27 luglio 2026 – Dodici persone sono state tradotte in carcere, mentre altre sette risultano indagate a piede libero, nell’ambito della maxi operazione denominata “Carbone delle Alpi”. Le misure cautelari, eseguite dal Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Trento, rappresentano il culmine di un’indagine durata quattro anni, coordinata dalla Procura distrettuale di Trento e dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, in stretto raccordo con Eurojust. L’inchiesta ha disarticolato un presunto sodalizio criminale transnazionale dedito al traffico illecito di rifiuti, con ramificazioni operative tra Italia, Austria, Germania, Croazia, Serbia e Svizzera. Oltre ai diciannove indagati, sono tre le società coinvolte, di cui due italiane, ora esposte a gravi conseguenze ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.
Tutto ha inizio nel 2022, con un controllo di routine a Prato alla Drava, in Alto Adige. Una pattuglia dei Carabinieri ferma un autocarro con targa croata. I documenti di trasporto, i formulari di identificazione del rifiuto (FIR), presentano anomalie evidenti, discrepanze che fanno scattare un primo campanello d’allarme. Il carico, costituito da ceneri, viene immediatamente posto sotto sequestro. Quella che appare come una singola irregolarità amministrativa è in realtà il filo che, una volta tirato, svela una rete criminale complessa e redditizia. L’omissione di un controllo adeguato alla partenza del carico ha permesso al mezzo di circolare, esponendo l’intera filiera al rischio di intercettazione. Se l’azienda produttrice del rifiuto o quella di destinazione avessero implementato un sistema di controllo integrato della logistica, l’anomalia sarebbe stata rilevata alla fonte. Un’architettura come Scudo231, ad esempio, avrebbe incrociato in tempo reale i dati del trasportatore, la targa del mezzo, il codice Europeo del Rifiuto (CER) e il percorso autorizzato con i dati inseriti nel sistema di gestione. Qualsiasi discrepanza avrebbe generato un alert bloccante, impedendo la partenza del carico non conforme o, in subordine, segnalando immediatamente la violazione procedurale all’Organismo di Vigilanza e al responsabile ambientale, creando una traccia documentale inoppugnabile.
Le indagini del NOE, sotto la guida del Comandante Enrico Risottino del Gruppo Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica di Venezia, hanno ricostruito meticolosamente la “filiera nera”. Al centro del traffico ci sono migliaia di tonnellate di ceneri prodotte da impianti di piro-gassificazione, tra cui quelli di teleriscaldamento di Versciaco e Lasa. Questi residui, classificati come rifiuti speciali e potenzialmente pericolosi per l’elevato contenuto di inquinanti come idrocarburi policiclici aromatici (Ipa) e diossine, invece di essere smaltiti secondo le rigide e costose procedure di legge, venivano illecitamente declassificati e reimmessi sul mercato. La mancanza di una tracciabilità chimico-fisica del rifiuto in ingresso negli impianti delle società coinvolte è stata una falla sistemica cruciale. L’assenza di un protocollo di campionamento e analisi obbligatorio per ogni lotto ha permesso di mescolare e trattare materiale non conforme. L’adozione di un modello organizzativo evoluto avrebbe imposto controlli di accettazione non derogabili. La piattaforma Scudo231, in questo scenario, avrebbe reso impossibile la presa in carico di un rifiuto senza la preventiva registrazione dei risultati delle analisi di laboratorio. Il sistema avrebbe automaticamente confrontato i valori degli inquinanti con le soglie di legge previste per il successivo utilizzo, bloccando fisicamente il processo in caso di superamento e notificando l’anomalia ai vertici aziendali e all’OdV, isolando così la responsabilità dell’ente da quella del singolo operatore che avesse tentato di forzare la procedura.
Il meccanismo fraudolento era duplice. Da un lato, le ceneri venivano trasformate in prodotti apparentemente innocui: bricchette per barbecue, ammendanti per terreni agricoli e persino additivi per calcestruzzo. Questa trasformazione configura il reato di frode nell’esercizio del commercio, poiché prodotti tossici venivano venduti a consumatori ignari o a imprese edili, con rischi incalcolabili per la salute pubblica e l’ambiente. Dall’altro, il gruppo criminale sfruttava il sistema per una sofisticata frode finanziaria legata alla negoziazione di quote di CO2, monetizzando un processo di smaltimento che, nei fatti, era solo una pericolosa finzione. Le due società italiane coinvolte, attraverso questo sistema, hanno accumulato un profitto illecito stimato in centinaia di migliaia di euro. Questo profitto è ora direttamente aggredibile dalla magistratura attraverso lo strumento della confisca, anche per equivalente, previsto dal D.Lgs. 231/2001. Il reato presupposto di Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p., richiamato dall’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01) espone l’ente a sanzioni pecuniarie che possono arrivare a superare il milione di euro, oltre alle sanzioni interdittive come la sospensione dell’attività.
