia sana dell’organizzazione.