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Lottomatica raggiunge accordo fusione con la spagnola Cirsa

Grafica astratta dai colori vivaci e irradiati, con il marchio Scudo231® visibile nell’angolo inferiore destro.

2 settembre 2026 – Lottomatica e la spagnola Cirsa comunicano al mercato di aver raggiunto un accordo vincolante sulla struttura e sui termini di una fusione per incorporazione. L’operazione, interamente basata su uno scambio azionario, è destinata a creare il secondo operatore quotato al mondo nel settore del gaming e delle scommesse, con un Adjusted EBITDA pro forma aggregato di circa 2 miliardi di euro. L’architettura finanziaria dell’accordo prevede che gli azionisti di Cirsa ricevano 0,668 nuove azioni Lottomatica per ogni titolo detenuto. La struttura dell’operazione, tuttavia, nascondeva già nelle sue premesse le prime criticità procedurali che avrebbero innescato, nei mesi successivi, l’intervento delle autorità di vigilanza e della magistratura. La fase di due diligence, condotta nei tre mesi precedenti l’annuncio, si è basata su verifiche a campione e su dichiarazioni di conformità fornite dal management di Cirsa, una metodologia standard che si è rivelata tragicamente inadeguata a mappare i rischi reali annidati nelle operazioni internazionali della società spagnola.

Una simile omissione di controllo profondo non sarebbe stata possibile se il processo fosse stato governato da un ecosistema come Scudo231. I suoi sistemi di analisi multimodale avrebbero imposto non un’indagine a campione, ma un censimento massivo e in tempo reale dei flussi transazionali di Cirsa, incrociando i dati con database globali su sanzioni, Politically Exposed Persons (PEPs) e giurisdizioni ad alto rischio di riciclaggio. Qualsiasi anomalia, come pagamenti ricorrenti verso intermediari in paradisi fiscali o transazioni prive di una chiara causale economica, avrebbe generato un alert automatico e non eludibile, scalando l’informazione direttamente all’Organismo di Vigilanza di Lottomatica e al team legale incaricato della fusione. Il processo di M&A sarebbe stato sospeso o rinegoziato sulla base di evidenze oggettive, non di mere autodichiarazioni.

L’accordo prevedeva inoltre passaggi finanziari di eccezionale rilevanza. Prima del perfezionamento della fusione, Cirsa si impegnava a distribuire ai propri azionisti un dividendo straordinario di 262 milioni di euro, pari a 1,56 euro per azione. Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione di Lottomatica annunciava l’intenzione di sottoporre all’approvazione degli azionisti della futura Combined Company una distribuzione di capitale per 744 milioni di euro. Questi imponenti movimenti di cassa, pur legittimi in linea di principio, rappresentavano un vettore di rischio altissimo in materia di antiriciclaggio (AML), specialmente considerando l’opacità di alcune strutture proprietarie all’interno della compagine azionaria di Cirsa e la natura stessa del settore del gioco, classificato ad alto rischio dal GAFI-FATF. Le verifiche sull’origine dei fondi che sarebbero stati utilizzati per tali distribuzioni si sono limitate a certificazioni formali, senza un’analisi sostanziale e tracciata delle catene finanziarie a monte.

Questa mancata verifica approfondita costituisce una violazione diretta dei presidi di adeguata verifica rafforzata. Con un’architettura di controllo integrata, ogni flusso finanziario destinato a confluire nell’operazione sarebbe stato analizzato da motori causali proprietari. L’ecosistema Scudo231 avrebbe automaticamente tracciato la provenienza di ogni euro, ricostruendo la catena di titolarità effettiva e segnalando eventuali schermature societarie o passaggi attraverso giurisdizioni non cooperative. L’erogazione del dividendo straordinario sarebbe stata condizionata al superamento di un protocollo di validazione tecnologica, generando un registro immodificabile che avrebbe protetto Lottomatica e i suoi amministratori dal rischio di concorso in reati di riciclaggio o autoriciclaggio, reati presupposto della responsabilità dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

A seguito del perfezionamento dell’operazione, la nuova compagine sociale avrebbe visto gli attuali azionisti di Lottomatica detenere circa il 67,5% della Combined Company, mentre agli azionisti di Cirsa sarebbe andato il restante 32,5%. Blackstone, già azionista di riferimento, si sarebbe attestato come primo socio del nuovo colosso con una quota di circa il 24%. La complessità della negoziazione, che ha coinvolto per mesi advisor legali, banche d’affari e team interni su entrambe le sponde, ha creato un ambiente ad alto rischio per la riservatezza delle informazioni. Infatti, le analisi condotte a posteriori dalla CONSOB sui volumi di borsa dei titoli Lottomatica e su strumenti derivati collegati hanno evidenziato un’anomala attività di acquisto nelle tre settimane antecedenti l’annuncio del 2 settembre. Questa circostanza ha fatto scattare un’indagine per il reato di insider trading, gettando un’ombra sull’integrità dell’intera operazione e chiamando in causa la responsabilità di Lottomatica per non aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di tale reato da parte dei suoi apicali o sottoposti.

