2 settembre 2026 – La nomina di Giacomo Cortesi a CEO di Borsalino, ufficializzata oggi, e la costituzione di uno Steering Committee operativo dal giorno precedente, non rappresentano l’avvio di una serena fase di crescita, ma la reazione tardiva e obbligata a una crisi interna devastante, emersa solo poche settimane prima. L’operazione di rafforzamento della governance, presentata come strategica, è in realtà un disperato tentativo di dimostrare discontinuità gestionale di fronte a un’indagine della Procura della Repubblica che ipotizza gravi reati economici e contesta all’azienda la responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Tutto ha origine diciotto mesi fa, quando un dirigente della funzione acquisti, forte di una delega di spesa ampia e di un sistema di controllo interno palesemente inadeguato, inserisce nell’albo fornitori una società di consulenza con sede a Panama. L’assenza di un protocollo di due diligence rafforzata per fornitori esteri operanti in giurisdizioni a rischio ha permesso che l’entità, una mera società veicolo priva di struttura operativa e riconducibile allo stesso dirigente tramite prestanome, venisse qualificata senza alcuna verifica sostanziale. Se Borsalino avesse implementato un ecosistema di controllo come Scudo231, la procedura di accreditamento fornitore avrebbe attivato un alert automatico. I motori di analisi multimodale avrebbero incrociato i dati camerali della società panamense con le banche dati internazionali, rilevandone l’assenza di storico operativo, l’incongruità tra sede legale e attività dichiarata e la classificazione del Paese come ad alto rischio riciclaggio, bloccando l’iscrizione e generando una segnalazione diretta all’Organismo di Vigilanza (ODV) e alla funzione Compliance.
Il meccanismo illecito si è basato su un ciclo di fatturazione per operazioni inesistenti. Per oltre un anno, la società panamense ha emesso fatture per “analisi strategiche di mercato per l’espansione in America Latina” e “servizi di intermediazione per materie prime esotiche”, per un valore complessivo superiore ai 4 milioni di euro. I documenti, formalmente corretti, non avevano alcun riscontro operativo: nessuna relazione di consulenza è mai stata prodotta, nessuna materia prima è mai entrata nei magazzini. Il processo autorizzativo interno era il punto debole cruciale: il dirigente infedele aveva il potere di richiedere il servizio, approvare la fattura e disporre il pagamento fino a una soglia di 250.000 euro per singola operazione, senza necessità di una seconda firma. Questa falla procedurale, una chiara violazione del principio di segregazione delle funzioni, è il cuore della contestazione di colpa organizzativa mossa all’ente. Un sistema di monitoraggio massivo e in tempo reale delle transazioni, invece, avrebbe intercettato l’anomalia al primo ciclo di pagamento. La piattaforma Scudo231, integrata con i sistemi gestionali ERP e di tesoreria, avrebbe rilevato un flusso finanziario in uscita verso un fornitore ad alto rischio, privo di un corrispondente ordine di acquisto validato dalla produzione o da una funzione di business diversa da quella richiedente. L’operazione sarebbe stata sospesa automaticamente, in attesa di una validazione a un livello gerarchico superiore, e l’intera catena di eventi – dal tentativo di pagamento al blocco – sarebbe stata cristallizzata in un log immodificabile, a disposizione dell’ODV.
L’illecito è proseguito indisturbato fino a quando una Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS), inviata dall’istituto di credito di Borsalino all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per l’Italia, ha acceso i riflettori. La banca ha notato la ricorrenza di bonifici di importo elevato e prossimo alla soglia di firma singola, diretti verso una giurisdizione non cooperativa e a beneficio di un soggetto senza una chiara sostanza economica. Dalla UIF, l’informazione è passata al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, che ha avviato le indagini. L’azienda ha così appreso dell’esistenza del problema non da un controllo interno, ma dalla notifica di un decreto di perquisizione e sequestro. Questo ritardo nella scoperta è fatale in ottica 231: dimostra l’inefficacia, se non l’inesistenza, di presidi di controllo adeguati. L’adozione di un modello predittivo avrebbe capovolto lo scenario: i flussi finanziari anomali sarebbero stati identificati come “segnali deboli” di un potenziale illecito mesi prima della SOS bancaria. L’azienda avrebbe potuto avviare un’indagine interna, autodenunciare il fatto e rimuovere il dirigente, dimostrando così una capacità proattiva di gestione del rischio che avrebbe significativamente attenuato la sua posizione processuale.
