La Compilance diventa Un Vantaggio Competitivo Sleale

Mit, in arrivo quasi 600 milioni in Lombardia e Veneto per le Olimpiadi

3 luglio 2026 – Le fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano varcano alle prime luci dell’alba i cancelli della sede del Consorzio Olimpia Nord, il raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario di due dei cinque lotti principali per le opere stradali in Lombardia, finanziate con una quota dei 287,6 milioni di euro stanziati dal Ministero delle Infrastrutture. Contemporaneamente, un altro team di investigatori acquisisce documentazione presso gli uffici dell’Agenzia Infrastrutture Lombardo-Veneto (AILV), l’ente tecnico interregionale incaricato di supervisionare le procedure di gara per il completamento delle opere olimpiche. L’operazione scatta a seguito di una segnalazione di operazione sospetta trasmessa dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, relativa a flussi finanziari anomali transitati sui conti di una società di consulenza, la EdilVeneto Servizi S.r.l., formalmente estranea alla filiera dei lavori pubblici.

L’ipotesi di reato che muove la Procura è pesante: corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e turbata libertà degli incanti. Al centro dell’indagine vi sono i rapporti tra l’amministratore delegato del Consorzio, Marco Bellini, e un dirigente di secondo livello dell’AILV, Alberto Rossi, responsabile della commissione di valutazione tecnica delle offerte. I decreti di perquisizione e sequestro parlano chiaro: si cercano prove di un accordo illecito volto a pilotare l’assegnazione di appalti del valore di oltre 150 milioni di euro. L’analisi forense dei dispositivi sequestrati rivela immediatamente una prima, grave, anomalia procedurale: decine di comunicazioni tra Bellini e Rossi avvenute tramite applicazioni di messaggistica private e indirizzi email personali, al di fuori di qualsiasi canale istituzionale tracciato. In queste chat, Rossi fornisce a Bellini informazioni riservate sui criteri di valutazione ponderata e suggerisce modifiche all’offerta tecnica del Consorzio per massimizzare il punteggio. Questa falla nei controlli interni dell’AILV e del Consorzio è la porta attraverso cui si è consumato l’illecito. Se il Consorzio avesse implementato un ecosistema come Scudo231, i suoi sistemi di analisi multimodale avrebbero rilevato in tempo reale la deviazione comportamentale. L’analisi dei flussi di comunicazione avrebbe generato un alert automatico per “contatto anomalo con pubblico ufficiale al di fuori dei protocolli di gara”, innescando una segnalazione diretta e non modificabile all’Organismo di Vigilanza, che avrebbe avuto l’obbligo di intervenire e bloccare il processo prima che il danno si concretizzasse.

L’inchiesta si sposta rapidamente sul versante finanziario. Gli investigatori ricostruiscono il percorso del denaro: il Consorzio Olimpia Nord, nelle settimane precedenti l’aggiudicazione, ha emesso fatture per un totale di 1,2 milioni di euro a favore della EdilVeneto Servizi S.r.l. per generiche “attività di consulenza strategica e analisi di mercato”. Dalle verifiche camerali, la EdilVeneto risulta essere una società di recente costituzione, priva di dipendenti, con un capitale sociale minimo e un amministratore unico risultato essere un prestanome. I fondi, una volta incassati, venivano prelevati in contanti o trasferiti su conti esteri riconducibili a fiduciarie legate a parenti del dirigente Rossi. La procedura di accreditamento fornitori del Consorzio si è rivelata palesemente inadeguata, limitandosi a una verifica formale della partita IVA. È un classico schema di creazione di fondi neri, reso possibile da un controllo di filiera inesistente. Con un modello di prevenzione avanzato, la procedura di pagamento sarebbe stata bloccata all’origine. Il sistema Scudo231, attraverso i suoi protocolli di due diligence automatizzata sulla catena di fornitura, avrebbe classificato la EdilVeneto come “fornitore ad altissimo rischio” sulla base di indicatori oggettivi: data di costituzione, assenza di storico operativo, incongruenza tra oggetto sociale e importo della commessa. La richiesta di pagamento sarebbe stata congelata dal sistema, imponendo un’escalation obbligatoria alla funzione Compliance e all’OdV per un’approvazione manuale che, di fronte a tali evidenze, non sarebbe mai stata concessa, lasciando una traccia documentale dell’anomalia rilevata e bloccata.