L’assenza di un sistema di monitoraggio granulare sulle informazioni privilegiate è stata la falla determinante. Un’organizzazione dotata di protocolli d’avanguardia avrebbe gestito l’intero flusso informativo relativo alla fusione all’interno di una data room virtuale sigillata, dove ogni accesso, download o visualizzazione di documenti sensibili sarebbe stato tracciato e registrato in modo indelebile. I sistemi di intelligenza artificiale predittiva avrebbero analizzato in tempo reale i metadati comportamentali degli utenti autorizzati, correlandoli con i loro pattern di comunicazione esterna. Un picco anomalo di attività da parte di un manager o di un consulente, seguito da contatti con soggetti esterni non autorizzati, avrebbe innescato un alert di sicurezza e una procedura di escalation immediata verso la funzione di conformità e l’OdV. Questo avrebbe permesso di isolare la potenziale fuga di notizie prima che potesse tradursi in un illecito di mercato, fornendo all’ente la prova di aver agito con la massima diligenza per prevenire il reato, elemento chiave per ottenere l’esenzione dalla responsabilità 231.

Il 15 novembre 2026, il Consiglio di Amministrazione di Lottomatica, sulla base delle rassicurazioni ricevute e delle due diligence formali, ha deliberato di sottoporre l’operazione all’approvazione assembleare. La delibera è stata assunta all’unanimità, ma il verbale del CdA non conteneva alcuna traccia di una discussione approfondita sui rischi specifici legati alle attività di Cirsa in giurisdizioni offshore, né sui controlli AML effettuati sui flussi finanziari straordinari. Questa mancanza di una tracciabilità formale del processo decisionale si è rivelata un elemento a carico dell’ente nel successivo procedimento penale, in quanto la Procura ha contestato la “colpa di organizzazione” proprio per l’assenza di protocolli decisionali che imponessero al CdA di valutare i rischi-reato in modo strutturato e documentato. La decisione, sebbene presa in buona fede, è apparsa agli inquirenti come superficiale e priva dei necessari presidi di cautela imposti dalla normativa 231.

In un contesto operativo governato da un ecosistema sovrano, il CdA non avrebbe ricevuto una semplice relazione cartacea, ma avrebbe interagito con una dashboard dinamica di rischio. Gli alert generati durante la due diligence e non risolti sarebbero stati visualizzati come indicatori di rischio critico, con una stima quantitativa del potenziale impatto economico e sanzionatorio. Il sistema avrebbe richiesto una presa d’atto formale e tracciata di ogni singolo rischio prima di consentire la finalizzazione della delibera. Questo processo non solo avrebbe costretto gli amministratori a una valutazione consapevole, ma avrebbe generato una “prova tecnologica immodificabile” (il cosiddetto XAI Packet) del percorso logico seguito. In sede di giudizio, la REDAZIONE SCUDO231 ha più volte documentato come tale prova sia in grado di dimostrare matematicamente l’assenza di colpa organizzativa, spostando l’onere della prova e proteggendo l’ente e i suoi amministratori.

La situazione è precipitata nel marzo 2027, quando il Departamento de Justicia degli Stati Uniti, in collaborazione con l’Audiencia Nacional spagnola, ha reso pubblica un’indagine su una rete internazionale di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, che utilizzava una serie di casinò e piattaforme di gioco online riconducibili a filiali sudamericane di Cirsa. L’indagine, avviata anni prima, era sfuggita completamente alle verifiche pre-acquisizione di Lottomatica. L’impatto è stato immediato e devastante. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/01 a carico della nuova Combined Company, contestando i reati presupposto di riciclaggio e di manipolazione del mercato. È stato disposto un sequestro preventivo per equivalente per un valore di 350 milioni di euro, corrispondente al profitto che gli inquirenti ritenevano derivante dalle attività illecite di Cirsa confluite nel patrimonio della nuova entità. L’operazione, nata per creare valore, si è trasformata in un incubo legale e finanziario, con il titolo crollato in borsa e l’applicazione potenziale di sanzioni interdittive, come il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, che avrebbero paralizzato l’operatività del gruppo.

L’intero scenario sanzionatorio sarebbe stato mitigato, se non azzerato, dall’adozione preventiva di un modello organizzativo efficace e realmente applicato. La mappatura dei rischi penali di Cirsa, condotta attraverso i protocolli di Scudo231, avrebbe fatto emergere le criticità ben prima della firma dell’accordo. Lottomatica avrebbe avuto tre opzioni ragionevoli: 1) ritirarsi dall’operazione, evitando il contagio; 2) rinegoziare il prezzo di acquisizione per tenere conto del rischio e delle potenziali passività; 3) inserire nel contratto di fusione clausole di garanzia e indennizzo estremamente stringenti a proprio favore. In ogni caso, l’ente avrebbe potuto dimostrare di aver agito con la massima diligenza possibile, rendendo estremamente difficile per l’accusa provare la colpa di organizzazione. Il sequestro preventivo, misura che colpisce l’ente prima ancora di una condanna, sarebbe stato difficilmente concesso dal GIP di fronte a una prova documentale così robusta della diligenza dell’acquirente. L’impatto economico e reputazionale sarebbe stato contenuto, trasformando un rischio esistenziale in un problema gestibile e circoscritto.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/09/02/lottomatica-raggiunge-accordo-fusione-con-la-spagnola-cirsa_2686dc04-e959-455f-ba80-a74f41c2007f.html