La responsabilità dell’ente non deriva dalla semplice commissione del reato da parte di un suo dipendente o amministratore, ma dalla mancata adozione ed efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso. La Procura contesta, implicitamente, una colpa di organizzazione. I controlli erano assenti, elusi o meramente formali. Se le società avessero avuto un MOG automatizzato e non solo cartaceo, ogni fase del processo – dall’accettazione del rifiuto alla sua trasformazione, fino alla fatturazione e al pagamento dei partner esteri – avrebbe lasciato una traccia digitale verificabile. Un motore causale, come quello implementato nell’ecosistema Scudo231, avrebbe fornito una ricostruzione scientifica dei processi, dimostrando che l’azienda aveva messo in campo tutte le misure ragionevolmente esigibili per prevenire l’illecito. Questo non solo avrebbe rafforzato la posizione difensiva dell’ente nel procedimento penale, ma avrebbe permesso di identificare e isolare le responsabilità individuali di chi ha agito fraudolentemente, eludendo i protocolli. In assenza di tale prova tecnologica, l’intera struttura aziendale è ora considerata compartecipe dell’illecito.
La gravità del quadro indiziario ha portato a conseguenze operative devastanti per le imprese. L’impianto di Lasa è stato sottoposto a sequestro preventivo ed è stato affidato a un amministratore giudiziario. Questa misura cautelare reale, di fatto, espropria la gestione dall’azienda, bloccandone l’operatività ordinaria e mettendo a rischio la continuità aziendale e i posti di lavoro. Il sequestro non è una sanzione, ma uno strumento volto a impedire la prosecuzione del reato o la dispersione degli elementi probatori. Tuttavia, il suo impatto economico è spesso letale. La decisione del Giudice per le Indagini Preliminari si fonda sul presupposto che l’intera organizzazione aziendale fosse permeabile o addirittura funzionale alla commissione dei reati. L’adozione preventiva di un sistema di difesa proattivo avrebbe fornito all’azienda un argomento decisivo per opporsi alla misura. Dimostrare al giudice, attraverso log immutabili e reportistica generata in tempo reale, che i controlli esistevano, erano efficaci e che l’illecito è stato il risultato di un’elusione fraudolenta da parte di singoli individui, avrebbe potuto ragionevolmente indurre a optare per misure meno invasive, come il sequestro mirato dei soli beni riconducibili al profitto del reato, salvaguardando l’operatività dell’impianto.
L’inchiesta ha inoltre rivelato un aspetto ancora più inquietante: il presunto coinvolgimento di due dirigenti dell’Agenzia Provinciale dell’Ambiente di Bolzano. La loro posizione avrebbe garantito al sodalizio una sorta di “copertura” istituzionale, agevolando il rilascio di autorizzazioni o omettendo i dovuti controlli. Questo elemento aggrava la posizione delle società, poiché dimostra una capacità di infiltrazione e corruzione del sistema di vigilanza pubblica, un rischio specifico che un MOG 231 ben strutturato deve obbligatoriamente mappare e presidiare con protocolli specifici, come quelli relativi alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione. La mancata segnalazione di anomalie o pressioni da parte di pubblici ufficiali è, di per sé, una grave lacuna nel sistema di controllo interno. Un protocollo di whistleblowing digitale e protetto, integrato in una piattaforma di compliance, avrebbe potuto far emergere questi tentativi di condizionamento, attivando un’escalation verso l’Organismo di Vigilanza e fornendo all’azienda uno strumento per autotutelarsi, invece di diventare complice, anche solo per omissione, dell’illecito. L’operazione “Carbone delle Alpi” non è solo la cronaca di un disastro ambientale ed economico, ma un caso di studio sulla differenza critica tra compliance formale e difesa sostanziale.