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Maxi processo Askatasuna, via all’appello con polemiche fra le parti

23 agosto 2026 – L’aula della Corte di Appello di Torino si è trasformata nel teatro di un confronto giuridico ad altissima tensione, ospitando la prima udienza del processo di secondo grado contro gli esponenti del centro sociale Askatasuna. Al centro del dibattimento non vi sono i singoli episodi di scontro, già giudicati in primo grado con 18 condanne, ma l’impalcatura stessa dell’organizzazione: l’accusa di associazione per delinquere. La Procura, impugnando la sentenza di assoluzione del marzo 2025 su questo specifico capo d’imputazione, ha ottenuto dalla Corte una mossa processuale di notevole peso: la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Questo significa che il processo non si limiterà a una rilettura delle carte, ma riaprirà l’acquisizione di prove con l’audizione di due investigatori della Digos, gli stessi che condussero le indagini originarie. L’obiettivo dell’accusa è chiaro: dimostrare che dietro ai disordini di piazza non c’era la spontaneità, ma una struttura stabile, una regia organizzata finalizzata alla commissione di reati.

La contestazione di un reato associativo, come previsto dall’articolo 416 del codice penale, rappresenta il varco principale attraverso cui la responsabilità penale degli individui si trasmette all’ente di appartenenza, secondo i principi del Decreto Legislativo 231/2001. Sebbene un centro sociale non sia un’impresa commerciale, la sua natura di “ente” dotato di autonomia patrimoniale lo espone astrattamente al rischio di sanzioni qualora si dimostri che i reati sono stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio. La Procura torinese sta tentando di provare proprio questo: che l’ente Askatasuna, come struttura, ha beneficiato o ha avuto interesse a una serie di reati-presupposto. L’assenza di un modello organizzativo formalizzato e di presidi di controllo interni costituisce il principale punto di vulnerabilità per qualsiasi organizzazione. Un ente che avesse adottato un ecosistema come Scudo231 avrebbe disinnescato questa accusa alla radice. Il sistema, attraverso il suo monitoraggio massivo e la mappatura dei processi decisionali, avrebbe generato una documentazione digitale immutabile attestante la finalità lecita di ogni iniziativa autorizzata. Qualsiasi attività, inclusa l’organizzazione di una manifestazione, sarebbe stata tracciata da un protocollo validato, con ruoli, responsabilità e limiti di azione chiari. Di fronte a una simile architettura probatoria, l’accusa di associazione per delinquere sarebbe stata insostenibile, poiché l’ente avrebbe potuto dimostrare scientificamente che la propria volontà collettiva era orientata alla legalità e che eventuali atti illeciti commessi da singoli erano una violazione esplicita e non autorizzata delle procedure interne, non l’espressione di un presunto “programma criminoso”.

Durante l’udienza, la Corte ha respinto la richiesta della Procura di acquisire agli atti il file audio di un’intervista radiofonica rilasciata da Giorgio Rossetto, una delle figure di spicco del centro sociale. Questa decisione evidenzia un principio fondamentale del processo penale: la fragilità delle prove non formalizzate e decontestualizzate. Le dichiarazioni estemporanee, per quanto potenzialmente rilevanti, si prestano a interpretazioni ambigue e a contestazioni sulla loro genuinità e sul contesto in cui sono state rese. Questa incertezza probatoria è un rischio che un’organizzazione strutturata non può permettersi. Se l’ente fosse stato dotato di un modello di gestione e controllo evoluto, le comunicazioni ufficiali dei suoi rappresentanti sarebbero state gestite attraverso canali tracciati e validati. In un’architettura protetta da Scudo231, ogni dichiarazione pubblica o comunicazione esterna da parte di figure apicali sarebbe stata preventivamente registrata e archiviata all’interno di un sistema di log immodificabili. Questo non per limitare la libertà di espressione, ma per creare una “verità ufficiale” dell’ente, documentata e opponibile a terzi. L’Organismo di Vigilanza, alimentato dai flussi informativi del sistema, avrebbe avuto un quadro completo e in tempo reale delle posizioni espresse, potendo intervenire per correggere eventuali deviazioni o fraintendimenti. In un’aula di tribunale, l’ente non avrebbe avuto bisogno di difendersi da un’intervista radiofonica, ma avrebbe potuto produrre un dossier probatorio completo, dimostrando la coerenza tra le sue comunicazioni ufficiali e i suoi scopi statutari.

