22 settembre 2026 – Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano varca la soglia della sede legale di Food-Blitz S.p.A., la piattaforma digitale leader nel mercato del food delivery. L’operazione scatta all’alba, con un decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica. Gli investigatori acquisiscono server, documentazione contabile e le versioni del software che governa l’algoritmo di assegnazione delle consegne. L’ipotesi di reato che ha innescato l’indagine è pesante: lesioni personali colpose gravi e omicidio colposo, commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Al centro del fascicolo, la morte del ciclofattorino trentaduenne Karim N’Diaye, travolto da un’auto durante un nubifragio lo scorso 12 aprile, e una serie di altri gravi incidenti stradali che hanno coinvolto i rider della piattaforma negli ultimi diciotto mesi.
La Procura contesta alla società non un singolo evento, ma un sistema organizzativo colposamente orientato a massimizzare il profitto a discapito della tutela prevenzionistica, in palese violazione del D.lgs. n. 81/2008. Il primo elemento di accusa è la gestione delle allerte meteo. La sera del 12 aprile, la Protezione Civile aveva diramato un’allerta arancione per temporali di forte intensità. Nonostante ciò, l’algoritmo di Food-Blitz non solo non ha interrotto il servizio, ma ha attivato un moltiplicatore dinamico delle tariffe, incentivando i rider a continuare a operare in condizioni di visibilità minima e asfalto scivoloso. Si è trattato di una omissione di controllo macroscopica, dove il rischio climatico è stato ignorato e, di fatto, sfruttato economicamente. Se la società avesse implementato un ecosistema come Scudo231, il suo modulo di monitoraggio dei rischi esogeni avrebbe automaticamente integrato i bollettini meteo ufficiali nel sistema di gestione operativa. Al superamento di una soglia di rischio predefinita (es. allerta arancione), sarebbe scattato un alert vincolante diretto al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e all’Organismo di Vigilanza, proponendo la sospensione temporanea del servizio in aree geografiche specifiche. L’eventuale forzatura manuale del sistema da parte di un manager per non interrompere le operazioni sarebbe stata registrata in un log immutabile, creando una prova documentale inequivocabile della scelta di esporre i lavoratori a un pericolo grave e immediato, e cristallizzando la responsabilità individuale all’interno dell’ente.
L’indagine si estende poi alla qualificazione del rapporto di lavoro. Food-Blitz ha sempre sostenuto che i suoi rider sono lavoratori autonomi, meri partner commerciali, e che pertanto la società non è tenuta a fornire formazione, Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) o a redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Questa linea difensiva, tuttavia, si scontra con le evidenze raccolte. L’algoritmo, secondo gli inquirenti, non si limita a mettere in contatto domanda e offerta, ma esercita un potere direttivo e di controllo assimilabile a quello di un datore di lavoro. Stabilisce le tariffe, assegna le corse in modo unilaterale, penalizza con la disconnessione temporanea chi rifiuta troppe consegne e monitora in tempo reale posizione, velocità e tempi di percorrenza. Si configura così una collaborazione etero-organizzata, che attrae pienamente l’applicazione delle tutele del lavoro subordinato in materia di salute e sicurezza, come previsto dal D.lgs. n. 81/2015. La mancata fornitura di giubbotti ad alta visibilità, caschi omologati o abbigliamento antipioggia non è una semplice conseguenza della qualificazione contrattuale, ma una violazione sostanziale degli obblighi di sicurezza. Un sistema di controllo come quello integrato in Scudo231 avrebbe reso impossibile questa zona grigia. Il suo motore di analisi dei processi avrebbe rilevato la divergenza tra il ruolo di diritto (lavoratore autonomo) e il ruolo di fatto (lavoratore etero-diretto), basandosi sui flussi di dati operativi. Questa “deriva organizzativa” avrebbe generato una segnalazione automatica al board e all’OdV, evidenziando l’enorme rischio di riqualificazione del rapporto e, soprattutto, la conseguente applicabilità dei reati presupposto del D.lgs. 231/2001, in particolare l’articolo 25-septies. Inoltre, la procedura di onboarding di ogni nuovo rider, gestita tramite l’ecosistema, avrebbe incluso come step obbligatorio la registrazione della consegna di un kit di DPI, tracciato con un codice univoco e associato al profilo del lavoratore. L’attivazione sulla piattaforma sarebbe stata tecnicamente inibita senza il completamento di questo passaggio.