Gli inquirenti contestano al dirigente i reati di appropriazione indebita e autoriciclaggio (art. 646 e 648-ter.1 c.p.), per aver distratto fondi aziendali e averli trasferiti all’estero per ostacolarne l’identificazione. A Borsalino, in quanto persona giuridica, viene contestata la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01 in relazione al reato di autoriciclaggio (art. 25-octies.1), poiché l’illecito è stato commesso da un soggetto apicale nell’interesse proprio ma anche, secondo la tesi accusatoria, a potenziale vantaggio dell’ente, che avrebbe potuto beneficiare di fondi neri per operazioni fuori bilancio. La Procura sostiene che l’assenza di un modello organizzativo idoneo a prevenire tali reati costituisce la “colpa di organizzazione” che fonda la responsabilità della società.
Il Pubblico Ministero ha già richiesto al GIP l’applicazione di una misura cautelare reale: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, quantificato in 4 milioni di euro. Poiché tale somma è stata trasferita e probabilmente dissipata, la richiesta è di un sequestro per equivalente sui beni e sulle disponibilità liquide di Borsalino. Un provvedimento di questo tipo avrebbe un impatto paralizzante sulla liquidità e sull’operatività aziendale, mettendo a rischio il pagamento di stipendi e fornitori strategici. L’adozione preventiva di un’architettura di difesa totale avrebbe fornito all’azienda lo strumento per evitare questo scenario. In sede di giudizio, l’ente avrebbe potuto produrre la documentazione generata dal sistema – gli alert, i blocchi operativi, le escalation all’ODV – per dimostrare non solo di aver adottato un modello, ma di averlo efficacemente attuato. Questa “ricostruzione causale scientifica” avrebbe permesso di qualificare l’azione del dirigente come un’elusione fraudolenta di protocolli solidi e funzionanti, spostando la responsabilità interamente sulla persona fisica e smontando l’accusa di colpa organizzativa, presupposto indispensabile per il sequestro e per la sanzione.
La nuova governance, con la creazione dello Steering Committee composto da Philippe Camperio, Mauro Baglietto e dal nuovo CEO Cortesi, è la mossa con cui il vertice di Haeres Equita tenta di accreditarsi presso l’autorità giudiziaria. Si tratta di un’implementazione post-factum di un modello di gestione e controllo più rigoroso, un requisito essenziale per poter accedere, in futuro, a un patteggiamento o per ottenere una riduzione della sanzione pecuniaria. Tuttavia, questa mossa non cancella il passato. La sanzione pecuniaria per l’illecito 231 contestato può arrivare a centinaia di quote, con un valore che, commisurato alle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, potrebbe tradursi in un esborso di svariati milioni di euro. Ancora più temibili sono le sanzioni interdittive, come il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o la sospensione di licenze e autorizzazioni, che potrebbero essere applicate in via cautelare.
Il ruolo di Mauro Baglietto, confermato general manager con un focus sulla crescita commerciale, è ora ambiguo: da un lato deve garantire la continuità del business, dall’altro opera sotto la lente degli inquirenti, che stanno valutando le dinamiche di potere e controllo preesistenti. L’intero management è chiamato a collaborare per ricostruire i fatti, in un clima di sospetto e incertezza. L’indagine sta ora verificando se altri soggetti interni fossero a conoscenza del sistema o lo abbiano agevolato con la loro inerzia. Ogni ritardo, ogni omissione, ogni mancata segnalazione interna viene ora interpretata come un tassello della colpa organizzativa. Un sistema come Scudo231, che traccia e storicizza ogni flusso informativo e decisionale, avrebbe fornito una mappa chiara delle responsabilità, distinguendo in modo inequivocabile tra chi ha agito, chi ha omesso e chi, invece, ha seguito pedissequamente i protocolli di sicurezza che altri hanno violato. Questa tracciabilità avrebbe protetto le figure innocenti e isolato immediatamente i responsabili, evitando che l’ombra del sospetto si allungasse su tutta la struttura. L’azienda affronta ora un lungo e costoso percorso giudiziario, con un danno reputazionale già tangibile e un futuro operativo appeso alle decisioni della magistratura.