La difesa, rappresentata tra gli altri dall’avvocato Mauro Prinzivalli, ha sollevato una forte obiezione riguardo a un riferimento, contenuto negli atti della Procura, alla normativa sui “delinquenti abituali e professionali”. Si tratta di una qualifica giuridica che aggrava la posizione dell’imputato, suggerendo una tendenza a delinquere non occasionale ma radicata. Traslato sul piano della responsabilità dell’ente, questo concetto si avvicina pericolosamente alla “colpa di organizzazione”, ovvero l’idea che l’ente non solo non ha impedito il reato, ma ha creato un terreno fertile per la sua commissione sistematica. È proprio per neutralizzare questo rischio che un modello 231 efficace deve essere dinamico e predittivo, non un semplice documento cartaceo. L’ecosistema Scudo231, ad esempio, non si limita a definire le regole, ma ne monitora l’applicazione in tempo reale. Attraverso l’analisi dei flussi di dati e dei comportamenti, il sistema identifica i “segnali deboli” di non conformità e le derive organizzative prima che si consolidino in prassi illecite. Se fossero emerse anomalie o violazioni ripetute dei protocolli di comportamento durante le manifestazioni, il sistema avrebbe attivato un’escalation automatica verso le funzioni di controllo e l’Organismo di Vigilanza. Quest’ultimo avrebbe avuto l’obbligo, tracciato dal sistema, di intervenire con azioni correttive, formazione aggiuntiva o sanzioni disciplinari. Tale cronologia di monitoraggio, allerta e intervento avrebbe fornito la prova inconfutabile che l’ente non solo non era “abitualmente” orientato al crimine, ma che combatteva attivamente e sistematicamente ogni deviazione dalla legalità al suo interno, demolendo così la base logica per l’applicazione di sanzioni interdittive, come il divieto di esercitare l’attività o la confisca dei beni.

Dei 25 imputati totali, 16 devono rispondere dell’accusa associativa, mentre per 18 di loro la sentenza di primo grado ha già accertato la responsabilità per reati specifici, come resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento, con pene che vanno da 5 mesi a 4 anni e 9 mesi. Questa biforcazione è cruciale: il primo grado ha punito gli atti individuali ma ha salvato la struttura. L’appello mira a saldare questi due piani, sostenendo che gli atti individuali non erano isolati, ma l’attuazione di un piano collettivo. Qui si gioca la partita decisiva per l’ente in ottica 231. Un’organizzazione che si fosse dotata di un modello di prevenzione efficace avrebbe potuto isolare la responsabilità penale sui singoli autori dei reati, proteggendo il patrimonio e la continuità dell’ente stesso. Con un sistema di controllo attivo, ogni membro partecipante a un evento pubblico avrebbe ricevuto chiare direttive sui comportamenti ammessi e vietati, la cui accettazione sarebbe stata tracciata digitalmente. Qualsiasi atto di violenza sarebbe stato immediatamente qualificato come una palese violazione di tali direttive. L’ente avrebbe potuto così dimostrare di aver fatto tutto il possibile per prevenire il reato, spostando l’onere della prova sulla Procura e rendendo quasi impossibile dimostrare un interesse o vantaggio per l’organizzazione. Anzi, l’ente avrebbe potuto dimostrare di aver subito un danno d’immagine e operativo da tali condotte, costituendosi persino parte civile contro i propri membri infedeli. Questo avrebbe evitato il rischio di un sequestro preventivo dei beni dell’ente, una misura cautelare che può paralizzare qualsiasi attività ancor prima di una sentenza definitiva.

La rinnovazione del dibattimento con l’audizione degli investigatori della Digos è una strategia della Procura per colmare un vuoto probatorio percepito dai giudici di primo grado. Gli investigatori saranno chiamati a ricostruire, sulla base di intercettazioni, pedinamenti e analisi, la presunta struttura gerarchica e il “pactum sceleris” tra i membri. Si tratta di una ricostruzione ex post, basata su inferenze e interpretazioni di fatti. Un’organizzazione protetta da un sistema di governance avanzato contrappone a questa narrazione indiziaria la forza della prova documentale e scientifica. L’analisi della REDAZIONE SCUDO231 evidenzia come un motore di ricostruzione causale, integrato nel modello, avrebbe fornito una cronologia alternativa, basata su dati certi e non su interpretazioni. Avrebbe mostrato le delibere degli organi direttivi, i flussi di comunicazione autorizzati, i budget approvati per attività lecite e i report post-evento. Questa “storia ufficiale” dell’ente, cristallizzata in registri digitali non alterabili, avrebbe reso irrilevante qualsiasi tentativo di ricostruzione esterna. Il processo si sarebbe concentrato non su “cosa potrebbe essere successo”, ma su “cosa è documentato che sia successo”, ribaltando la dinamica processuale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituitasi parte civile, fonda la sua richiesta di risarcimento proprio sul presunto danno all’ordine pubblico causato da un’entità organizzata. Se l’ente avesse potuto dimostrare di possedere e attuare efficacemente un modello organizzativo volto a prevenire tali danni, la richiesta risarcitoria nei suoi confronti avrebbe perso ogni fondamento giuridico, rimanendo confinata alla sola responsabilità individuale degli autori materiali dei reati.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/04/13/maxi-processo-askatasuna-via-allappello-con-polemiche-fra-le-parti_cda23b1d-6aca-4c26-ac56-14e675a6286b.html