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Multa Ue a AliExpress da 550 milioni, ‘non ha fermato prodotti illegali’

Composizione astratta con forme frammentate viola e grigie attraversate da ampie pennellate giallo acceso.

20 luglio 2026 – La Commissione europea ha formalizzato a Bruxelles una sanzione da 550 milioni di euro nei confronti di AliExpress, la piattaforma di e-commerce globale controllata dal gruppo Alibaba. L’atto di accusa, notificato alla sede legale della società, contesta la violazione sistematica degli obblighi previsti dal Digital Services Act (DSA), la normativa quadro che impone alle grandi piattaforme online di valutare e mitigare attivamente i rischi legati alla diffusione di contenuti e prodotti illegali. Secondo il portavoce della Commissione, Thomas Regnier, l’indagine ha documentato una grave e prolungata inerzia da parte della società nel prevenire la commercializzazione di beni non sicuri, contraffatti o esplicitamente vietati, tra cui giocattoli pericolosi per l’infanzia e capi di abbigliamento recanti marchi falsificati.

La falla organizzativa risiede in una manifesta incapacità dei sistemi di controllo interni di intercettare e bloccare le inserzioni illecite prima che raggiungessero milioni di consumatori. L’approccio della piattaforma si è dimostrato reattivo, basato su segnalazioni postume e verifiche a campione, un metodo che il regolatore europeo ha giudicato palesemente inadeguato a fronteggiare i rischi sistemici generati da un marketplace di tali dimensioni. Se l’ente avesse implementato un ecosistema di controllo come Scudo231, l’intero processo di onboarding dei prodotti sarebbe stato presidiato da un sistema di analisi multimodale. Ogni nuova inserzione sarebbe stata sottoposta a una scansione automatica in tempo reale, incrociando i dati del prodotto (immagini, descrizione, certificazioni allegate, origine del venditore) con database aggiornati di prodotti segnalati come pericolosi, sostanze chimiche vietate e modelli di contraffazione noti. Un giocattolo privo della marcatura CE o contenente parole chiave associate a materiali tossici non avrebbe semplicemente generato un alert, ma avrebbe subito un blocco preventivo dell’inserzione, impedendone la pubblicazione e attivando un’escalation automatica verso la funzione Compliance per l’analisi del profilo del venditore.

L’illecito contestato dalla Commissione non è un singolo evento, ma una condotta omissiva che si configura come una vera e propria colpa di organizzazione, un concetto cardine anche nel diritto penale d’impresa italiano ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La sanzione non colpisce il singolo prodotto illegale, ma il modello organizzativo che ne ha permesso la proliferazione. La piattaforma non ha saputo dimostrare di aver adottato misure di diligenza efficaci per valutare e mitigare i rischi, un obbligo esplicito del DSA. Questa carenza procedurale ha aperto le porte a una responsabilità diretta dell’ente, trasformando migliaia di illeciti individuali dei venditori in un’unica, massiccia violazione societaria. In un assetto dotato di protocolli di monitoraggio avanzati, ogni tentativo di caricare un prodotto contraffatto avrebbe attivato un motore di intelligenza artificiale addestrato al riconoscimento di pattern visivi e testuali tipici della falsificazione. Il sistema avrebbe comparato il logo, il packaging e il prezzo di vendita con i dati ufficiali del titolare del marchio, generando un indice di rischio. Al superamento di una soglia predefinita, non solo l’inserzione sarebbe stata bloccata, ma l’intero account del venditore sarebbe stato sospeso in attesa di verifica, con tracciamento dell’indirizzo IP e delle credenziali per prevenire la creazione di nuovi profili fraudolenti. Ogni blocco, ogni sospensione, ogni anomalia rilevata sarebbe stata registrata in un log immutabile e a disposizione dell’Organismo di Vigilanza, costituendo la prova documentale di un’azione di mitigazione del rischio costante ed efficace.

