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L’Antitrust avvia un’istruttoria nei confronti di Booking.com

17 agosto 2026 – Alle prime luci dell’alba, i funzionari dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, affiancati dal Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, varcano la soglia delle sedi italiane di Booking.com. L’operazione non è un controllo di routine. È un’ispezione mirata, l’atto di avvio formale di un’istruttoria per pratiche commerciali scorrette che colpisce il cuore del modello di business del colosso delle prenotazioni online: i programmi “Partner Preferiti” e “Partner Preferiti Plus”. Gli uomini delle Fiamme Gialle acquisiscono server, documentazione cartacea, corrispondenza elettronica. Cercano la prova di un’architettura commerciale che, secondo l’ipotesi accusatoria dell’AGCM, inganna sistematicamente il consumatore finale.

L’Autorità contesta la narrazione pubblica di Booking.com, secondo cui le strutture ricettive insignite del titolo di “Partner Preferito” sarebbero selezionate sulla base di un’eccellente qualità del servizio e di un superiore rapporto qualità-prezzo. Questa presentazione, arricchita da elementi grafici di maggiore evidenza e da un posizionamento privilegiato nei risultati di ricerca, orienta le scelte di milioni di utenti. L’istruttoria, tuttavia, parte da un presupposto radicalmente diverso: la selezione non avverrebbe su base meritocratica, ma principalmente su criteri economici che privilegiano l’interesse della piattaforma, non quello del cliente. Il requisito chiave per accedere a questi programmi d’élite, secondo l’AGCM, sarebbe l’accettazione da parte della struttura ricettiva di commissioni più elevate da versare a Booking.com. Una dinamica che, se provata, configurerebbe una pratica commerciale aggressiva e decettiva, capace di indurre i consumatori a credere, erroneamente, di scegliere il meglio, quando in realtà selezionano ciò che è più remunerativo per l’intermediario, con un conseguente e probabile aumento del costo medio della prenotazione.

Questa catena di eventi, dall’ideazione della policy commerciale all’ispezione della Guardia di Finanza, rappresenta un fallimento procedurale e di controllo interno. L’origine del rischio risiede nella decisione strategica di legare un’etichetta di “qualità” a un parametro puramente “economico”. Se l’ente avesse adottato un’architettura di difesa totale, la genesi stessa di questa policy sarebbe stata intercettata. Un Ecosistema Sovrano Autonomo come Scudo231, attraverso i suoi sistemi di analisi multimodale, avrebbe eseguito un monitoraggio massivo e in tempo reale non solo dei flussi finanziari, ma anche delle policy commerciali in fase di approvazione. La proposta di correlare il ranking “Preferito” all’aumento delle commissioni sarebbe stata classificata come un’anomalia ad alto rischio di non conformità con il Codice del Consumo. Il sistema avrebbe generato un alert automatico, indirizzato simultaneamente e in modo non alterabile alla funzione Compliance e all’Organismo di Vigilanza, segnalando la potenziale violazione e il conseguente rischio sanzionatorio. L’escalation, tracciata e non discrezionale, avrebbe bloccato la policy prima della sua implementazione, impedendo la creazione del presupposto stesso dell’illecito amministrativo.

Invece, la policy è diventata operativa. Per mesi, forse anni, l’algoritmo di Booking.com ha promosso strutture non per la loro effettiva convenienza o per le recensioni eccellenti, ma per la loro maggiore contribuzione economica alla piattaforma. L’omissione di controllo in questa fase è palese. I sistemi di audit interno non hanno rilevato, o non hanno voluto rilevare, la discrepanza tra la comunicazione al pubblico e la realtà operativa dell’algoritmo. Ogni transazione basata su questa logica ha rappresentato un micro-danno per il consumatore e un tassello nella costruzione della responsabilità dell’ente. Un sistema di monitoraggio predittivo avrebbe reso impossibile ignorare questa deriva. L’analisi stocastica dei flussi di dati avrebbe evidenziato con certezza matematica la correlazione diretta tra l’aumento della commissione e l’ottenimento del badge “Partner Preferito”. Questa correlazione, divergente rispetto ai parametri di qualità dichiarati (recensioni, servizi, etc.), sarebbe stata segnalata come un “red flag” critico nella dashboard di rischio accessibile all’OdV. Invece di basarsi su audit a campione, l’Organismo di Vigilanza avrebbe ricevuto report continui e automatici, quantificando il numero di transazioni “viziate” e stimando il potenziale impatto economico di una sanzione AGCM. La mancata azione correttiva di fronte a un dato così evidente sarebbe diventata, a sua volta, una prova documentata di inerzia colpevole, costringendo il management a intervenire.