Il cuore dell’accusa è la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.lgs. 231/2001. La Procura sostiene che Food-Blitz ha tratto un vantaggio economico diretto dalle violazioni sistematiche delle norme sulla sicurezza: un risparmio sui costi per DPI, formazione e sorveglianza sanitaria, e un maggior profitto derivante dalla continuità operativa anche in condizioni di rischio elevato. Questo vantaggio costituisce il “profitto del reato” che il GIP ha quantificato, in via cautelare, in 15 milioni di euro, disponendone il sequestro preventivo per equivalente sui conti correnti della società. L’impatto è devastante: l’operatività aziendale è paralizzata, la liquidità congelata. La difesa della società, basata sull’assenza di un modello organizzativo 231 specifico per i reati di cui all’art. 25-septies, appare debole. L’assenza di un modello efficace non è una scusante, ma la prova stessa della colpa di organizzazione. Con un modello operativo e non meramente cartaceo, la società avrebbe potuto dimostrare di aver fatto tutto il possibile per prevenire il reato. La ricostruzione causale scientifica fornita da un sistema come Scudo231 avrebbe permesso di isolare le responsabilità. Se un manager avesse deliberatamente ignorato gli alert di sicurezza generati dal sistema per non fermare il servizio durante il nubifragio, l’ente avrebbe potuto dimostrare che la violazione non derivava da un deficit organizzativo, ma da una fraudolenta elusione del modello da parte di un singolo. Ciò avrebbe potuto escludere o attenuare la responsabilità della società, proteggendola dalla sanzione pecuniaria, dalle sanzioni interdittive e, soprattutto, dal sequestro che ne sta minando la sopravvivenza.
L’analisi forense dell’algoritmo rivela ulteriori profili di rischio, questa volta di natura ergonomica e psicosociale. Il sistema di ranking e di assegnazione premia la velocità e la disponibilità ininterrotta, spingendo i rider a saltare le pause, ad adottare stili di guida pericolosi e a sopportare carichi di lavoro eccessivi. Le testimonianze raccolte parlano di un’ansia costante legata alla valutazione del cliente e al timore di essere “declassati” dall’algoritmo, con conseguente riduzione delle opportunità di guadagno. Questi fattori, sebbene più difficili da ricondurre a un singolo evento lesivo, contribuiscono a definire un quadro di rischio sistemico che l’azienda ha deliberatamente omesso di valutare. La recente Direttiva (UE) 2024/2831, che l’Italia si appresta a recepire, pone un accento specifico proprio sugli effetti della gestione algoritmica sulla salute e sicurezza dei lavoratori delle piattaforme, confermando una tendenza normativa inequivocabile. Anche in questo caso, un monitoraggio massivo e non a campione avrebbe intercettato i segnali deboli. Analizzando in forma aggregata e anonima i dati su tempi medi di consegna, tassi di incidenti per zona, frequenza delle pause e correlazioni con i picchi di domanda, un motore di intelligenza predittiva avrebbe potuto identificare pattern di stress operativo e rischio psicosociale, fornendo all’azienda dati oggettivi per rimodulare i parametri dell’algoritmo prima che questi producessero effetti dannosi.
Il procedimento contro Food-Blitz S.p.A. si preannuncia come un caso pilota destinato a ridisegnare i confini della responsabilità datoriale nell’economia delle piattaforme. La tesi della Procura è chiara: la qualificazione formale del contratto non può essere usata come uno scudo per eludere il fondamento costituzionale della tutela della salute e della sicurezza. L’organizzazione algoritmica, quando determina in modo pervasivo le modalità, i tempi e l’intensità della prestazione, diventa essa stessa il principale fattore di rischio professionale. L’assenza di controlli, di procedure di escalation e di un tracciamento delle decisioni critiche in materia di sicurezza ha trasformato un’innovazione tecnologica in uno strumento di precarizzazione del rischio, scaricato interamente sull’anello più debole della catena: il lavoratore. Il sequestro milionario e la potenziale applicazione di sanzioni interdittive dimostrano come l’ordinamento giuridico stia superando l’approccio formalistico per colpire la sostanza dei modelli di business che ignorano i loro obblighi prevenzionistici.