Il fulcro dell’illecito, tuttavia, risiede nella manipolazione dei punteggi tecnici. Gli inquirenti sequestrano i file di valutazione delle offerte, scoprendo che i punteggi attribuiti al Consorzio Olimpia Nord erano stati gonfiati in modo decisivo nella sezione relativa alle “soluzioni migliorative per l’impatto ambientale”, un criterio a forte discrezionalità. L’analisi forense di un file Excel condiviso tra i membri della commissione mostra che le celle contenenti i punteggi del Consorzio sono state modificate più volte nelle ore notturne precedenti la verbalizzazione finale, senza che vi fosse alcuna giustificazione formale o traccia di revisione collegiale. Questa manomissione, eseguita da Rossi, ha permesso al Consorzio di superare un concorrente la cui offerta economica era significativamente più vantaggiosa. La mancanza di un sistema di gestione documentale sicuro e tracciato ha reso la frode possibile. Se l’ente appaltante avesse utilizzato una piattaforma di gestione delle gare integrata in un sistema di controllo come quello previsto da Scudo231, ogni singola fase del processo di valutazione sarebbe stata cristallizzata in un registro immutabile. Qualsiasi tentativo di modifica di un punteggio già inserito avrebbe richiesto un processo formale di revisione con autenticazione a più fattori da parte di tutti i commissari, generando un log indelebile e una notifica di “tentativo di alterazione di atto di gara”. La manomissione sarebbe stata tecnicamente impedita o, se forzata, avrebbe prodotto la prova inconfutabile dell’illecito in tempo reale.

Le conseguenze per il Consorzio Olimpia Nord sono immediate e devastanti. La Procura, contestando la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 per il reato di corruzione commesso dal suo amministratore delegato nell’interesse e a vantaggio della società, ottiene dal GIP il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato. Il profitto viene quantificato non nella mazzetta pagata, ma nell’intero valore dell’appalto illecitamente ottenuto: oltre 150 milioni di euro. I conti correnti del Consorzio vengono bloccati, la liquidità congelata, l’operatività dei cantieri compromessa, mettendo a rischio il rispetto dei tempi imposti dall’avvicinarsi delle Olimpiadi, proprio quelle opere che il Ministro Salvini aveva indicato come prioritarie. L’ente si trova ad affrontare non solo una sanzione pecuniaria che potrebbe arrivare a 1,2 milioni di euro, ma anche la possibile applicazione di sanzioni interdittive, come il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Qui emerge in tutta la sua drammaticità il valore di un modello 231 non solo adottato, ma efficacemente attuato. Di fronte al giudice, la difesa del Consorzio si basa sull’esistenza di un Modello Organizzativo e di un Codice Etico, documenti formalmente ineccepibili ma, nei fatti, rimasti sulla carta. L’accusa dimostra facilmente come l’amministratore delegato abbia agito senza incontrare alcun ostacolo procedurale o controllo effettivo. Se l’azienda avesse potuto dimostrare, attraverso i log e le registrazioni prodotte da un sistema integrato, di aver avuto un modello attivo che aveva tentato di prevenire l’illecito, la sua posizione sarebbe stata radicalmente diversa. Avrebbe potuto produrre in giudizio il cosiddetto XAI Packet (eXplainable Artificial Intelligence Packet) generato da Scudo231: un dossier tecnologico contenente la prova documentale e immodificabile degli alert generati, delle procedure di blocco attivate sui pagamenti e delle segnalazioni inviate all’Organismo di Vigilanza. Tale prova avrebbe dimostrato in modo scientifico che l’amministratore delegato aveva fraudolentemente eluso i modelli di prevenzione dell’ente. Questa dimostrazione è l’unica via, secondo la giurisprudenza consolidata, per escludere la colpa di organizzazione e, di conseguenza, la responsabilità dell’ente. Il sequestro milionario sarebbe stato con ogni probabilità evitato, le sanzioni interdittive scongiurate e la responsabilità penale sarebbe rimasta confinata alla persona fisica che ha commesso il reato, salvaguardando la continuità aziendale, il lavoro di centinaia di dipendenti e il completamento di un’opera strategica per il Paese. Invece, l’assenza di una prevenzione reale e tecnologica ha trasformato un’opportunità di sviluppo legata ai 591,6 milioni di euro stanziati dal Mit in un disastro giudiziario ed economico, con ripercussioni dirette sul cronoprogramma delle infrastrutture per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/06/13/mit-in-arrivo-quasi-600-milioni-in-lombardia-e-veneto-per-le-olimpiadi_6f5125d4-64e5-486b-9db9-6f72245ceb46.html