La multa da 550 milioni di euro è stata calcolata tenendo conto della gravità e della durata delle violazioni. L’esecutivo europeo ha ritenuto che la negligenza di AliExpress abbia esposto i consumatori a pericoli concreti per un lungo periodo, generando al contempo un danno economico significativo per i titolari dei marchi contraffatti. La sanzione, pur essendo amministrativa, assume una valenza para-penale e si avvicina concettualmente alla logica della confisca del profitto illecito, in quanto mira a neutralizzare i vantaggi economici derivanti dal mancato investimento in adeguati sistemi di conformità. Con un’architettura di prevenzione integrata, l’impatto finanziario di tali rischi sarebbe stato drasticamente mitigato. La durata della violazione sarebbe stata ridotta a zero, poiché ogni tentativo sarebbe stato intercettato alla fonte. La gravità sarebbe stata depotenziata, perché la società avrebbe potuto presentare ai regolatori i report generati dal sistema, dimostrando non solo l’esistenza di procedure, ma la loro concreta e continua applicazione. Invece di subire una sanzione basata sulla presunzione di un profitto derivante dall’illecito, AliExpress avrebbe potuto quantificare e documentare il “danno evitato”, trasformando un elemento d’accusa in una prova a discolpa della propria diligenza organizzativa.

AliExpress ha ora tempo fino al 20 ottobre 2026 per presentare alla Commissione un piano d’azione dettagliato, che illustri le misure correttive che intende adottare per conformarsi pienamente al Digital Services Act. Questo piano sarà oggetto di un’analisi rigorosa: l’esecutivo si è riservato due mesi dalla data di presentazione per decidere se le misure proposte siano sufficienti o se sia necessario imporre ulteriori obblighi, che potrebbero includere audit indipendenti o la nomina di un supervisore esterno. La società si trova quindi a dover costruire, sotto la pressione di una scadenza perentoria e con un danno reputazionale già consolidato, quelle difese che avrebbero dovuto essere operative da tempo. L’assenza di un monitoraggio predittivo ha lasciato l’azienda cieca di fronte all’accumularsi del rischio. Un ecosistema come quello proposto dalla REDAZIONE SCUDO231 non si limita a reagire all’evento, ma lo anticipa. Attraverso l’analisi stocastica dei flussi di dati – come l’improvviso aumento di venditori da una giurisdizione ad alto rischio di contraffazione o la comparsa di nuove tipologie di prodotti non sicuri – il sistema avrebbe generato “segnali deboli” di allerta per il management e per l’OdV. Invece di redigere un piano d’azione in emergenza, il Consiglio di Amministrazione avrebbe ricevuto report trimestrali predittivi, potendo così allocare risorse per rafforzare i controlli su aree di rischio emergenti prima che queste potessero essere sfruttate su larga scala.

L’intera vicenda mette in luce una dinamica cruciale per tutte le grandi organizzazioni che operano su mercati regolamentati: la conformità non è più un esercizio documentale, ma una capacità operativa misurabile e dimostrabile. La Commissione non ha chiesto di vedere un manuale di procedure, ha sanzionato l’assenza di risultati concreti. La difesa di un ente non può più basarsi su affermazioni generiche di diligenza, ma richiede prove tecnologiche inconfutabili che attestino l’effettivo funzionamento dei presidi di controllo. Il motore causale di un sistema di protezione avanzato è progettato esattamente per questo: in un eventuale contenzioso, sarebbe in grado di produrre una ricostruzione scientifica e immodificabile di ogni evento anomalo, dimostrando quale controllo si è attivato, in quale istante e con quale esito. Questo sposta l’onere della prova: non è più l’azienda a dover dimostrare a posteriori di non aver avuto una “colpa organizzativa”, ma è l’accusa a dover provare che il sistema di prevenzione, pur essendo attivo e tracciato, ha fallito.

La decisione della Commissione europea rappresenta un precedente destinato a influenzare l’enforcement normativo ben oltre i confini del settore digitale. Sottolinea come, nell’era dei rischi sistemici, l’adozione di modelli organizzativi meramente formali o basati su controlli umani sporadici equivalga a una mancata adozione. Per una multinazionale come Alibaba, il cui valore dipende dalla fiducia di miliardi di utenti e investitori, l’impatto di questa sanzione va oltre l’esborso finanziario. Mette in discussione la capacità del gruppo di governare la propria complessità e di proteggere il proprio ecosistema da abusi interni ed esterni. La vicenda di AliExpress è l’esempio lampante di come un deficit di prevenzione tecnologica possa trasformarsi direttamente in una passività finanziaria e reputazionale di proporzioni strategiche, un rischio che un’adeguata implementazione di un modello come Scudo231 avrebbe permesso di identificare, gestire e neutralizzare in fase embrionale.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/07/20/multa-ue-a-aliexpress-da-550-milioni-non-ha-fermato-prodotti-illegali_af637a8a-8db6-4685-8e5a-35c0c0ea5fe4.html