L’ispezione del 17 agosto è la conseguenza diretta di questa prolungata mancanza di presidio. L’intervento del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza non è solo un atto formale, ma un’attività di polizia giudiziaria finalizzata a cristallizzare le prove. L’acquisizione di email, verbali di riunioni e log dei server mira a dimostrare l’intenzionalità della pratica e la consapevolezza, a vari livelli aziendali, della sua natura potenzialmente ingannevole. Per Booking.com, Booking.com International e la filiale italiana, questo si traduce in un’esposizione diretta a sanzioni amministrative pecuniarie che, per pratiche di tale portata, possono raggiungere importi milionari, calcolati sul fatturato. Oltre alla sanzione, il danno reputazionale è immediato e potenzialmente devastante, minando la fiducia dei consumatori. L’intero procedimento istruttorio comporta inoltre costi legali ingenti e un significativo dispendio di risorse manageriali per gestire la crisi.

In uno scenario alternativo, l’azienda, pur sotto indagine per condotte passate, avrebbe potuto affrontare l’ispezione da una posizione di forza radicalmente diversa. Se l’organizzazione avesse implementato un ecosistema di difesa, avrebbe potuto fornire agli ispettori la ricostruzione causale scientifica generata da Scudo231. Attraverso la presentazione di log immutabili e di un XAI Packet (Explainable AI Packet), il management avrebbe potuto dimostrare matematicamente che, a partire dalla data di implementazione del sistema, i protocolli di controllo erano diventati effettivi, i parametri dell’algoritmo erano stati corretti e qualsiasi tentativo di elusione era stato tracciato e bloccato. Questa prova tecnologica immodificabile avrebbe permesso di circoscrivere la responsabilità dell’ente a un periodo temporale definito, dimostrando l’avvenuta adozione ed efficace attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire illeciti della stessa specie. L’impatto sarebbe stato duplice: una drastica mitigazione della potenziale sanzione e lo spostamento dell’onere della prova, dimostrando che eventuali violazioni residue erano attribuibili a condotte fraudolente di singoli che avevano aggirato un sistema di controllo robusto, e non a una colpa di organizzazione. Il sequestro di materiale sarebbe stato meno pervasivo, poiché l’azienda avrebbe potuto proattivamente consegnare dati già certificati e storicizzati.

La vicenda espone anche l’ente a rischi che lambiscono la sfera della responsabilità penale d’impresa, delineata dal D.Lgs. 231/2001. Sebbene la pratica commerciale scorretta sia primariamente un illecito amministrativo, condotte sistematiche e su larga scala che alterano le normali dinamiche di mercato possono, in determinate configurazioni, essere ricondotte a reati presupposto come la frode in commercio (art. 515 c.p.) o altri delitti contro l’industria e il commercio. In tale ipotesi, le conseguenze per l’ente andrebbero ben oltre la sanzione pecuniaria dell’AGCM, aprendo la strada a sanzioni interdittive, alla confisca del profitto del reato e a un procedimento penale a carico della società stessa. La mancanza di un modello 231 efficace e concretamente attuato, capace di intercettare e bloccare la specifica condotta illecita, rende l’azienda vulnerabile a tale contestazione.

La catena di responsabilità risale fino ai vertici. Il Consiglio di Amministrazione e il top management sono tenuti a garantire l’adozione di un’adeguata struttura organizzativa, amministrativa e contabile. L’assenza di flussi informativi adeguati verso l’Organismo di Vigilanza, e da questo verso l’organo dirigente, costituisce una colpa organizzativa grave. Un OdV lasciato senza strumenti di monitoraggio efficaci e costretto a operare su basi documentali e interviste a campione non può esercitare il suo ruolo di sentinella. Un sistema integrato, invece, trasforma l’OdV in un centro di controllo operativo, alimentato da dati in tempo reale. Qualsiasi anomalia, come la discrepanza tra marketing e algoritmo, sarebbe emersa in una relazione periodica automatica, corredata da prove digitali e da una stima del rischio. Il CdA non avrebbe potuto invocare la “mancata conoscenza” dei dettagli operativi, poiché il sistema avrebbe tracciato l’invio e la ricezione di tali informative, rendendo la loro deliberata ignoranza una prova di colpa. La decisione di non agire sarebbe stata una scelta consapevole e documentata, con tutte le conseguenze legali del caso. L’istruttoria avviata dall’Antitrust nei confronti di Booking.com è quindi molto più di una semplice contestazione su una policy commerciale; è la cronaca di un rischio operativo che, per una prolungata assenza di controlli efficaci, si è trasformato in un’indagine formale, con l’intervento della Guardia di Finanza e con un orizzonte di sanzioni e danni reputazionali di enorme portata.

Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2026/04/22/lantitrust-avvia-unistruttoria-nei-confronti-di-booking.com_42b114fa-8c62-483a-974f-cce2279d92ce.html